Diritto Romano - Appunti L-Z prof. Ernesto Bianchi PDF

Title Diritto Romano - Appunti L-Z prof. Ernesto Bianchi
Author Giovanni Labriola
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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DIRITTO ROMANO

Università Cattolica del Sacro Cuore! L-Z prof. Ernesto Bianchi Il diritto e le sue partizioni Divisione: è una ripartizione che esaurisce un determinato fenomeno (es: summa divisio personarum: dividere gli uomini tra liberi e schiavi, Le summa divisiones delle cose che si dividono in cose di diritto umano e di diritto divino o le Summa divisio actiones: ripartisce le azioni in azioni sulla cosa e azioni contro la persona) ! Partitio: partizione: indica un'elencazione non esaustiva, si contrappone alla divisio. !! Questa scansione era risalente all'editto del pretore, che a sua volta seguiva una scansione riscontrabile nella legge delle 12 tavole (X secolo a.c.) ! LE ISTITUZIONI DI GAIO (sono la principale fonte per le istituzioni di Giustiniano) 4 commentari! -premessa sulle fonti del diritto -persone -cose (secondo e terzo libro: i diritti reali e le obbligazioni) -azioni (schemi processuali che erano utilizzati) ! Cenni biografici: Gaio (è il prenome) vive nel II secolo, ma è sconosciuto quando scrive poiché diventa famoso nell'epoca postclassica con la legge delle citazioni (426) e da lì viene considerato uno dei 5 giuristi più importanti dell’età romana. Diventa ancora più importante nell'opera giustinianea, dove è chiamato Gaius noster. Il trattato di Gaio venne scoperto nel 1816 nella biblioteca capitolare di Verona dallo studioso Niebuhr, il quale si accorse che la pergamena era stata già usata precedentemente e poi abrasa. Con l’uso di reagenti adatti a far rivivere la prima scrittura, si poterono riconoscere le istituzioni di Gaio. È un'opera che perviene integra senza le alterazioni operate dai giuristi di Giustiniano, tranne alcune lacune causate dall'eccesso di uso di acidi da parte dei chimici che recuperarono l'opera. È l'unico manuale all'incirca integrale e costituisce un paradigma della classicità del diritto. Si discute se Gaio fosse un provinciale, tuttavia sappiamo che conosceva il greco, probabilmente era un liberto, aveva una grande attenzione al periodo augusteo (avvenuto un secolo e mezzo prima) e agli strumenti che venivano utilizzati a Roma. ! Gaio nelle Istituzioni esordisce dicendo che tutti i popoli che si governano con leggi e con mores (mores non viene esplicata-non risulta traducibile: traduzione approssimativa=costumi, ma è impropria perchè ha a che fare con il ripetersi delle cose, Es. il sorgere e il tramontare del sole, es. il diritto sacro) usano in parte un loro diritto e uno comune a tutti gli uomini, poi esplica la seconda espressione dicendo che ciò che ogni popolo si è dato per conto suo è il diritto di quella società, mentre quello che la naturalis ratio (ragionevolezza umana) ha posto fra tutti gli uomini è quello che viene chiamato diritto delle genti. (ius gentium)! -->in Gaio sembra esserci qualche confusione fra ius gentium e ius naturalis perché usa il termine naturalis ratio. ! Ius gentium è il diritto comune a determinate popolazioni, invece ciò che soltanto i cittadini romani possono utilizzare è il diritto proprio della città.(ius civile).! Ulpiano parla di diritto naturale, definendolo ciò che riguarda tutti gli esseri viventi

anche gli animali e afferma che la schiavitù non è conforme al diritto naturale ma appartiene al diritto delle genti (diritto proprio di alcune comunità).! !

!Le fonti del diritto nelle istituzioni di Gaio

Gaio prosegue elencando le fonti di produzione del diritto dicendo che iura (le fonti -di produzione-) constano di leggi, plebisciti, senato consulti, la costituzione dei principi->(Gaio fa una partitio)->le fonti del diritto non sono in ordine gerarchico.! Le fonti si dividono quindi in: fonti: di cognizione (es.il manuale di gaio) di produzione (ciò che crea il diritto) -->in Cicerone troveremo che sono fonti del diritto le sentenze, che in gaio non sono nominate. [Lo stare decisis del common law, principio secondo il quale i precedenti giurisprudenziali costituiscono una fonte del diritto, era già conosciuto ai romani.] inoltre l'equità per i romani è una fonte del diritto.! !

