Cap 8 Economia Aziendale 2 PDF

Title Cap 8 Economia Aziendale 2
Author Giulia Antonica
Course Economia aziendale II
Institution Università di Pisa
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Summary

Cap 8 libro+appunti+slide Anno 2019/2020
Libro di riferimento: Quagli A. “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Torino, Giappichelli, 2018...


Description

I CREDITI (capitolo 8)

1. Definizione e rappresentazione in bilancio CREDITI: obbligazioni pecuniarie che attribuiscono al creditore il diritto di esigere a scadenze determinate o determinabili certe somme di disponibilità liquide. Il diritto di credito nelle aziende manifatturiere e commerciali normalmente scaturisce dalla vendita di beni o servizi derivanti dall’attività tipica dell’impresa, ma può manifestarsi anche a seguito di operazioni di gestione non caratteristica (es: vendita di partecipazioni, immobilizzazioni tecniche, attività immateriali,…). I crediti, inoltre, possono derivare dalla concessione di prestiti da parte dell’azienda, ovvero da altri motivi (es: crediti verso dipendenti, crediti verso l’Erario, crediti verso Istituti di previdenza, depositi cauzionali, depositi bancari, …). Secondo l’art.2424 C.C., i crediti possono essere inseriti in 3 voci diverse dell’Attivo dello Stato Patrimoniale:  nella macroclasse A)  nella classe B) III. 2)  nella classe C) II. A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata. B) IMMOBILIZZAZIONI III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: 2) Crediti: a) Verso imprese controllate b) Verso imprese collegate c) Verso controllanti d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. d-bis) Verso altri ↓ CREDITI DI FINANZIAMENTO C) ATTIVO CIRCOLANTE II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) Verso clienti 2) Verso imprese controllate 3) Verso imprese collegate 4) Verso imprese controllanti 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 5-bis) Crediti tributari 5-ter) Imposte anticipate 5-quater) Verso altri

↓ CREDITI DI FUNZIONAMENTO Per una corretta esposizione dei crediti nello schema patrimoniale civilistico coesistono 3 criteri di classificazione:  Origine → crediti di finanziamento, crediti di funzionamento, altri crediti. 

Natura del debitore → crediti verso clienti, crediti verso controllate, crediti verso collegate, crediti verso controllanti, crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, crediti tributari, crediti verso altri.



Scadenza → crediti esigibili entro/oltre 12 mesi.

Il criterio primario di ripartizione dei crediti nelle immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante si fonda sulla loro ORIGINE (o destinazione rispetto all’attività ordinaria). I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sorgono a fronte di operazioni di natura finanziaria, quali concessioni di prestiti e altri finanziamenti (CREDITI DI FINANZIAMENTO). I crediti esposti nell’attivo circolante originano da ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica o che sorgono per motivi di natura differente da quella finanziaria (CREDITI DI FUNZIONAMENTO). La classificazione civilistica prevede una separata indicazione dei crediti secondo la NATURA DEL DEBITORE. Infatti, l’interpretazione che ne deriva è differente a seconda che il credito sia verso soci, verso clienti, verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti o verso altri soggetti. Inoltre, il legislatore all’interno di ogni classe distingue in base alla SCADENZA dei crediti rispetto al periodo amministrativo. Pertanto, devono essere separatamente indicate all’interno delle immobilizzazioni finanziarie le quote dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo e all’interno dell’attivo circolante i crediti con esigibilità superiore ai 12 mesi. La scadenza dei crediti diviene un’informazione essenziale anche in Nota Integrativa, poiché l’art. 2427 C.C. prescrive che venga indicata per ciascuna voce dei crediti l’ammontare con durata residua superiore ai 5 anni. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI ( A) ): in essa confluisce l’eventuale porzione residua del capitale sociale sottoscritto dai soci, in sede di costituzione della società o di successiva delibera di aumento del capitale sociale, e non ancora interamente versato. Tali crediti devono essere esposti con separata indicazione della parte già richiamata. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ( B) III. ): essa accoglie i crediti che sono destinati ad essere utilizzati durevolmente, cioè quelli derivanti da attività di investimento finanziario. L’art. 2424 C.C. prevede che siano evidenziate le quote di crediti finanziari esigibili entro l’esercizio successivo. Si escludono, invece, dalle immobilizzazioni finanziarie i crediti commerciali anche se hanno scadenze superiori all’esercizio amministrativo.

