Assenza DI Scusanti-Marinucci Dolcini Gatta PDF

Title Assenza DI Scusanti-Marinucci Dolcini Gatta
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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riassunto del manuale di diritto penale Marinucci Dolcini Gatta...


Description

ASSENZA DI SCUSANTI LA NORMALITA’ DELLE CIRCOSTANZE CONCOMITANTI ALLA COMMISSIONE DEL FATTO La nozione di scusante: Il rimprovero di colpevolezza non può muoversi quando l’agente ha commesso il fatto in presenza di scusanti, cioè circostanze anormali che hanno influito in modo irresistibile sulla volontà o sulle capacità psicofisiche. Vi è il concetto di inesigibilità, cioè da chi ha agito sotto tali circostanze anormali non si poteva esigere un comportamento diverso. Il carattere tassativo delle scusanti: Il giudice non può appellarsi ad un generale principio di inesigibilità per scusare la commissione di un reato. Vi è un catalogo tassativo di scusanti espressamente previste dalla legge. Le scusanti nei reati dolosi: Tra le principali scusanti riferibili ai reati dolosi c’è lo stato di necessità, che può essere determinato da forze della natura, da un comportamento umano o dall’altrui minaccia (art. 54 c.p.). Non è colpevole chi agisce essendo costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. E’ contemplata un’altra scusante in relazione ad alcuni delitti contro l’amministrazione della giustizia (es. falsa testimonianza). E’ scusato chi ha commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore” (art. 384 co. 1 c.p.). Integra una scusante la provocazione nel delitto di diffamazione.

A norma dell’art. 599 co. 2 c.p. “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’art. 595 (fatti dolosi di diffamazione) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui”. Alla ratio della provocazione si ritiene riconducibile anche la reazione agli atti arbitrari di un pubblico ufficiale. A norma dell’art. 393 bis c.p. non è punibile chi commette un fatto di violenza, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale o un fatto di oltraggio a un pubblico ufficiale quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. NB: nei reati dolosi non rilevano le disposizioni su forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito e assenza della coscienza e volontà dell’azione od omissione. Solo lo stato di necessità rileva anche per i reati colposi. Le scusanti nei reati colposi: Anche nei reati colposi sono previste circostanze anormali che scusano la violazione di una regola di diligenza, perché la loro presenza influisce in modo normalmente irresistibile sulle capacità psicofisiche dell’agente, impedendo anche all’agente modello di rispettare la regola di diligenza violata. Si tratta di una gamma tassativa di circostanze sia interne che esterne. 1. Caso fortuito (art. 45 c.p.) 2. Forza maggiore (art. 45 c.p.) 3. Coscienza e volontà dell’azione od omissione (art. 42 co. 1 c.p.) 4. Stato di necessità (art. 54 c.p.)  Circostanze interne nei reati commissivi colposi: Rilevano come scusanti ai sensi della norma sul caso fortuito circostanze interne come ad es. l’insorgenza di un malore in un conducente che sbanda e urta un’altra auto uccidendo un uomo. Rilevano anche ai sensi della disposizione sulla coscienza e volontà dell’azione od omissione circostanze interne come le reazioni da terrore o da spavento, che paralizzano le normali funzioni di controllo della coscienza e volontà.

Es. una pietra lanciata da un cavalcavia infrange il parabrezza e il conducente sbanda nell’altra corsia uccidendo un uomo. Vi è la violazione di una norma di diligenza, ma in circostanze anormali.  Circostanze esterne nei reati commissivi colposi: Una è la forza maggiore, ad es. caduta di un masso che cozza contro un’auto e provoca un malfunzionamento dei freni che causa uno scontro in cui muore l’altro conducente. Un’altra è il costringimento fisico, ad es. un rapinatore in fuga che costringe ad accelerare il conducente e vi è una collisione.  Circostanze esterne e interne nei reati omissivi colposi: Rilevano il caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico e coscienza e volontà dell’omissione. CONOSCENZA O CONOSCIBILITA’ DELLA LEGGE PENALE VIOLATA Nozione e disciplina: Il principio di colpevolezza richiede che l’agente sapesse o almeno potesse sapere che quel fatto era previsto dalla legge come reato. L’art. 5 c.p. come previsto nel Codice del 1930 enunciava che “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”. E’ stato dichiarato parzialmente incostituzionale nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. Oggi vige la regola secondo cui “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale dovuta a colpa”. La responsabilità non si profila quando l’agente, anche usando la dovuta diligenza, non poteva sapere che il fatto doloso o colposo da lui realizzato era previsto da una norma incriminatrice. Se invece l’agente poteva, usando la dovuta diligenza, poteva rendersi conto che quel fatto violava una norma incriminatrice, cioè l’ignoranza della legge penale era evitabile, risponderà a titolo di dolo se ha commesso il fatto con dolo e il fatto è previsto dalla legge come reato doloso; risponderà invece a titolo di colpa, se ha commesso il fatto per colpa e si tratta di un fatto previsto dalla legge come reato colposo.