Gaio nomina i plebisciti e le leggi, che alla sua epoca non si esercitavano più da un secolo e mezzo. Per leggi intende le leggi pubbliche, che il legislatore poneva a un'assemblea, dove i cittadini procedevano alla votazione. Questa procedura aveva delle particolarità religiose. Le leggi come fonte del diritto non erano più attive ma continuano ad essere utilizzata alla sua epoca.

I plebisciti-->i plebei proponevano delle norme che venivano da loro votate, inizialmente valevano solo per la plebe poi vennero estese a tutta la città. Gaio ricorda la lex hortensia, secondo la quale i plebisciti del 287 assunsero lo stesso valore delle leggi--->i plebisciti non sono più fonte attiva all’epoca di Gaio ma continuano a valere (come le leggi). Senato consulto-->ciò che il senato ha deciso. È una fonte abitualmente limitata ad

alcuni ambiti (es in ambito successorio). Questa fonte viene corretta nell'epoca imperiale, che si fa con il bene placito dell'imperatore e viene sostituita dalla prolusione dell'imperatore in senato.

Costituzione dei principi (attuale all'epoca di Gaio) sono i provvedimenti

dell'imperatore-->qualunque cosa dice l'imperatore ha valore di legge. Si articolano in diversi generi: 1. editti-->provvedimenti generali che riguardano la totalità o una parte dell'impero, ad esempio la costituzione di caracalla del 212 (che concede la cittadinanza a tutti i sudditi) o l'editto sui prezzi di Diocleziano, che è un calmiere dei prezzi (una fonte di produzione di natura pubblica). 2. I mandati-->provvedimenti con i quali l'imperatore dà istruzioni a un suo funzionario. Es. mandati a Plinio su come comportarsi con i giudei. 3. Le epistulae e rescripta: pareri chiesti all'imperatore da un privato e la burocrazia dell'imperatore risponde con un epistola o rescriptum come se avesse risposto l'imperatore stesso. 4. I decreta-->sentenza (il diritto romano fino all'epoca di augusto non conosce l'appello-la sentenza non poteva essere impugnata--con augusto viene introdotta la

cognitio extra ordinem: coloro che avevano ricevuto una sentenza si rivolgono a cesare e lui extra ordinem può rovesciare quella sentenza!Nasce l'appello). ! Gaio parla anche degli editti di coloro che hanno potere: sono gli editti dei pretori. Il pretore poteva essere urbano (nasce nel 367 d.c.) e peregrino-->i pretori erano quei magistrati che provvedevano al processo e ogni anno emanavano un editto con scritte le azioni che avrebbero concesso durante il loro anno di potere ai cittadini o peregrini che ne avrebbero fatto richiesta.! Il potere di emanare editti competeva anche agli edili curuli (magistrati). È una fonte non più attiva ma sempre vigente quando Gaio scrive perché sotto Adriano (130 d.c) venne ordinato al giurista Salvio Giuliano di cristallizzare l'editto-->Salvio Giuliano scrisse un editto che aveva valore per sempre (editto perpetuo). 5. responsa prudentium: responsi dei giuristi (erano già fonte del diritto nell'epoca repubblicana). Le riforme augustee fecero sì che i responsa venissero sostituiti con lo ius pulicae respondendi (=privilegio di dare risposte pubbliche) ex autoritatem principis (=in base al potere dell'imperatore). È un privilegio che Augusto concesse per onorare alcuni giuristi, successivamente divenne una norma. Lo ius respondendi poteva essere concesso anche ad un giudice morto (ciò creò contrasti, quindi intervennero le leggi delle citazioni). !

