Diritto sindacale pdf PDF

Title Diritto sindacale pdf
Author pietro scepi
Course Diritto Sindacale
Institution Università di Pisa
Pages 45
File Size 4.1 MB
File Type PDF
Total Downloads 29
Total Views 118

Summary

Diritto sindacale appunti presi bene a lezione...


Description

Il diritto sindacale accede alla modernità. Anche esso È dunque anche esso

, !

, come sciopero e serrata, che costituiscono mezzi di pressione nei confronti della controparte

In più, il nostro legislatore si è astenuto dal dare attuazione alle regole costituzionali che costituiscono il fulcro del diritto sindacale, ossia la contrattazione collettiva con efficacia generalizzata e la limitazione dello sciopero. Di qui l’ulteriore carattere della disciplina nel ruolo di supplenza svolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina.! l

-

. i

-

il

,

-

: .

i

A parte la ! (costituzione, adesione, divieto di intrusione dello stato nella vita interna del sindacato ecc) -

1

‘’ Si tratta infatti di un’indicazione piena di significati e nelle più varie direzioni. ! Infatti,

!

Infatti, la costituzione rinvia alla realtà sociale l’individuazione del contenuto e della sua latitudine. Si può dire che



• •

etc;!

:

i, aderirvi, svolgervi attività di proselitismo,

: liberamente l'appartenenza in qualsiasi momento;!

e di cessarne

:



),

(“

i

ha una ampia latitudine. In primo luogo

Ovviamente questo non vuol dire che fra gli attori sociali non possano intercorrere rapporti concertativi che impongano vincoli e condizioni all’azione sindacale, in vista del raggiungimento di determinati obiettivi di benessere generale della collettività. ! Si tratta di tecniche di concertazione da tempo invalse in relazione all’assetto complessivo dell’economia.! i. In tali situazioni non viene in evidenza una limitazione del potere contrattuale delle organizzazioni sindacali ma solo la limitazione di diritti previsti sul piano negoziale.! Oltre che verso lo stato, ! Su questo piano dato il contenuto programmatico della disposizione costituzionale gioca un ruolo essenziale la complessiva regolamentazione contenuta nello statuto dei lavoratori. ! Come vedremo,

sul piano generale dei principi. Serie di garanzie che tutelano i sindacati nei confronti del datore, p.e.: !

2

!

-

-

-

.! , che si traduce nel i, aderirvi e svolgere attività sindacale anche all'interno dei luoghi di lavoro. ! sono tali tutti quegli (assegnazione di mansioni, inflizione di sanzioni disciplinari, trasferimento, licenziamento, etc.). $ Tali comportamenti o atti se posti in essere vanno considerati giuridicamente nulli. ! & ; è previsto un , a titolo sanzionatorio, ,

! . L’influenza del datore non sarà mai palese, ma occulta e subdola e per questo, al fine di 'smascherare' il suo sostegno, si fa ricorso al procedimento di repressione dell'attività antisindacale da parte del datore.

! Il professor Mazzotta sostiene che si tratti di una contrapposizione che pecca di ideologismo, perché ammettere che l’art 39 si riferisca anche alla libertà sindacale dei datori di lavoro non significa anche riconoscere che la costituzione assume un atteggiamento di equidistanza tra le due diverse classi sociali.! Venendo alla questione della titolarità della libertà sindacale da parte del lavoratori, scontato l’ovvio riferimento ai lavoratori subordinati,

L’estensione della libertà sindacale anche a tali soggetti è stata indirettamente riconosciuta dalla giurisprudenza in materia di sciopero. ! e tale presenza è testimoniata sia dalla partecipazione del sindacato a vari organi di gestione di pubbliche istituzioni, sia dall’attività contrattuale svolta prima in modo informale e dopo sulla base di regole predeterminate.!

ciò proprio perché si vuole tenere rigorosamente separato il sindacalismo specifico da quello generale.!

3

, la storia si è mossa diversamente. Infatti,

È inutile dire che si tratta di una regolamentazione del tutto insoddisfacente. Basti considerare che

sindacato.!

Esse viceversa ignorano la complessità dell’ordinamento interno di un

!

