LA S.R.L.: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PDF

Title LA S.R.L.: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Author Sabry Barbarossa
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Catania
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Summary

SRL - STRUTTURA ORGANIZZATIVA - Manuale di diritto Commerciale Cian...


Description

§ 55. LA S.R.L.: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA La disciplina concernente la struttura organizzativa della s.r.l. si sviluppa, negli artt. 2475 ss., secondo due linee direttrici fondamentali: 1. l'estrema flessibilità del sistema di governo dell'impresa; 2. l'attribuzione ai soci di un ruolo attivo e centrale nella vita della società. Il modello legale, quello cioè operante se l'atto costitutivo non dispone diversamente, si delinea secondo uno schema che in realtà parrebbe analogo al sistema di governance tradizionale della s.p.a.: con i soci chiamati a decidere sulle modifiche strutturali dell'ente (ossia dell'atto costitutivo) e a nominare gli amministratori (art. 2479); con un organo amministrativo unipersonale o collegiale cui è affidata la gestione dell'impresa (art. 2475); ed un organo per il controllo contabile e amministrativo, se le dimensioni proprietarie o patrimoniali della società superano una certa soglia (art. 2477). Ma la coincidenza è solo apparente. Nella S.P.A. la struttura organizzativa per uffici, con una rigorosa distribuzione delle competenze tra gli organi, è caratterizzata da una spiccata rigidità: l'azionista non ha poteri gestori né di controllo diretto, egli aderisce o disapprova le strategie imprenditoriali adottate dall'organo amministrativo investendo o disinvestendo dalla società; la logica di fondo che ispira la disciplina è quella di un organismo spersonalizzato a forte connotazione capitalistica. Nella S.R.L., per contro, i soci sono, singolarmente e come collettività, parte attiva dell'organismo: essi non sono affatto esclusi dalla gestione, ma possono trovarsi chiamati ad assumere ogni relativa decisione, se lo richieda la minoranza o uno degli amministratori (art. 2479, co. 1); e ciascun partecipante ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti societari, potendo promuovere individualmente l'azione di responsabilità e chiedere la revoca degli amministratori infedeli.

LE COMPETENZE DEI SOCI E I PROCEDIMENTI DECISIONALI 1. LE COMPETENZE DEI SOCI. Il ruolo della collettività dei soci è un ruolo centrale all’interno della struttura organizzativa della s.r.l. COMPETENZE DELLA COLLETTIVITÀ DEI SOCI : COMPETENZE NECESSARIE art. 2479, co. 2 delinea l'area di riserva legale delle materie affidate inderogabilmente alla decisione del gruppo dei soci. Le ragioni della riserva consistono o nella rilevanza delle materie stesse, in quanto concernenti l'assetto fondamentale dell'ente ( modifiche dell'atto costitutivo; operazioni gestorie che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto statutario o una rilevante modifica dei diritti dei soci), o nella necessità di rispettare il normale equilibrio di poteri e di funzioni tra gli organi (approvazione del bilancio; nomina del titolare del controllo o del revisore

e, nonostante la norma non ne parli, relativa revoca, che tuttavia è subordinata all'esistenza di una giusta causa). COMPETENZE NORMALI, derogabili. Si tratta della nomina degli amministratori e della distribuzione degli utili. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI  l'atto costitutivo può attribuire a singoli soci, ex art. 2468, co. 3, un diritto particolare che, investendoli individualmente della carica di amministratore (anche a tempo indeterminato) o del potere di nomina, escluda la competenza del gruppo, in parte o totalmente, a seconda che l'organo gestorio così formato debba o meno essere integrato da componenti designati dal gruppo stesso. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI  l'atto costitutivo può assegnare a singoli soci un diritto di percepire gli utili risultanti dal bilancio, o parte di essi, a prescindere da ogni decisione dei soci, altrimenti necessaria come nella s.p.a. Anche la revoca degli amministratori spetta alla collettività, se a questa compete la designazione.