Le varie classificazioni romane del diritto oggettivo: Ius civile e lex: erano, per i romani della repubblica, i due termini di un’antitesi, e la

loro sintesi rappresentò il diritto vigente. ius honorarium: Nel diritto romano era il complesso di norme creato dall’attività (honor) del pretore, per regolare i casi concreti non direttamente disciplinati dal ius civile, attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. -->il diritto romano non è un diritto monosistematico-->l'ordinamento romano si definisce plurisistematico: è costituito da sistemi che si affiancano tra loro-->dialogo continuo fra ius civile e ius honorarium. Nei casi in cui il ius honorarium si contrapponeva al ius civile, questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante: in pratica il dualismo si componeva con la prevalenza del ius honorarium, poiché il magistrato rendeva il ius civile inattivo nel caso concreto. Nell’opera imperiale a questi due sistemi giuridici si aggiunse gradatamente la cognitio extra ordinem. Per tutta l’epoca classica questo sistema interferì con il ius civile e il ius honorarium, ma ne rimase distinto. In epoca post-classica si accelerò il processo di unificazione, che si concluse nel diritto giustinianeo con la affermazione del principio dell’unità del diritto: scomparso il sistema formulare e diventato il processo esclusivamente extra ordinem e venuto meno ogni potere discrezionale del magistrato (costretto ad attenersi alla legge) la separazione tra ius civile, ius honorarium e ius extra ordinem scomparve.

Ius privatum: ciò che compete all’utilità dei singoli Ius publicum: Ulpiano definisce il diritto pubblico come ciò che spetta “ad statum rei

romanae” (posto nell’interesse della collettività).! -->è diritto pubblico tutto ciò che concerne i magistrati, i sacerdoti-->la religione romana è qualcosa di pubblico. !

Ius commune e ius singulare (definizione di Paolo)

Ius commune: il diritto che riguarda tutti->disciplina la totalità. Norme di vigore generale Ius singulare: ciò che contro la ragionevolezza è stato introdotto per una qualche utilità. Non risponde quindi alla ratio iuris. Sono di ius singulare quelle norme che fissano la competenza delle varie magistrature, e in genere degli organi dello stato. Con il concetto di ius singulare ha stretta connessione quello di privilegium, che è una legge fatta ad hoc. Inizialmente il significato era quello di norma emanata a danno di determinate persone, ma nel linguaggio dei giuristi classici venne a significare una norma costituita a vantaggio di classi o gruppi di persone. Nelle XII tavole era vietata la concessione dei privilegi (privilegia ne irroganto) ma varie leggi posteriori ebbero quel carattere. Noto esempio è la lex Clodia di Cicerone (58 a.C.). !! Diversa è l’accezione della parola privilegium per indicare i privilegia exigendi: certi creditori erano autorizzati a soddisfarsi per primi sopra il patrimonio e sopra determinati beni del debitore. Da distinguere dal privilegium è il beneficium, che indica atti della pubblica autorità, specialmente dell’imperatore, che portino vantaggi ad una o più persone. Beneficium inventarii è la facoltà che ogni erede ha, purchè la chieda, di rispondere dei debiti ereditari nei soli limiti dell’attivo dell’eredità stessa.! Beneficium separationis è la facoltà che spetta ai creditori del defunto di pretendere il pagamento sul patrimonio ereditario.

Fatto e atto giuridico Fatto: Qualunque fatto soprattutto naturale cui il diritto dà qualche riconoscimento

(es. il tempo). Ogni fatto che, con altri concomitanti o successivi, costituisce un presupposto per l’applicazione di una norma di diritto, si dice fatto giuridico. Una distinzione: -Fatti logici: possono appartenere all’intelligenza o alla volontà umana. (conoscenza, consapevolezza) -Fatti alogici: (=non spirituali). Ad esempio la nascita di un uomo libero, presupposto per i diritti di personalità o la morte, presupposto per l’apertura della successione. Atto: qualcosa che compete all'uomo o alla sua volontà: -Atto illecito: violazione della norma giuridica -Negozio: dichiarazione di volontà emessa al fine di raggiungere certi risultati pratici.!