Si tratta quindi di associazioni di associazioni, al cui interno l’adesione del singolo può essere richiesta sia all’associazione di primo grado che a quella di secondo grado.! . Occorre peraltro osservare che tale affermazione non è condivisa da una parte della dottrina lavoristica, che delinea una sfera ancora più marcata di immunità dell’associazione sindacale.! Tale affermazione generale è particolarmente rilevante nel nostro ambito, dal momento che consente di assumere che ! Si deve precisare comunque che la struttura associativa del sindacato non prima di natura propriamente sindacale anche strutture non associative. Ricevono, pertanto, tutela costituzionale anche forme organizzative a carattere elettivo.! Ad onta della mancata attuazione dell’art 39, . Altra e

questione

quella che riguarda . Usualmente !

peraltro ,

i.! A prescindere dalle precedenti considerazioni,

4

i e clamorosi del dopoguerra della corrente cristiana nel 1948.!

ad es

Più semplice è la soluzione del problema quando la scissione avvenga a livello dell’associazione territoriale.!

Una significativa evoluzione in senso contrario si è verificata nella giurisprudenza più recente, ma si tratta comunque di oscillazioni destinate a ripresentarsi poiché direttamente conseguenti all’assetto di puro fatto.!

,

peraltro

.! ! Ben presto, però,

ricomposta.!

, In tal modo la solidarietà di classe era

che riuniva le federazioni di categoria e le locali camere del lavoro,

, organismo confederale

5

,

Alla caduta dell’ordinamento corporativo gli esponenti sindacali aderenti ai tre maggiori partiti (democrazia cristiana, partito comunista e partito

.! Attualmente, nel nostro paese ci sono moltissime altre sigle sindacali che si definiscono “autonome’’.! > (metalmeccanici, chimici, edili, etc.). I sindacati di categoria, che , proprio a voler indicare che la ' i’. P.e.: un metalmeccanico, simpatizzante per il sindacalismo di sinistra, avrà la tessera della FIOM e sarà iscritto alla CGIL, in ragione del fatto che la FIOM aderisce a quella confederazione. I sindacati di categoria hanno il compito di sottoscrivere il contratto collettivo nazionale dello specifico settore. ! ) ->

, quale che sia

la loro categoria di riferimento +

es. settore

industriale) !

!

-

;!

-

, legata al mestiere ed al territorio. Tuttavia,

(CISL), ed UIL)

(aderiscono CGIL, CISL

Si usa dire che il datore è di per se stesso coalizione. l . Quest’ultima costituì lo schema di riferimento per l’estensione su tutto il territorio nazionale di modelli organizzativi analoghi.

6

. Nel pubblico impiego è stato istituito un soggetto rappresentativo delle pubbliche amministrazioni, quale controparte dei sindacati, chiamato ARAN.!

, i c.d.

,

i.

!

Esse Di recente di svolgere attività formativa.

i

Siffatta attribuzione solleva non pochi problemi. In primo luogo, il vantaggio che lavoratori e imprese potrebbero ritrarre dall’attività di tali enti è un sostegno indiretto a favore dei sindacati che ne fanno parte, indebolendo così la libertà sindacale negativa dei lavoratori.! Inoltre l’attribuzione di funzioni pubbliche potrebbe innescare CONFLITTI DI INTERESSE.!

-> -> è sistema che assicura il pluralismo sindacale.!

Si tratta di una questione rilevante solo in un

la questione può non essere troppo importante nell’ambito dell’attività contrattuale e/o di rappresentanza del sindacato nei confronti della controparte datoriale: saranno infatti i rispettivi rapporti di forza, la capacità di fare proseliti eccetera che opereranno per la c.d. selezione naturale. ! , però, s in modo ben diverso diversa

presentandoci un panorama evolutivo che tiene conto dei mutevoli assetti dei rapporti fra stato e ordinamento intersindacale; tali rapporti si sono espressi secondo una serie di atteggiamenti che vanno dalla partecipazione esterna del sindacato ad attività burocratiche fino al sostegno e alla promozione delle associazioni sindacali e fino alla compenetrazione fra i due ordinamenti (statuale e intersindacale).!

:!