L’oggetto dell’errore: L’oggetto dell’ignoranza o della conoscenza errata ex art. 5 c.p. può essere la rilevanza penale del fatto commesso dall’agente: l’agente si rende conto di quello che fa, ma ignora che quel fatto è penalmente rilevante, ignorando l’esistenza della norma incriminatrice o avendola erroneamente interpretata. L’ignoranza o l’errata conoscenza può inoltre riguardare l’antigiuridicità del fatto: l’agente può ritenere lecito il fatto da lui realizzato o in quanto supponga esistente una norma che lo autorizza o lo impone non prevista dall’ordinamento o perché ritenga che la norma che prevede la causa di giustificazione abbia limiti più ampi di quelli fissati. I criteri per stabilire se l’ignoranza o l’errore sulla legge penale siano o no dovuti a colpa: La Corte Costituzionale ha considerato non colpevole chi ignori di commettere un fatto vietato da una norma incriminatrice, avendo ricevuto assicurazioni erronee sulla liceità del fatto da parte degli organi amministrativi competenti. O nel caso di precedenti varie assoluzioni dell’agente per fatti dello stesso tipo perché ritenuti penalmente irrilevanti, o nel caso in cui il testo legislativo sia assolutamente oscuro o nel caso di non colpevole carenza di socializzazione (es. immigrati). CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE Nozione: Ulteriore condizione perché un fatto possa essere oggetto di un rimprovero personale è che l’autore, al momento della commissione del fatto, fosse imputabile, cioè capace di intendere e di volere. Deve essere capace di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti (capacità di intendere) e di autodeterminarsi (capacità di volere).

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile” (art. 85 c.p.). E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Vi sono un elenco di ipotesi in cui è esclusa l’imputabilità: 1. Vizio di mente 2. Cronica intossicazione da alcool e stupefacenti 3. Sordomutismo 4. Età minore di 14 anni (presunzione totale di incapacità) e età compresa tra i 14 e i 18 anni (presunzione parziale di incapacità) Questo elenco non è tassativo. Il vizio di mente: A norma dell’art. 88 c.p. (vizio totale di mente) “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”. Aggiunge l’art. 89 c.p. (vizio parziale di mente) che non basta un’infermità che abbia diminuito la capacità intellettiva o volitiva dell’agente, ma è necessario che la diminuzione di quelle capacità sia molto seria. Al centro della disciplina del vizio di mente si colloca il concetto di infermità. Il concetto di infermità ricomprende sia malattie di tipo psichico, sia malattie di tipo fisico. Per l’accertamento del vizio di mente è necessaria una perizia psichiatrica. La persona riconosciuta affetta da vizio totale di mente al momento del fatto viene prosciolta per difetto di colpevolezza e quindi non viene sottoposta a pena. Se ritenuto socialmente pericoloso l’agente verrà sottoposto a una misura di sicurezza: alla libertà vigilata o al ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. In caso di vizio parziale di mente l’agente viene sottoposto ad una pena diminuita in misura non eccedente un terzo. Il vizio parziale di mente integra una circostanza attenuante. Se il soggetto è considerato pericoloso viene disposta la libertà vigilata o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Il sordomutismo: L’art. 96 c.p. dispone che “non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. Se la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita”. Il giudice deve accertare caso per caso se il sordomuto sia capace di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto. Se per effetto del sordomutismo la capacità di intendere e di volere risulta esclusa il soggetto andrà prosciolto, mentre un’attenuazione della pena è riservata ai casi in cui la capacità di intendere e di volere risulti grandemente scemata. Il sordomuto prosciolto o condannato a pena diminuita potrà essere sottoposto a misure di sicurezza rispettivamente del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia o della libertà vigilata. La minore età: Il codice penale individua tre fasce d’età rilevanti ai fini dell’imputabilità: 1. Al di sopra dei 18 anni. Il compimento del diciottesimo anno d’età al momento del fatto segna il limite oltre il quale il soggetto si considera imputabile. Con il compimento del diciottesimo anno di età si è raggiunta una piena maturità sotto il profilo intellettuale e volitivo. L’imputabilità potrà essere esclusa solo per una causa diversa dall’età. 2. Al di sotto dei 14 anni. Chi al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto i 14 anni è considerato sempre non imputabile (art. 97 c.p.). La legge stabilisce una presunzione assoluta d’incapacità di intendere e di volere. 3. Tra i 14 e i 18 anni.

