Pegno e ipoteca PDF

Title Pegno e ipoteca
Author Salvatore Fazio - Totodelitto72
Course Economia aziendale
Institution Università degli Studi di Enna Kore
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Summary

sintesi ben curata. pegno e ipoteca...


Description

PEGNO ED IPOTECA Nozione. Caratteri generali e comuni Pegno e ipoteca sono diritti reali che hanno la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Essi possono venire costituiti su cose di proprietà dello stesso debitore, oppure su cose appartenenti a un terzo, il quale si presta così a garantire per un debito altrui (terzo datore di pegno/ipoteca). Pegno e ipoteca attribuiscono al creditore due prerogative, destinate a manifestarsi nel caso che il creditore non venga spontaneamente soddisfatto dal debitore.  

La prima prerogativa è quella di potersi soddisfare sulla cosa, anche se questa nel frattempo è stata alienata ad un terzo. Il diritto di pegno/ipoteca, infatti, segue la cosa (diritto di seguito o di sequela) ed è opponibile ai terzi (carattere reale). La seconda prerogativa è quella di potersi soddisfare sul bene del suo creditore con preferenza rispetto agli altri creditori (prelazione).

La legge richiede che l’esistenza di questi diritti reali sia conoscibile. Perciò, se il bene assoggettato a garanzia reale è iscritto nei pubblici registri (esempio: immobile, autoveicolo), l’ipoteca deve essere iscritta nel pubblico registro. Se invece si tratta di una cosa mobile non iscritta nei pubblici registri, il pegno richiede che la cosa sia consegnata al creditore, oppure a un terzo designato dalle parti, o che comunque sia sottratta alla disponibilità materiale del proprietario debitore. La differenza tra pegno e ipoteca sta appunto in questo: l’ipoteca ha per oggetto beni iscritti nei pubblici registri, il pegno ha invece per oggetto beni non iscritti nei pubblici registri. La riconoscibilità della garanzia reale da parte dei terzi è così importante che il diritto non sorge se, trattandosi di ipoteca, sia mancata l’iscrizione, oppure, trattandosi di pegno di cosa mobile, sia mancato lo spossessamento del proprietario: iscrizione e spossessamento sono elementi costitutivi dell’ipoteca e del pegno. Per loro natura pegno e ipoteca sono accessori del credito che garantiscono e, di conseguenza, si estinguono con l’estinzione del credito garantito. Nel caso in cui il credito garantito non esista fin dall’inizio, pegno e ipoteca non nascono affatto (nulli per mancanza di causa). Altro principio comune a pegno e ipoteca è che il creditore non deve profittare della cosa oltre il limite del proprio credito. Perciò, se alla scadenza del termine il credito non viene soddisfatto spontaneamente dal debitore, la cosa va venduta seconda una procedura che ha lo scopo di far conseguire il prezzo più elevato possibile. Con il ricavo viene soddisfatto il creditore e l’eventuale residuo è utilizzato per soddisfare altri creditori o, in mancanza, è versato al proprietario. Il creditore può anche domandare al giudice che la cosa gli sia assegnata in pagamento. In tal caso egli dovrà pagare al proprietario una somma pari all’eventuale eccedenza del valore della cosa rispetto alla misura del suo credito. È nullo il patto commissorio, cioè il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore (art 2744 Codice Civile). Si tratta di una regola di protezione contro possibili operazioni usuraie.

Pegno di cosa mobile Il pegno si costituisce con un contratto tra il proprietario della cosa e il creditore garantito. Per l’efficacia di questo contratto il consenso non basta. Infatti, è necessaria la consegna della cosa al creditore, o a un terzo designato dalle parti. Può anche accadere che la cosa sia posta in custodia di entrambe le parti, in modo che il proprietario sia messo nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore (art 2786 Codice Civile). In aggiunta, per acquistare la prelazione rispetto agli altri eventuali creditori, occorre, di regola, che il contratto risulti da un atto scritto con data certa, il quale contenga sufficienti indicazioni del credito e della cosa (art 2787, 2704 Codice Civile). Se la cosa data in pegno è rappresentata da un titolo di credito, lo spossessamento avrà per oggetto il documento rappresentativo. Se si considera la funzione dello spossessamento del debitore, che è quella di rendere noto ai terzi l’esistenza del pegno, si comprende che non basta la consegna iniziale della cosa al creditore o al terzo custode, ma occorre anche che la cosa resti in loro possesso (art 2787 Codice Civile). Il creditore al quale sia stata consegnata la cosa deve custodirla; non può, salvo patto contrario, farne uso, darla in pegno oppure concederne ad altri il godimento. Tuttavia, egli può farne suoi i frutti. Il diritto di pegno è inoltre indivisibile, anche se la cosa sia divisibile.