7

dei sindacati ad un numero di organi pubblici oltre ad integrare la rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale Dell’Economia e del Lavoro (CNEL), organo ausiliario di rilevanza costituzionale, i sindacati sono presenti anche in commissioni ed organi di vario livello nell’ambito del collocamento e della gestione del mercato del lavoro, in quelle per il lavoro a domicilio, la cassa integrazione guadagni ecc. La selezione di soggetti sindacali, in tali contesti, viene effettuata dalla legge utilizzando espressioni varie. I criteri per la valutazione della rappresentatività sono stati variamente interpretati dalla giurisprudenza, nell’ambito del contenzioso sviluppatosi davanti ai giudici amministrativi, dalle associazioni sindacali non ammesse alla designazione.! Una collocazione a sé occupano i criteri previsti per la delegazione sindacale che integra i componenti del CNEL. Secondo l’art 99 Cost tale organo è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.! La l. n. 936/1986, che ha sostituito quella del 57, ha previsto – all’art 4 – che la designazione dei rappresentanti sindacali deve avvenire da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuate dal Presidente del Consiglio. Inoltre, con una indicazione al quinto comma, la norma definisce come criteri selettivi l’ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, la consistenza numerica, la partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro e alla composizione delle controversie collettive o individuali di lavoro.! B) Funzioni e/o poteri di rappresentanza dei lavoratori all’interno dell’impresa privata o nel pubblico impiego; una svolta è quella che ha operato lo statuto dei lavoratori con riferimento alla composizione delle rappresentanze sindacali aziendali: il legislatore, all’art 19 dello statuto, ha operato una doppia selezione. ! Da una parte ha escluso l’opzione di affidare la rappresentanza dei lavoratori nell’impresa ad un organismo eletto dai lavoratori, al di fuori del sindacato, ed ha inteso invece riferirsi alle associazioni sindacali esterne. Dall’altra ha riferito la maggiore rappresentatività non a livello categoriale, ma a livello intecategoriale e confederale.! Ne segue che le associazioni sindacali categoriali aderenti alle tre grandi confederazioni (CGIL, CISL, UIL) sono state autorizzate a costruire RSA anche se nell’ambito di quella specifica categoria produttiva non fossero state dotate di rappresentatività a fronte di altre associazioni sindacali autonome.! Un blando correttivo, poi, è costituito dalla lettera b) dell’art 19 che conferisce il potere di costituzione delle RSA anche ai sindacati purché firmatari di contratti collettivi (nazionali o provinciali) applicati all’unità produttiva. Il che significa che il sindacalismo autonomo (non confederale) avrebbe dovuto conquistare sul campo la propria legittimazione, senza godere di sostegno legislativo.! Si è parlato di rappresentatività presunta -> la scelta legislativa si giustificava in funzione della valorizzazione di principi solidaristici e di tutela di interessi più ampi, a fronte di quelli settoriali.! Ciò che conta è che il criterio in questione ha subìto un’eclissi per via della crisi di rappresentatività delle grandi confederazioni, indotta dai mutamenti dei sistemi produttivi, che, oltre a ridurre il peso dei lavoratori subordinati, ha anche frammentato questi ultimi in gruppi diversificati e spesso in conflitto tra loro.! Il referendum abrogativo dell’art 19 dello statuto, svoltosi nel 1995, ha in qualche modo formalizzato tale crisi. I promotori del referendum formulavano due opzioni alternative: l’abrogazione integrale del collegamento fra RSA e sindacato esterno oppure la eliminazione del privilegio delle grandi confederazioni.! L’esito della consultazione ha bocciato la prima opzione e avallato la seconda, abrogando la lettera a) della norma ma tenendo la lettera b), seppur con formulazione ridotta. Ne consegue che oggi le RSA possono essere costituite solo nell’ambito dei sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.! Dal punto di vista pratico, il risultato referendario non cambia la sostanza delle cose, dal momento che i sindacati aderenti alle grandi confederazioni sono firmatari dei contratti collettivi di tutte le categorie produttive. Ciò che viene meno è il sostegno aprioritistico a favore del sindacalismo confederale, il quale è onerato di conquistarsi sul campo la propria rappresentatività.!

