PARAMETRI DEL DIRITTO AMBIENTALE EUROPEO ELENCATI NELL’ART. 191 PAR. 2 DEL TFUE PDF

Title PARAMETRI DEL DIRITTO AMBIENTALE EUROPEO ELENCATI NELL’ART. 191 PAR. 2 DEL TFUE
Author Virginia Persi
Course Diritto Ambientale
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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PARAMETRI DEL DIRITTO AMBIENTALE EUROPEO ELENCATI NELL’ART. 191 PAR. 2 DEL TFUE...


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I QUATTRO PARAMETRI DEL DIRITTO AMBIENTALE EUROPEO ELENCATI NELL’ART. 191 PAR. 2 DEL TFUE Nell’articolo 191 TFUE sono menzionati i seguenti principi: -

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Il principio “chi inquina paga”: il costo del danno ambientale deve essere sottoposto dall’ “inquinatore”. In tale ambito, sono fondamentali la direttiva 75/442 sui rifiuti e la successiva direttiva 91/156; sulla base di queste direttive il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore dei rifiuti, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa di rifiuti. Ulteriori integrazioni sono state apportate dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La direttiva in questione precisa all’art. 2 che nel danno ambientale rientrano il “danno alla specie e agli habitat naturali protetti”, il “danno alle acque”, il “danno al terreno”. Inoltre viene stabilito che spetta all’operatore sostenere i costi di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La normativa ora richiamata va vista alla luce del principio formulato su un piano generale della Corte di giustizia nella sentenza del 19 novembre 1991, in base al quale la mancata attuazione di una direttiva farebbe sorgere un obbligo di risarcimento dei danni che ne siano derivati ai singoli. Il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, è un principio attraverso il quale si vuole evitare che un danno ambientale, già prodottosi, possa amplificarsi. Nella sentenza del 9 luglio 1992, Rifiuti valloni la Corte di giustizia ha affermato che “spetta a ciascuna regione, comune o altra entità locale adottare i provvedimenti adeguati al fine di garantire l’accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti al fine di limitare il loro trasporto”. Il principio di prevenzione ispira un elevato numero di atti normativi dell’Unione in materia ambientale. La sua applicazione più nota è quella risalente alla direttiva del 27 giugno 1985 sulla valutazione dell’impatto ambientale, in cui vi si afferma che “la migliore politica ecologica consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti”. Nel Preambolo della direttiva 92/43/CEE, viene fatto riferimento ai “pericoli” che corrono gli habitat e le specie minacciate, alla necessità di adottare misure di conservazione della natura a livello comunitario. Il principio di precauzione, inserito nel Trattato di Maastricht e menzionato nella Dichiarazione di Rio, è destinato a trovare applicazione “in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità”....


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