Pegno del credito Il pegno può anche avere per oggetto un credito (art 2800 Codice Civile). In tal caso il pegno deve risultare da atto scritto e la sua costituzione deve essere notificata al debitore del credito dato in pegno, oppure deve essere da questo accettata con scrittura avente data certa. Dal momento della notificazione, o dell’accettazione, e finché permanga il dritto di pegno, il debitore del credito pignorato non può liberarsi pagando al suo creditore. Il creditore pignoratizio deve riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno. Se anche il credito garantito è scaduto, egli tratterrà, dal denaro ricevuto, quanto basta per soddisfare le sue ragioni e restituirà il residuo a chi ha costituito il pegno (art 2797, 2798 Codice Civile). Se, invece, il credito garantito non è ancora scaduto egli dovrà, a richiesta del debitore, depositare la somma ricevuta nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria.

Ipoteca: definizione, funzione, oggetto L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art 2808 Codice Civile). Essa si distingue dal pegno perché ha per oggetto beni iscritti nei pubblici registri e richiede l’iscrizione nei registri stessi. L’oggetto dell’ipoteca può anche essere costituito da un diritto reale di godimento su un bene iscritto in pubblici registri (esempio: diritto di usufrutto, diritto di superficie, diritto di enfiteusi). L’ipoteca può essere concessa, inoltre, su una quota di comunione o su un bene compreso in una comunione (art 2825 Codice Civile). Ipoteca volontaria, giudiziale, legale La costituzione dell’ipoteca richiede due elementi, entrambi necessari: un titolo che consenta l’iscrizione dell’ipoteca e l’iscrizione stessa. Il titolo può derivare dalla volontà del proprietario del bene (ipoteca volontaria), oppure può consistere in un provvedimento giudiziario (ipoteca giudiziaria), o in un’altra situazione prevista dalla legge (ipoteca legale). L’ipoteca volontaria nasce in seguito a un negozio giuridico del concedente, il quale può essere il debitore stesso oppure un terzo. Il negozio può essere un contratto, o anche una dichiarazione unilaterale; in entrambi i casi si richiede la forma scritta (art 2821 Codice Civile). L’ipoteca giudiziale si può iscrivere in base a una sentenza che porti condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione (art 2818 Codice Civile). Può iscriversi anche in base a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, o rispetto al quale sia stata rigettata l’opposizione. L’ipoteca legale può essere iscritta su beni del debitore, senza o anche contro la volontà di questo, in alcuni casi specificamente previsti dalla legge.

Iscrizione dell’ipoteca L’iscrizione nei pubblici registri è condizione necessaria perché sorga il diritto di ipoteca. Si tratta quindi di una pubblicità costitutiva. Essa è necessaria, ma non sufficiente. Occorre anche un titolo (esempio: contratto, sentenza) che giustifichi l’iscrizione. Se il titolo è invalido, l’iscrizione ne segue le sorti. Lo stesso bene può essere assoggettato a più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. In tal caso ogni ipoteca è contrassegnata con un numero d’ordine che ne esprime il grado e che dipende dall’ordine temporale dell’iscrizione (art 2852 Codice Civile). Se si giunge alla vendita forzata del bene, col ricavato verrà soddisfatto, prima di tutto, il credito garantito da ipoteca di primo grado; se si ha un residuo, si passerà al credito garantito di secondo grado, e così di seguito. L’iscrizione conserva il suo effetto per vent’anni, ma può essere rinnovata finché permanga l’efficacia del titolo che la giustifica. La rinnovazione eseguita prima della scadenza del termine mantiene in vita l’ipoteca senza soluzione di continuità. Se invece il termine viene lasciato scadere, l’ipoteca si estingue, e l’eventuale rinnovata iscrizione fa nascere un diritto di ipoteca nuovo, che prende data dalla rinnovazione.

Realizzazione della garanzia ipotecaria Se il debitore non adempie spontaneamente, il creditore ipotecario può promuovere l’esecuzione forzata sul bene ipotecato. Questa avverrà secondo le forme previste dal codice di procedura civile. Sul ricavato il creditore ipotecario si soddisferà con prelazione rispetto ai creditori sforniti di ipoteca e a quelli muniti di un’ipoteca di grado successivo. Lo stesso vale nel caso l’esecuzione forzata sia promossa da un altro creditore.

Estinzione dell’ipoteca L’ipoteca si estingue con l’estinzione del credito garantito, oppure con l’esecuzione forzata, nel momento in cui viene pronunciato il provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. L’ipoteca si estingue inoltre: • Per il perimento del bene ipotecato. • Per la rinuncia del creditore. • Per lo scadere del termine, o per il verificarsi della condizione risolutiva. L’estinzione dell’ipoteca viene annotata in margine all’iscrizione (cancellazione, art 2882 Codice Civile). La cancellazionerisponde all’interesse del proprietario di evitare illazioni negative sul valore economico del bene o sulla propria situazione patrimoniale....


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