I soggetti del diritto PERSONE FISICHE

Nel Paragrafo 8 del primo commentario Gaio fa la scansione del diritto, il quale compete alle persone, alle cose, alle azioni. Soggetti di diritto sono quegli esseri che l’ordinamento giuridico considera come possibili titolari di diritti e di obblighi. Summa divisio de iure personarum: tutti gli uomini a Roma erano liberi o servi, non c’erano figure intermedie. I liberi si dividevano in:

1) Ingenui: nati liberi e rimasti sempre tali (nati all’interno di una gens) 2) Libertini o liberti: coloro che erano stati liberati da una giusta servitù-->chi diventava liberto poteva diventare cittadino romano, latino o peregrinus dediticio.

Capacità giuridica e capacità di agire (condizioni degli esseri che l’ordinamento giuridico considera soggetti di diritto) Capacità: indica la capienza -->in ambito giuridico: viene usato per porre i limiti della capienza di benefici di un determinato soggetto, si riferisce alla persona. Capacità giuridica e di agire non esistono come termini nel diritto romano ma vengono utilizzati oggi per fare questa distinzione. Il termine “persona” indica ciò che sta sotto il cranio.-->[gli enti non sono persone giuridiche] Termine homo: schiavo. Termine status: condizione di un determinato soggetto, es: Status libertatis (libero o schiavo), ! Status civitati: cittadino straniero o di altra cittadinanza (non esistono apolidi nel mondo romano), Status familiae (figlia, moglie, padre ecc), è il primo dei termini che si riscontra nelle fonti giuridiche romane. La capitis deminutio interviene se si perde qualcuno di questi stati: diminuzione del capo. esisteva la capitis deminutio maxima quando si perdeva la libertà, media quando si perdeva la cittadinanza e minima quando si aveva una diminuzione nell'ambito famigliare, quando il pater familias diventava filius perché sottoposto alla protezione di un altro pater. Capacità giuridica: capacità di essere titolari di diritti e di obblighi, compete ad un soggetto che sia libero, cittadino romano e nell'ambito della famiglia ad un soggetto che è il pater familias (sui iuris-->non sottoposto a potestà altrui). Anche il neonato orfano ha capacità giuridica perché è sui iuris. ! Capacità di agire: idoneità a manifestare la propria volontà (concludere un atto giuridico): ! La capacità di agire veniva connessa alla capacità di procreare (durante la pubertà) e con essa potevano essere conclusi tutti i negozi. In epoca augustea vi sono due scuole di pensiero: proculiani e sabiniani, i quali dibattevano sul criterio per cui il soggetto aveva capacità di agire. La capacità di agire andava distinta fra maschio e femmina: il maschio 14enne usciva e poteva concludere qualunque negozio. Una femmina 12enne non poteva da sola concludere un negozio ma era sottoposta a tutela (tutela perpetua): capacità di agire limitata da un tutore che doveva intervenire per porre la sua auctoritas. L'infans non aveva nessuna capacità di agire, poteva avere solo la capacità giuridica così come il servo (servus nullum caput habet), infatti la volontà manifestata dal servo si rivolgeva a favore del padrone. L’abbandono del servo lo faceva diventare una res derelicta (chiunque se ne poteva impadronire). Sotto il profilo del diritto privato il servo aveva capacità giuridica: poteva compiere sacrifici, non poteva accedere ad alti ma a minimi sacerdozi-->aveva una capacità simile a quella dell'uomo libero. Un luogo dove vi fosse un'inumazione umana diventa un luogo religioso: appartiene alle res divini iuris-->sia che sia sepolto un uomo libero o un servo.