8

B2) Un significativo banco di prova delle discussioni sulla rappresentatività presunta è costituito dalla selezione dei soggetti abilitati a costituire RSA nel pubblico impiego in tale ambito, il diritto alla loro costituzione spetta alle organizzazioni sindacali ‘’ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi’’, che sono i sindacati che ‘’abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%’’allo scopo di determinare tale percentuale viene in considerazione la MEDIA fra il dato associativo ( percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali) ed il dato elettorale (risultante della percentuale dei voti ottenuti nella elezione delle rsa). ! Vengono così meno sia il criterio della rappresentatività presunta del sindacalismo confederale, sia quello della stipulazione dei contratti collettivi, la selezione dei soggetti rappresentativi è affidata ad indici di consistenza numerica ed al dato elettivo, predefiniti dalla legge, mentre nel settore privato il dato della stipulazione dei contratti è affidato ai contingenti rapporti di forza.! Vedremo più avanti che il modello proprio del pubblico impiego è stato tendenzialmente esportato anche nel settore privato a seguito della sottoscrizione del Testo unico sulla rappresentanza, sottoscritto da confindustria, CGIL, CISL e UIL nel 2014. ! Questo TU del 2014, che raccoglie le previsioni contenute nell’accordo interconfederale del 2011 e del protocollo del 2013, prevede infatti che – nell’ambito di applicazione dei CCNL – siano ammesse alla contrattazione le federazioni che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media fra dato associativo e dato elettorale.! Sotto tale profilo, il TU del 2014 riconosce una delicata funzione al CNEL, cui devono essere inviati i dati relativi al numero delle deleghe e i dati elettorali. Va peraltro aggiunto che, data l’incerta sorte dello stesso CNEL, le parti sociali si sono accordate per una MODIFICA del TU sulla rappresentanza del 2014, trasferendo all’INPS le funzioni relative alla raccolta dei dati elettorali ed alla sua ponderazione con il dato associativo.! C) Funzioni e/o poteri propriamente negoziali, che autorizzano cioè i sindacati dotati di rappresentatività a stipulare contratti collettivi nel settore privato come in quello pubblico; ! vi è poi un filone normativo che affida poteri negoziali ai sindacati, nel contesto delle crisi di impresa e delle ristrutturazioni; in tali situazioni viene evocata la competenza delle RSA e, in mancanza di RSA, quella delle ‘’associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale’’.! La legge oscilla quindi fra il riferimento ad una rappresentatività settoriale ed il ricorso allo storico criterio della rappresentatività presunta.! C2) Viceversa, per la rappresentanza negoziale nel pubblico impiego valgono i medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle RSA.! D) Funzioni e/o poteri di deroga normativa alle condizioni previste dalla legge: vi è infine il filone normativo che riguarda l’attribuzione al contratto collettivo di poteri di deroga e/o integrazione della disciplina che regola il rapporto di lavoro (es legge che individua il contratto collettivo applicabile per la determinazione della retribuzione imponibile previdenziale). ! Questo più recente filone valorizza la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo e il legislatore presuppone che, nell’ambito della medesima categoria, vengano stipulati più contratti collettivi ed individua come criterio di scelta fra i contratti da applicare quello della stipulazione da parte di associazioni che comparativamente siano dotate di maggiore rappresentatività rispetto ad altri.! Si tratta di un criterio che non viola l’art 39 cost, dal momento che la legge non attribuisce efficacia erga omnes al contratto collettivo in questione, ma conferisce il potere di deroga solo ad alcuni contratti collettivi e non ad altri.! Semmai l’aspetto problematico è quello di individuare i criteri da utilizzare per effettuare la comparazione fra i sindacati. Gli indici ampiamente elaborati per individuare il sindacato maggiormente rappresentativo, quali ad es la diffusione sul territorio nazionale, non appaiono trapiantabili di peso in questo diverso contesto. ! Essi non esprimono infatti un giudizio comparativo, ma per c.d. un giudizio assoluto.! Ne consegue che si avverte l’assenza di una indicazione normativa riguardi i criteri selettivi utilizzabili che consenta di mediare fra il dato puramente associativo e la capacità di aggregare consenso anche al di fuori degli associati.!

9

L’esempio più rilevante è quello che riguarda la rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che è un organo di rappresentanza delle categorie produttive che ha le funzioni consultive del Governo e del Parlamento ed ha anche poteri di iniziativa legislativa in materia di ‘’legislazione economica e sociale’’.!

(art 39 cost): nell’integrare gli organi pubblici, i sindacati espletano infatti funzioni di rappresentanza di interessi più generali rispetto a quelli che fanno da sfondo alla loro tipica azione contrattuale. Inoltre, negli anni più recenti è stata criticata l’idea che il sindacato possa efficacemente rappresentare gli interessi generali in seno ad organi che svolgono funzioni pubbliche.!

-

delle cui scelte è di norma la politica ad interessarsi,

-

(se non a sostituire)

-

;

-

-

(lavoratori e datori)

i

(es. riforma degli assegni famigliari)

-

10

-

-

!

-

• •

(non sottoscritto dalla

CGIL)

!

Coinvolgono PA, soggetti privati e sindacati e

perseguono obiettivi economici. !

Coinvolgono PA, soggetti privati e sindacati e mirano a promuovere l'occupazione in aree particolarmente svantaggiante mediante l'utilizzo di agevolazioni fiscali e finanziamenti UE. !

A. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO! , nata in fabbrica, e sganciate da ogni riferimento all’associazione esterna.! che venne le , con accordi interconfederali del 1947,

1953 e 1966. !

-

,

-

pur non essendo organi del sindacato;!

(s.a.s.) che erano una rappresentanza Esse però

...!

Si può, quindi, dire che i

di per basarsi sul principio associativo. ti: i

11

cioè dei lavoratori che operavano

nel medesimo settore produttivo,

Non necessariamente il delegato...


Similar Free PDFs