Talvolta può accadere che i crediti di funzionamento con scadenza oltre l’esercizio amministrativo siano concessi ai clienti con dilazioni di pagamento particolari rispetto alle usuali condizioni di dilazione concesse, sottendendo vere e proprie operazioni di finanziamento, che in quanto tali dovranno confluire all’interno delle immobilizzazioni finanziarie. CREDITI ( C) II. ): in essa si classificano tutti i crediti di natura commerciale e gestionale. Devono essere evidenziati separatamente i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. CREDITI VERSO CLIENTI ( C) II. 1) ): crediti derivanti da operazioni commerciali con condizioni di pagamento usuali rispetto alle condizioni offerte da imprese operanti nel medesimo settore. Rientrano in tale categoria i crediti verso clienti documentati da fatture, crediti verso clienti per fatture da emettere, cambiali attive., ricevute bancarie all’incasso o in portafoglio, crediti verso società di factoring, crediti per interessi di mora, altri crediti di natura commerciale. CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI o SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI ( B) III. 2)a),b),c),d) e C) II. 2),3),4),5) ): essi si distinguono dai crediti verso clienti poiché il soggetto debitore non è un terzo ma un’impresa appartenete allo stesso gruppo. L’interesse del legislatore verso i rapporti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo nasce dal fatto che tali crediti possono essere caratterizzati da condizioni contrattuali non indipendenti e differenti dagli altri crediti. Tra i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti rientrano i crediti vantati dalla società nei confronti di controllanti indirette per mezzo di società loro controllate (CATENA DI CONTROLLO). CREDITI TRIBUTARI ( C) II. 5-bis) ): crediti nei confronti dell’Erario o delle Pubbliche Amministrazioni in qualità di enti impositori, per i quali vi è diritto di compensazione ovvero sia già stata richiesta istanza di rimborso (es: credito IVA o acconto per le imposte sul reddito superiore all’ammontare dovuto in base alla dichiarazione dei redditi). IMPOSTE ANTICIPATE ( C) II. 5-ter) ): differenze temporanee tra reddito civilistico e fiscale destinate ad annullarsi negli esercizi successivi con un minor carico fiscale. Di solito, il disallineamento tra reddito civilistico e fiscale genera imposte anticipate quando l’imponibile fiscale supera il risultato civilistico per l’esistenza di componenti negativi iscritti in bilancio che saranno riconosciuti fiscalmente in esercizi successivi.

CREDITI VERSO ALTRI ( B) III. 2)d-bis e C) II. 5-quater) ): voci residuali che possono comprendere crediti di varia natura (es: depositi cauzionali versati dall’impresa, finanziamenti concessi a imprese che si trovano sotto controllo comune, acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie,

crediti verso dipendenti per anticipi su retribuzioni o in conto spese, crediti verso obbligazionisti a fronte di obbligazioni sottoscritte, acconti a fornitori a fronte di prestazione di servizi, crediti derivanti da diritti a risarcimenti). ACCONTI VERSO FONITORI PER L’ACQUISTO DI BENI: rappresentano diritti a una cessione di beni, pertanto saranno iscritti nelle voci B) II. 5) o C) I. 5) dello Stato Patrimoniale. ACCONTI PER ACQUISTI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE e PER PRESTAZIONI DI SERVIZI: devono essere iscritti nelle voci B) III. 2)d) e C) II. 5) dello Stato Patrimoniale.