! Caratteristica essenziale della capacità giuridica era che competeva pienamente al soggetto che fosse sui iuris: un soggetto non sottoposto ad alcun potere superiore nell'ambito della sua famiglia. In ambito pubblico: il figlio di un pater familias poteva percorrere il cursus honorum (il consolato non prima dei 44/45 anni), il servo non avrebbe potuto percorrerlo. In ambito privato: il figlio del pater familias non ha capacità giuridica se non nei limiti della concessione fatta dal pater, ma nel caso in cui il pater conferiva al filius una somma di denaro (peculium originario), il filius poteva validamente effettuare negozi. Diverso dal peculium originario è il peculium castrense, quello cioè connesso all’attività militare: era lo stipendio che il legionario romano riceveva periodicamente. In epoca imperiale venne adottato anche il peculium quasi castrense, lo stipendio che veniva corrisposto al cittadino impiegato in determinati uffici pubblici. ! Es. per capire Capacità giuridica vs capacità di agire: Nell’ambito dei diritti successori: capacità di diventare erede è connessa a chi ha capacità giuridica. -->una donna può diventarlo. Anche chi non ha capacità di agire può avere capacità giuridica. ! Il furiosus invece (il pazzo) non aveva capacità di agire (come l'infans e il servo): acquisisce ma gli è impedito compiere un atto di vendita. Aveva un curatore (per l'infans tutore finchè è infans) che sostituiva la sua volontà a quella del furiosus. Tuttavia il furiosus può avere l'intervallum insaniae-->momento in cui riacquistava le proprie capacità e in quel momento poteva concludere i negozi. Il prodigus invece (colui che dilapida i beni non per generosità ma per distruggere il patrimonio) ha una situazione analoga a quella del furiosus: era sottoposto al curatore. !Limitazioni della capacità giuridica: 1. Infamia: coloro che erano stati colpiti da infamia (uguale ad ignominia) erano soggetti che ricevevano una riduzione della loro capacità giuridica: a seconda dei secoli cambia l’accezione di infamia. i libitinarii (becchini), coloro che avevano esercitato l'arte gladiatoria, l’arte teatrale ecc avevano limitazioni di capacità giuridica. La limitazione consisteva nei diritti di natura procedurale: non potevano rappresentare qualcuno in giudizio o partecipare al giudizio in qualità di attori->questi soggetti risultavano in un albo con diversi gradi. Es: il gladiatore era iscritto nella prima categoria (gli erano preclusi tutti i diritti procedurali), l'attore di teatro era nella categoria più debole. 2. Gli addicti (vengono chiariti più avanti nelle legis actiones): soggetti che erano stati assegnati dal pretore al creditore in un procedimento esecutivo (debitori contro i quali si era iniziato il procedimento della manus iniectio). Questi rimanevano cittadini ma erano in una situazione para servile. Stesso discorso valeva per i nexi: debitori consegnatosi volontariamente al creditore a garanzia del proprio debito, con la facoltà di riscattarsi prestando a favore del creditore dei servigi. 3. Gli auctorati: erano uomini liberi i quali avevano concluso un negozio particolare per impegnare se stessi nei ludi gladiatori. Oltre ad incorrere nell’infamia, sono in condizione quasi servile. 4. Il redemptus ab hostibus : colui che è ritornato in patria grazie a qualcun altro-->ha una limitazione di capacità giuridica nei confronti di colui che lo ha riscattato.

5. La religione non rappresenta nell’antico diritto romano una causa minoratrice della capacità giuridica, tuttavia in epoca cristiana gli ebrei non potevano possedere servi cristiani. 6. limitazioni dovute al sesso: una donna non poteva compiere un’adozione che era riservata solo ai maschi. !

Inizio della persona fisica- concepimento e nascita Presupposto per l’esistenza di un uomo era la nascita, determinante sia nello stato libertatis sia civitatis se si era nati nell'ambito di un giusto matrimonio. La prova della vita doveva essere data secondo la dottrina dei Proculiani dimostrando che il neonato avesse emesso un vagito, secondo i Sabiniani (la cui dottrina prevalse) era sufficiente qualsiasi segno. L’aborto non si considerava nato vivo (l’aborto non era considerato un delitto nel diritto romano classico), neppure se era già dotato di respiro. Il periodo della gestazione era molto tutelato: Nelle leggi regie (dei 7 re di roma) si individuano diversi corpora: -Corpus Numaico (VII secolo a.c.): Imposizione svolta nei confronti di una vedova che non poteva contrarre matrimoni prima dei decem meses (durata della gestazione umana), questo per evitare la commistione del sangue fra nuovo marito e marito morto. Era una prescrizione religiosa che se fosse stata violata comportava un rito di espiazione: la vedova doveva sacrificare a Cerere una vacca gravida (perché ha lo stesso tempo della gestazione umana). Alcuni lo intendono come un sacrifi...


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