La legge subordina la dichiarazione d’imputabilità all’accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto. Stabilisce l’art. 98 co. 1 c.p. che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere”. Nei confronti del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’accertamento della capacità di intendere e di volere va compiuto in concreto, cioè in relazione alle caratteristiche cognitive e volitive di quel singolo agente al momento della commissione del fatto, tenendo conto anche del tipo di reato che ha commesso. E’ possibile infatti che il singolo minore abbia raggiunto un grado di maturità che gli consente di comprendere il disvalore di alcuni tipi di reato e non quello di altri. Il giudice deve formare il suo convincimento anche sulla base di elementi relativi alle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore. Quale il trattamento sanzionatorio del minore autore di fatti penalmente rilevanti? Il minore di anni 14 non è imputabile e quindi non assoggettabile a pena, ma ove abbia commesso un fatto previsto dalla legge come delitto e sia riconosciuto socialmente pericoloso deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza: la libertà vigilata o per reati di particolare gravità il riformatorio giudiziario. Quest’ultima misura viene ora eseguita attraverso l’affidamento coattivo del minore ad una comunità educativa. Se invece si tratta di un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni che venga riconosciuto imputabile, gli verrà inflitta la pena per il reato da lui commesso, diminuita della misura massima di 1/3. Le pene della reclusione e dell’arresto verranno eseguite in istituti penali per minorenni (c.d. carceri minorili). Le stesse misure di sicurezza applicabili al minore di 14 anni (libertà vigilata o riformatorio giudiziario) con la stessa disciplina e alle

stesse condizioni, si applicano anche a chi al momento del fatto avesse un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, sia che il soggetto venga ritenuto imputabile, sia che venga ritenuto non imputabile. Nel primo caso la misura di sicurezza seguirà l’esecuzione della pena, nel secondo si tratterà dell’unica sanzione penale. L’azione di sostanze alcooliche o stupefacenti: Vi sono diverse distinzioni nei rapporti tra azione di sostanze alcooliche o stupefacenti e imputabilità. 1. Ubriachezza accidentale 2. Ubriachezza volontaria o colposa 3. Ubriachezza preordinata 4. Ubriachezza abituale 5. Cronica intossicazione da alcool La disciplina in generale fa prevalere la finalità di difesa sociale, dando rilevo al fine di escludere l’imputabilità solo all’ubriachezza accidentale e all’accidentale assunzione di stupefacenti, nonché alla cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti. Considera imputabile chi si sia ubriacato volontariamente o colposamente, nonché l’ubriaco abituale e colui che sia dedito all’uso di sostanze stupefacenti, anzi, prevede una pena aumentata. La prima delle ipotesi (art. 91 c.p.) è quella dell’ubriachezza derivata da caso fortuito o cause di forza maggiore. Il soggetto non è imputabile solo se l’ubriachezza accidentale è piena, altrimenti se scema grandemente la capacità di intendere e di volere, senza escluderla, il soggetto è imputabile ma con pena diminuita. La seconda ipotesi (art. 92 co. 1 c.p.) è l’ubriachezza volontaria o colposa. E’ volontaria quando c’è l’intenzione di ubriacarsi, mentre è colposa quando il soggetto assume alcool in misura superiore alla sua capacità di reggerlo. Non escludono né diminuiscono l’imputabilità: il soggetto sarà assoggettato a pena. La norma sull’ubriachezza abituale (art. 94 co. 2 c.p.) stabilisce che “è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza”.