2. Iscrizione iniziale dei crediti in contabilità In conformità al principio di prudenza possono essere registrati solo i crediti ragionevolmente certi, cioè essi devono costituire un valido diritto ad ottenere determinate somme di denaro da clienti o ad altri soggetti. Il criterio di classificazione che si basa sull’origine del credito diviene essenziale anche per determinare il momento in cui iscrivere il credito nello Stato Patrimoniale:  I crediti originati da ricavi di vendita sono iscrivibili solo qualora siano maturati i medesimi ricavi. Secondo il principio di competenza, i ricavi sono maturati nel momento in cui il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato e lo scambio è avvenuto. Lo scambio si considera avvenuto quando si verifica il trasferimento del titolo di proprietà con il quale vengono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici connessi con la proprietà. 

I crediti derivanti dalla vendita di beni mobili sono iscrivibili al momento dello scambio con cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà.



I crediti derivanti dalla vendita di beni immobili sono iscrivibili al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita con cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà.



I crediti derivanti dalla prestazione di servizi sono iscrivibili al momento dello scambio, cioè quando la prestazione è stata effettuata. Per i contratti di durata (es: mutuo, locazione, assicurazione) lo scambio si considera avvenuto quando sono maturati i corrispettivi previsti contrattualmente. Pertanto, in tali casi a fine esercizio dovranno essere eseguite le opportune scritture di assestamento per iscrivere secondo competenza il ricavo per servizi parzialmente effettuati e non ancora fatturati o per rinviare i ricavi dei servizi non ancora ultimati.



I crediti diversi da quelli di origine commerciale sono iscrivibili in bilancio quando sorge il diritto al credito verso la controparte.

Inoltre, secondo il principio OIC 15 i crediti che vengono incassati con un’attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività. Nel caso in cui il debitore possa scegliere se pagare con disponibilità liquide o con altri mezzi, il credito deve essere prudentemente esposto al minore tra valore incassabile con disponibilità liquide e valore corrente delle attività. Qualora, invece, sia il creditore ad avere la possibilità di scegliere come incassare il credito, lo stesso deve essere esposto sulla base dell’ammontare relativo alla scelta che si prevede sarà effettuata.

3. Criteri di valutazione dei crediti In base all’art. 2426 C.C. i crediti devono essere iscritti secondo il CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO, tenendo conto del FATTORE TEMPORALE e del PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO. CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO: con il metodo del costo ammortizzato per l’esposizione dei crediti viene utilizzato il CRITERIO DEL TASSO EFFETTIVO DI INTERESSE. I crediti vengono inizialmente iscritti al costo comprensivo di eventuali componenti accessorie, sia positive che negative, attribuibili alla transazione che ha generato il credito. Con il metodo del tasso di interesse effettivo vengono allocati tutti i proventi e oneri attribuibili al credito lungo la vita utile dello stesso, ovvero fino al momento dell’incasso. Di conseguenza, l’interesse iscritto in Conto Economico è quello effettivo che evidenzia la redditività effettivamente realizzata da quel credito. Il TASSO EFFETTIVO DI INTERESSE corrisponde a quel tasso che attualizza i flussi futuri stimati di incasso lungo la durata stimata del credito; esso non comprende le perdite e le svalutazioni future dei crediti. Tale tasso deve essere determinato al momento della rilevazione iniziale e viene poi utilizzato in modo costante per tutta la durata del credito, eccetto il caso in cui il tasso contrattuale sia un tasso variabile. Il metodo del costo ammortizzato non può essere applicato nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti (art. 2423 C.C.). Gli effetti sono sostanzialmente irrilevanti nel caso in cui i crediti abbiano scadenza inferiore ad un anno o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di limitato rilievo. In base agli art. 2435-bis e 2435-ter C.C., le aziende di minori dimensioni e le micro-imprese hanno la possibilità di non adottare il criterio del costo ammortizzato; di conseguenza, esse valuteranno i crediti in base al CRITERIO DEL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO. Secondo questo metodo, il valore nominale dei crediti deve essere rettificato in modo tale da considerare eventuali perdite previste per inesigibilità (rettifiche per inadempimento totale o parziale), resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause di minor realizzo. Gli sconti e gli abbuoni finanziari vengono rilevati al momento dell’incasso come oneri finanziari. I costi di transazione iniziale vengono rilevati tra i risconti nella classe D) dell’Attivo