COMPETENZE LEGALI EVENTUALI L'art. 2479, co. 1, prevede che "i soci decidono... sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione". Si tratta di una competenza gestoria illimitata (potenzialmente concernente, cioè, qualsiasi operazione imprenditoriale), concorrente con quella degli amministratori, ma meramente eventuale in quanto attivabile solo su richiesta dei soggetti indicati. La decisione della collettività è vincolante per gli amministratori stessi, salvo che l’operazione deliberata non li esponga a responsabilità nei confronti della società o dei terzi, in quanto potenzialmente dannosa. COMPETENZE ESCLUSIVE STATUTARIE L'atto costitutivo può attribuire ai soci ulteriori e rafforzate competenze in ambito gestorio. L'art. 2483 prevede che a costoro possa spettare il potere di emissione di titoli di debito. Nella S.r.l. l'autonomia statutaria non incontra alcun limite di materia  la clausola può assegnare ai soci il potere decisionale, vincolante per gli amministratori, su qualsivoglia argomento (es: su ogni operazione di gestione straordinaria o di valore superiore ad una data cifra, o appartenente ad una determinata tipologia) comprimendo a piacere la relativa competenza di quest’ultimi. IL COINVOLGIMENTO DEI SOCI NELLA GESTIONE È DUNQUE, NELLA S.R.L., ISTITUZIONALIZZATO E questo ruolo si rispecchia nella disciplina della responsabilità per gli atti di mala gestio, per i quali, infatti, rispondono in solido con gli amministratori i soci che li hanno intenzionalmente decisi o autorizzati. Si tratta di una disposizione non a caso assente nella spa, che riveste una posizione centrale nel sistema normativo del nostro tipo, contribuendo a caratterizzarlo come il modello che coniuga la limitazione di responsabilità tipica dell’impresa moderna con l’azione diretta e personale dei soggetti investitori, ossia dei soci

2. I PROCEDIMENTI DECISIONALI.

IL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO CUI LA COLLETTIVITÀ DEI SOCI ASSUME LE PROPRIE DECISIONI NON HA NECESSARIAMENTE NATURA ASSEMBLEARE. L'art. 2479, co. 3, consente all'atto costitutivo di "prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto". Ciò spiega il ricorso, nella disposizione in esame, al termine "decisione", che indica ogni atto del gruppo dei soci. Le "deliberazioni" costituiscono pertanto solo una specie, un sottoinsieme del genus "decisioni", individuando quelle adottate in assemblea; accanto a queste, dunque, possono profilarsi "decisioni non assembleari", aventi il medesimo contenuto ed effetti, ma la cui formazione è soggetta a regole almeno parzialmente diverse.

METODO ASSEMBLEARE Ossia il metodo collegiale  la delibera è assunta nel corso di una riunione, che garantisce l'unità di tempo e di luogo delle dichiarazioni di voto; resta nella valutazione normativa, il modello principale e naturale, in quanto il più adatto, attraverso il dibattito ed il confronto tra i soci, all’assunzione di scelte ponderate ed equilibrate, rafforzando l’efficienza dell’azione societaria. Per questo motivo le materie di maggiore importanza (modifiche dell'atto costitutivo; operazioni gestorie fondamentali) debbono essere inderogabilmente trattate in assemblea: l'art. 2479, co. 4, richiede infatti la collegialità con riferimento alle materie indicate nei nn. 4 e 5 del co. 2 Inoltre, l'adozione di procedure non collegiali (per le altre materie) non è ammessa se non vi è una corrispondente clausola dell'atto costitutivo. PROCEDIMENTI NON ASSEMBLEARI perseguono obiettivi di efficienza da un punto di vista diverso  essi consentono l'assunzione di decisioni con maggiore agilità e ne semplificano l'iter di formazione. La norma li identifica nella "consultazione scritta" e nel "consenso espresso per iscritto" La formulazione è generica e le tecniche consentite sono molteplici, dalla sottoposizione ai soci di una proposta inviata loro tramite fax-mail-ecc sollecitandoli ad una dichiarazione di voto (adesiva o contraria), inviata con mezzo analogo, ma può consistere anche nella circolazione tra i soci di un documento contenente la proposta di decisione, che viene sottoscritta in calce da coloro che vi aderiscono. La semplificazione cosi raggiungibile paga, evidentemente, il prezzo della rinuncia alla discussione ed al confronto aperto tra i votanti, che viene lasciato, eventualmente, all'iniziativa dei singoli. Tuttavia, anche quando l'atto costitutivo li preveda, questi metodi soccombono, di fronte alla richiesta, avanzata da uno o più amministratori o dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, di sottoporre l'argomento alla discussione in assemblea.

3. LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.

All’assemblea dei soci è dedicato l’art. 2479-bis. Il modello è quello comune alle spa (convocazione, intervento dei soci, discussione, votazione, proclamazione dei risultati, verbalizzazione) ma la disciplina essendo scarna lascia il dubbio di come colmare le lacune lasciate dal legislatore, soprattutto in quanto la disciplina delle srl lascia ampio spazio all’autonomia statutaria e anche per il ruolo centrale che i soci hanno all’interno della struttura organizzativa. Ogni fase e profilo del procedimento deliberativo richiede pertanto una ricostruzione specifica.

CONVOCAZIONE avviene nelle forme indicate nell'atto costitutivo (fax, telegramma ecc), tali comunque da assicurare la tempestiva informazione di tutti i soci sugli argomenti da trattare. Nel silenzio dell'atto costitutivo, vi si procede mediante lettera raccomandata spedita almeno 8gg prima della riunione. Questa è svolta presso la sede della società. La norma tace su chi sia legittimato a procedere alla convocazione. Deve tuttavia ritenersi che lo siano senz'altro gli amministratori (congiuntamente, disgiuntamente, collegialmente a seconda della forma di esercizio delle funzioni gestorie prescelte nell’AC) ed eventualmente l'organo di controllo, se nominato e nelle ipotesi previste dall'art. 2406. È invece dubbio se lo siano anche i soci che rappresentano il terzo del capitale, o se invece, quando intendano sottoporre all'assemblea un argomento ex art. 2479, co. 1, essi debbano richiederne la convocazione agli amministratori (nell’inerzia dei quali provvede il tribunale (applicando analogicamente l’art. 2367 co 1 spa).

DIRITTO DI INTERVENTO Hanno diritto di intervenire tutti i soci. Il principio è inderogabile  NON È AMMESSA nelle s.r.l. la creazione di quote senza diritto di voto o con diritto di voto condizionato o limitato a particolari argomenti.

QUORUM L'assemblea, presieduta dalla persona indicata nell'AC (che spesso la individua nel presidente del cda o nell’amministratore unico), o designata dagli intervenuti, è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale (quorum costitutivo). Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, o, nelle materie indicate nei nn. 4 e 5 dell'art. 2479 (modifiche dell'atto costitutivo e operazioni gestorie fondamentali) con una maggioranza rafforzata, che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (quorum deliberativo). Il voto espresso da ciascun socio ha peso proporzionale alla sua partecipazione L’AC può modificare i quorum legali per tutte o solo per alcune decisioni

 È possibile una riduzione (es, del quorum costitutivo che può anche essere azzerato o di quello deliberativo, richiedendo per le modifiche statutarie la sola maggioranza prevista per le altre materie)  è possibile anche l’aumento che può arrivare fino al consenso unanime dei soci o nella spa invece una clausola che del genere sarebbe illegittima anche se per il solo innalzamento delle maggioranze in alcune materie  per l’elezione delle cariche sociali potrebbero essere previsti sistemi particolari (voto per liste bloccate, voto cumulativo) Non è formalmente prevista, nelle s.r.l., una articolazione dell'assemblea in ordinaria e straordinaria, ma, non diversamente che nella s.p.a., le deliberazioni più rilevanti richiedono maggioranze più elevate e sono soggette a regole formali più rigide (art. 2480: verbalizzazione notarili per le modifiche dell’AC) Non è prevista neppure la scansione della prima e seconda convocazione, con quorum più favorevoli in quest’ultima per l’assunzione delle decisioni Se non si raggiunge il quorum costitutivo nella prima e unica riunione prevista, è necessario riavviare ex novo l’iter procedimentale con una nuova convocazione L’AC può introdurre un’assemblea di seconda convocazione, riducendo l’aliquota di capitale prevista dalla norma.

