Approfondimento levata del protesto e le azioni cambiarie PDF

Title Approfondimento levata del protesto e le azioni cambiarie
Author Anxhela Gjoni
Course Diritto Commerciale
Institution Università degli Studi di Siena
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Approfondimento levata del protesto e le azioni cambiarie La cambiale è un titolo esecutivo che assegna al possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma in essa indicata alla scadenza riportata. Esistono due tipi di cambiali, quella tratta e il pagherò. Nel primo caso il traente ordina al trattario di pagare una determinata somma in favore di un beneficiario, il quale può coincidere con lo stesso traente. Se il trattario accetta e firma è obbligato al pagamento verso il beneficiario o il giratario. Il traente resta obbligato lo stesso verso il beneficiario nel caso in cui il pagamento non venga adempiuto dal trattario. Ognuno dei creditori poi sarà responsabile nei confronti del creditore successivo giratario. Il vaglia cambiario, invece, contiene un ordine esecutivo di pagamento verso il beneficiario, una vera promessa di pagamento. Indipendentemente dalle differenze, il mancato pagamento da parte dell’obbligato può portare a un protesto, ossia un atto pubblico redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, con il quale si accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata, ma il pagamento non è avvenuto. Per richiedere il protesto è necessaria la presentazione dell’accettazione e del pagamento ed è necessario che vengano rifiutati. Quando la cambiale, all’atto di presentazione della cambiale per l’accettazione non viene accettata o alla presentazione all’incasso non viene pagata, il suo mancato pagamento può essere contestato con atto formale che consiste nella levata del protesto, in base a quanto stabilito dal r.d. 1669/1933 art 51. Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un atto pubblico, redatto da notaio o pubblico ufficiale giudiziario, del mancato pagamento della cambiale conseguente all’avvenuta presentazione del titolo all’incasso in tempo utile. Il protesto della cambiale, sempre che questa sia in regola con il bollo applicato, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato. La funzione principale del protesto è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori. I pubblici ufficiali che hanno effettuato la levata del protesto devono annotarlo nel loro repertorio e poi annotarlo sul bollettino dei protesti cambiari tenuto presso la camera di commercio e su appositi elenrchi tenuti dalla cancelleria del tribunale accessibili a tutti. Per le cambiali a vista, la levata del protesto deve avvenire entro un anno dalla data di emissione del titolo, per quella a data certa, entro due giorni feriali successivi alla data indicata. Il creditore consegna il titolo all’ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l’accettazione; a fronte del rifiuto, l’ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Nella pratica, per svolgere dette operazioni, l’ufficiale giudiziario o il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari (presentatori). Il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell’inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.), ed è titolo esecutivo che il creditore può usare per procedere nei confronti del debitore. Il protesto è inoltre presupposto essenziale per poter esercitare azione di regresso che spetta al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e

loro avallanti). È un’azione grave, perché comporta nei fatti l’esclusione di chi ne viene colpito dalla vita economica. Il suo nome, risultando al Crif e alla camera di commercio, non consentirà al protestato di ottenere credito da parte di un istituto… Le conseguenze negative si avranno anche per: colui che ha emesso la cambiale (un traente che obbliga un trattario a pagare alla scadenza un prenditore, se il trattario non paga, fatte salve le considerazioni di cui sopra, anche il traente andrà nei guai, perché egli resta obbligato nei confronti del prenditore, al quale lo lega un rapporto di credito) poiché anche il suo nome finirà nel Bollettino dei Protesti Cambiari, che informa le banche e le finanziarie dell’inadempienza; colui che ha avallato il creditore, ossia colui che ha garantito per il debitore, egli è obbligato allo tesso modo di questo, per cui se il pagamento non avviene alla scadenza, il protesto potrà essere levato anche nei suoi confronti e pure il suo nome andrà a finire negli appositi elenchi. Essendo la cambiale un titolo di credito esecutivo, essa assegna al possessore il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente, attraverso un’azione di pignoramento che non necessita di attendere la sentenza del giudice. Azione cambiaria è il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale. Più precisamente, quando all’atto della presentazione della cambiale il trattario (cambiale tratta) o l’emittente (pagherò) non adempiono e la cambiale resta insoluta, il portatore può ottenere il pagamento promuovendo, a sua scelta, azione cambiaria diretta o di regresso. L’azione diretta è promuovibile dal portatore contro gli obbligati principali (accettante e avallanti in caso di tratta, emittente e avallanti in caso di pagherò) senza particolari formalità. L’accoglimento della domanda è subordinato solo alla prova del mancato pagamento, che può essere fornita in qualunque modo. L’esercizio dell’azione non è sottoposto ad alcun termine decadenziale ma si prescrive entro 3 anni dalla data di scadenza della cambiale. L’avallante che abbia provveduto al pagamento del portatore può a sua volta agire con azione diretta nei confronti dell’avallato. L’azione di regresso è promuovibile dal portatore contro gli obbligati di regresso (traente, girante e avallanti in caso di tratta, giranti e avallanti in caso di pagherò), anche cumulativamente, quando ricorrono le seguenti condizioni: -

Presentazione dell’accettazione (a certo tempo vista < 1 anno, le altre alla scadenza); Presentazione al pagamento; Elevazione del protesto, si prescrive in un anno; Obbligo di avviso a pena del risarcimento del danno.

Il creditore si espone solitamente nei confronti del soggetto con maggior solvibilità, sarà poi costui a girare la cambiale verso i giranti minori....


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