Deposito comodato pegno in Diritto Romano PDF

Title Deposito comodato pegno in Diritto Romano
Course Istituzioni di diritto romano  
Institution Università degli Studi di Verona
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spiegazione e definizione dei concetti di DEPOSITO, COMODATO e PEGNO in Diritto Romano...


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DEPOSITO - COMODATO - PEGNO Diritto Romano DEPOSITO : contratto in cui un soggetto , il deponente che da una cosa nobile in deposito ad un altro soggetto al depositario perché la custodisca e che poi venga restituita. Deponente e depositario rispondono entrambi al modello del mutuo nella misura in cui il contratto è perfezionato quando, oltre all'accordo, c'è anche la consegna della res. Gli effetti della fattispecie sono l'obbligo restitutorio che scatta in capo al depositario a vantaggio del deponente. Ci sono differenze rispetto al mutuo, perché la consegna non è una consegna in proprietà, anzi lui deve custodirla e vogliamo quella stessa cosa con un'altra, non c'è una data intesa come nel mutuo, io sto dando una cosa e lui deve custodirla. Il bene è mobile e fungibile, contrariamente rispetto al mutuo, non è sostituibile rispetto ad altri beni, è fungibile. Quando do in deposito, tu non diventi proprietario, in quale situazione di appartenenza si trova il depositario? La situazione di appartenenza in astratto sono le proprietà, che è il diritto in res, possesso e detenzione, che sono situazioni di fatto sulla cosa, ma non ha l'ANIMUS POSSEDENDI, perché deve riconoscere l'altrui proprietà. Se io ho la detenzione anche per un tempo lunghissimo io non posso mai usocapire. Come nasce il deposito? Nasce dalla figura della FIDUCIA CUM AMICO Originariamente l'azione che poteva irrogare il deponente contro il depositare che non avesse restituito il bene, era una azione del duplum di natura penale. Azione civile del deposito -> il deposito è entrato nel sistema civile dei contratti Accanto all'azione civile si mantiene l'azione pretoria. L'azione civile non scalza quella pretoria per ragioni storiche . Il pretore sceglie in base all'azione che gli conviene di più esperire:  Formula civile (ex fide bona): sanziona il dolo è anche la responsabilità colposa (criteri di imputazione di responsabilità)  Formula pretoria (in factum) DEPOSITO NECESSARIO : si pone nell'urgenza di far custodire delle cose. Il depositario risponde nel duplum. Se c'è la contesa di un bene tra due persone, perché entrambi non si ricordano chi è il proprietario del bene , il bene si da a un TERZO che lo manterrà integro fino alla conclusione della controversia. Questo meccanismo si chiama ->SEQUESTRO CONVENZIONALE (sommatoria di due depositi) DEPOSITO IRREGOLARE: è il deposito di beni fungibili , è il deposito nel quale ciò che si da in custodia è un bene del quale chiedo la restituzione non del singolo bene ma del tantendum. Es: deposito bancario. 

Qual è la differenza rispetto al mutuo? A volte si dice mutuo e a volte deposito irregolare. La differenza è l'individuazione della causa della funzione del contratto. È solo l'interprete che capisce in quale interesse è realizzata la causa. L'interpretazione del giurista è in punto di causa.

Da un lato si ha lo scopo di custodire la somma (quando si ha troppi soldi in casa) e dall'altro di prestare una somma (il mutuo). L'asse fondamentale dei contratti reali: 1. Consegna 2. Restituzione -> L'obbligo fondamentale del deposito è restituire ciò che si ha in custodia. Variazioni : 1. Spese: le spese si devono rimborsare (sono un indennizzo, indennità si fonda sulla conformità alla regola giuridica) 2. Danni: i danno si devono risarcire (il risarcimento ingloba la violazione di una regola giuridica -> danno ingiusto) A seconda del contratto ci può essere l'ipotesi che il deposito comporti una obbligazione in capo al deponente a vantaggio del depositario per spese e danni, per tenere indenne dalle spese e per risarcire i danni.  

Mutuo è un contratto unilaterale Il deposito è un contratto bilaterale imperfetto o è un contratto a bilateralità eventuale. Perché nasce in capo ad uno solo ma poi può diventare bilaterale.

Lo scambio (ti rimborso, ti risarcisco) è nato in un momento successivo alla nascita del contratto. Questo è uno scambio non genetico ma funzionale. SINNALLAGMATICITA' è o genetica o funzionale. COMODATO COMODATO: prestito di un bene inconsumabile È un contratto reale a cui un soggetto comodante da un bene al soggetto comodatario , si realizza un prestito, con l'obbligazione di restituire, in capo al comodatario al comodante. Il comodante offre un vantaggio al comodatario perché gli da in prestito un bene. Il bene è consumabile in ragione del fatto che l'utilità del bene si manifesti in un utilizzo solo del bene o in più utilizzi. Nel prestito non si lascia il bene in casa per paura che venga rubato, nel comodato il bene lo presto L'UTILITAS CONTRAENTIUM è il vantaggio del contratto  Nel caso del comodato : è in capo al comodatario  Nel caso del deposito : è in capo al deponente Nell'ipotesi del comodato, dove c'è tutto il vantaggio nel capo del comodatario. Viene sanzionata la responsabilità in caso di dolo, colpa e per CUSTODIA. CUSTODIA è ciò che chiamiamo responsabilità oggettiva -> scatta esclusivamente alla verifica di un fatto. (Es: se non hai restituito scatta la responsabilità oggettiva per custodia).

COMODATO AD OSTENTAZIONE: il comodato di solito ha ad oggetto beni inconsumabili, il comodante presta un bene, però il comodato ad ostentazione si riferisce ad un bene consumabile ma si pattuisce la non consumazione. Sul piano delle azioni:  Azione civile (con demostratiointentio incerta)  Azione pretoria ( in factum )  Azione delle restituzione è chiamata azione diretta.  Azione delle spese e dei danni è detta contraria. Quindi noi abbiamo 4 azione per ogni contratto: civile, pretoria, diretta è contraria. Il PEGNOè un contratto reale che ha funzione di garanzia. Nasce dalla fiducia CUM CREDITORE. Un soggetto, creditore, tiene un bene a garanzia del proprio credito. È una garanzia rispetto ad un altro rapporto obbligatorio, dove il debitore pignorante dà un bene al creditore pignoratizio. Nel pegno c’è il POSSESSO, in base al quale chi tiene il bene lo fa con l’ANIMUS POSSIDENDI. Inizialmente c’era la DATIO PIGNORES, poi si accettò che la consegna potesse essere anche figurata. Il bene divenuto oggetto della soddisfazione del creditore qualora il debitore non dovesse pagare. Dovrà restituire l’oggetto qualora il debito venga estinto. ACTIO DIRETTA è in favore del debitore pignorante. ACTIO CONTRARIA sorge in caso di spese e danni a favore del creditore pignoratizio. Dal punto di vista della RESPONSABILITÀ, la responsabilità è dolo ma si estende anche per colpa e custodia. Il pegno corrisponde anche a un diritto reale limitato di pegno, non in funzione di godimento ma di garanzia. I romani conoscevano il pegno e soltanto in parte l’IPOTECA. Ipoteca non ha origine romana ma greca. Pegno -> ha per oggetto i beni mobili Ipoteca -> ha per oggetto i beni immobili...


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