Il soggetto è non solo imputabile, ma anche sottoposto ad un aggravamento della pena. Lo stesso trattamento sanzionatorio è previsto per chi commette un reato sotto l’azione di sostanze stupefacenti e sia dedito all’uso. La cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.) è un’alterazione patologica permanente che incide sul sistema nervoso, alla quale conseguono psicopatie che permangono indipendentemente dall’ulteriore assunzione di alcool o stupefacenti. Viene equiparata al vizio di mente. Gli artt. 87 e 92 co. 2 c.p. disciplinano l’ipotesi di incapacità di intendere e di volere preordinata dall’agente, vale a dire quando il soggetto si mette in stato di incapacità per commettere il reato o per prepararsi una scusa. Il soggetto è considerato imputabile: è assoggettato a pena che, anzi, è aumentata. La normale irrilevanza degli stati emotivi e passionali: Stati emotivi o passionali secondo l’art. 90 “non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. LA PUNIBILITA’ Nozione e fondamento: Non sempre la commissione di un fatto antigiuridico e colpevole giustifica l’applicazione della pena. La punibilità è l’opportunità di sottoporre a pena l’autore di un fatto, consiste nell’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l’opportunità di punirlo. Le ragioni che possono rendere inopportuna la punizione possono essere ragioni politico-criminali in senso stretto, ragioni politiche di clemenza (es. amnistia), ragioni di politica internazionale, ragioni di salvaguardi dell’unità della famiglia. Condizioni obiettive di punibilità:

Possono essere:  Condizioni che fondano la punibilità  Condizioni che escludono la punibilità Fondano la punibilità quelle che il legislatore designa come condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.). Si tratta di quegli accadimenti che non contribuiscono in alcun modo a descrivere l’offesa al bene giuridico, ma esprimono valutazioni sull’opportunità di punire. Il numero delle condizioni obiettive di punibilità è limitato. Es. sorpresa in flagranza. Le condizioni obiettive di punibilità sono svincolate dal dolo e dalla colpa. L’art. 44 c.p. stabilisce che “quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”. Cause di esclusione della punibilità: Tra le cause d’esclusione della punibilità vi sono:  Cause personali concomitanti o sopravvenute  Cause oggettive  Cause di estinzione del reato Cause concomitanti di esclusioni della punibilità sono situazioni presenti al tempo della commissione del fatto che ineriscono alla posizione personale dell’agente o ai suoi rapporti con la vittima. Cause sopravvenute di esclusione della punibilità sono comportamenti dell’agente susseguenti alla commissione del fatto. Cause oggettive di esclusione della punibilità sono situazione che ineriscono all’entità dell’offesa. Cause di estinzione del reato sono fatti naturali o giuridici successivi alla commissione del fatto che sono o indipendenti da comportamenti dell’agente o non si esauriscono in un comportamento dell’agente. Le cause di esclusione della punibilità non hanno efficacia universale, ma hanno effetto solo nell’ambito del diritto penale. Lasciano spazio a sanzioni civili o amministrative.

CAUSE PERSONALI DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ Cause concomitanti di esclusione della punibilità: Ad es. art. 649 c.p. secondo cui non è punibile chi ha commesso un delitto contro il patrimonio in danno di un familiare. Altro es. immunità di diritto internazionale. Le cause concomitanti di esclusione della punibilità sono svincolate da dolo e colpa. Operano a favore dell’agente se esistenti, rendendo non punibile il fatto. Se non esistono a nulla vale che l’agente abbia erroneamente supposto che ci fossero. L’art. 59 c. 4 c.p. non si applica alle cause concomitanti di esclusione della punibilità. Cause sopravvenute di esclusione della punibilità: Premiano con l’impunità chi, avendo commesso un reato, realizzi successivamente una condotta tale o da impedire che la situazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene o da reintegrare ex post il bene offeso. Es. desistenza volontaria. Altro es. in caso di terrorismo chi, avendo commesso il tentativo di un delitto finalizzato al terrorismo, volontariamente impedisce l’evento e fornisce elementi di prova per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione di eventuali concorrenti. Altro es. chi dopo aver reso falsa testimonianza ritratta e manifesta il vero. Altre volte l’ordinamento dà rilievo a condotte riparatorie nell’ambito di vere e proprie cause dell’estinzione del reato. Disciplina comune: Le valutazioni politico-criminali che sono alla base delle cause personali di non punibilità si riferiscono all’opportunità di punire la singola persona, hanno carattere personale.

Quindi nel concorso di persone rileva l’art. 119 che stabilisce che “le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel rato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono”. Cause oggettive di esclusione della punibilità (la particolare tenuità del fatto): Sono situazioni in cui l’ordinamento rinuncia a punire l’autore di un fatto in ragione dell’esiguità del fatto o della particolare tenuità dell’offesa, da accertarsi in concreto da parte del giudice. Previsioni in tema di particolare tenuità del fatto sono da tempo presenti nel diritto penale minorile e nella legge sulla competenza penale del giudice di pace. Nel codice penale è presente come esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). L’ambito applicativo è individuato con riferimento alle pene edittali: deve trattarsi di un reato per il quale è prevista la pena detentiva non superi...


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