patrimoniale e ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito, a rettifica degli interessi attivi nominali. Logica sottostante il criterio del costo ammortizzato: se vendo prodotti a 1.000€ (senza IVA) con pagamento a 24 mesi, avrò quel denaro solo dopo un significativo periodo di tempo. Pertanto, per svolgere la mia ordinaria attività produttiva dovrò ricorrere ad un finanziamento di pari importo che, ad esempio, mi costerà il 2% all’anno di interessi (20 + 20). Allora in questo caso potrei vendere a 1.040€ in modo da ottenere sia il ricavo dei prodotti, sia una remunerazione (interessi attivi) per il prestito che ho effettuato al mio cliente. Ciò premesso, posso operare in 2 modi: 1) RILEVARE INTERESSI ATTIVI ESPLICITI: evidenziare gli interessi attivi nelle condizioni di vendita, dichiarando esplicitamente che su tale vendita si applica un interesse per la dilazione concessa pari a …% → (1.000 + 40) 2) RILEVARE INTERESSI ATTIVI IMPLICITI: non evidenziare gli interessi attivi e rilevare il credito comprensivo anche di essi → (1.040€) In entrambi i casi:  Per chiarezza, dovrei separare il ricavo derivante dalla vendita del prodotto dagli interessi attivi. 

In applicazione del principio della competenza economica, dovrei ripartire gli interessi attivi sul periodo di vita del credito.



Al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta il valore del mio credito, dovrei tenere conto di eventuali differenze rilevanti tra il tasso di finanziamento di mercato per operazioni simili (ad esempio 6%) ed il tasso che ho applicato sulla dilazione.

Quindi che fare?:  Riporto ogni anno il VALORE ATTUALE dei flussi futuri che il credito mi dà diritto di riscuotere. 

Il valore attuale potrebbe essere calcolato, se il tasso a cui ho concesso il credito è diverso da quello di mercato, utilizzando il tasso di mercato praticato su operazioni simili.

Devo tenere conto anche di eventuali incassi ottenuti nel periodo di esistenza del credito. ↓ In questo modo, si evidenziano gli interessi attivi, si tiene conto della competenza economica e, facendo riferimento ai tassi di mercato (se necessario), si fornisce un valore veritiero del credito. 

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO e OIC 15:

34) Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 35) I costi di transazione, le eventuali commissioni, attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il criterio del costo ammortizzato non può essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. 36) I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto delle eventuale successiva cessione del credito non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato. 37) Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il Tasso Interno di Rendimento (TIR), costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. 41) L’art. 2426 C.C. prescrive che occorre tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se 2 parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame. 42) Qualora il tasso di interesse desumibili dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. Il tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell’operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, e non comprende i costi di transazione; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale. APPLICAZIONE DEL METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO:

3 tipologie di esercizi:  Esercizio 1: costo ammortizzato in assenza di attualizzazione (tasso nominale allineato a quello di mercato): Finanziamenti nei confronti di terzi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza, valutati secondo il criterio del costo ammortizzato Il 1° gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi 5 anni (31 dicembre 20X0–31dicembre 20X4). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno. È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali e i costi di transazione iniziali lungo la durata del credito a un tasso costante da applicarsi al valore contabile del credito all'inizio del periodo, essi devono maturare a un tasso di interesse effettivo dell’1,6847% annuo. Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di € 1.015,00 in sede di rilevazione iniziale. La tabella sottostante fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di

riferimento: Il tasso di interesse effettivo dell’1,6847% è il Tasso Interno di Rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.015,00: 1.015 = 20/(1,016847)1 + 20/(1,016847)2 + 20/(1,016847)3 + 20/ (1,016847)4 + 1.020/(1,016847)5

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