VERBALE Anche delle assemblee di s.r.l. deve essere redatto il verbale, da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci (art. 2478, n. 2). Il contenuto e i tempi della sua redazione sono disciplinati, in via analogica, dall'art. 2375: esso deve dunque essere formato senza ritardo e deve indicare, almeno in allegato, l'identità dei partecipanti e il voto espresso da ciascuno di essi (verbale analitico).

EFFICACIA DELLE DELIBERE Una volta adottate (con la proclamazione presidenziale dei risultati), le delibere sono immediatamente efficaci tranne quelle modificative dell'atto costitutivo, che acquistano efficacia con l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. LE DECISIONI NON ASSEMBLEARI. NESSUNA NORMA È DEDICATA ALLE TECNICHE NON COLLEGIALI , che il legislatore si limita a individuare nella "consultazione scritta" e nel consenso espresso per iscritto". Si tratta di formule generiche, che dunque lasciano ampia libertà nella determinazione dell'iter procedimentale. Ciò che caratterizza questi meccanismi decisori è un connotato negativo, l'assenza di collegialità  l'atto è assunto al di fuori di qualsiasi riunione dei soci, con benefici in termini di speditezza e di costi.

SONO AMMISSIBILI ANCHE FORME DEL TUTTO DESTRUTTURATE come nel caso in cui si preveda che chiunque possa assumere l'iniziativa di redigere un documento scritto contenente la decisione, da sottoporre poi all'approvazione scritta e separata da parte di ciascuno dei soci.

ALCUNI PRINCIPI RISULTANO TUTTAVIA INDEROGABILI. Tutti i soci devono essere informati in tempo utile dell'avvio del procedimento e tutti debbono potervi prendere parte (non basterebbe dunque, come invece si ammette nelle società di persone, la raccolta dei consensi della sola maggioranza, senza interpellare la minoranza) Ogni voto (necessariamente scritto) resta revocabile sino alla chiusura del procedimento, sì che ogni socio può cercare di orientare il convincimento degli altri  fino a quel momento si può chiedere l’interruzione della procedura e la convocazione dell’assemblea, da parte di ciascuno amministratore o del terzo del capitale

E’ ANCHE PREVISTO UN QUORUM DISTINTO RISPETTO A QUELLO PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI la decisione è presa con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale, ma lo statuto può disporre diversamente, sia innalzandolo, sia riducendolo (rendendo sufficiente l’adesione della maggioranza dei votanti, cosi che il capitale di chi decide di non esprimersi viene escluso dal computo).

5. L’INVALIDITA’ DELLE DECISIONI. L'ART. 2479-TER DISCIPLINA L'INVALIDITÀ DELLE DECISIONI, SENZA DISTINZIONE FRA QUELLE ASSEMBLEARI E QUELLE NON COLLEGIALI. Il sistema è analogo a quello delle spa e, come questo, risulta totalmente autonomo rispetto allo schema di nullità/annullabilità, proprio delle invalidità contrattuali e ai suoi principi la disciplina contrattuale si focalizza sul rispetto delle norme e sulla libera determinazione della volontà nella conclusione del contratto e in caso di vizi può approntare rimedi finalizzati alla riduzione in pristino delle situazioni giuridiche la disciplina societaria deve destreggiarsi tra il rispetto della legge e dell’AC e al contempo attivare rimedi volti alla stabilità delle situazioni economiche, essenziali per la sicurezza del traffico giuridico e per la stessa incentivazione delle iniziative produttive

I VIZI INVALIDANTI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE (=spa) quella, generale, della non conformità alla legge o all'atto costitutivo quella, più grave e specifica, comprendente l'assenza assoluta di informazione e l'illiceità o impossibilità dell'oggetto. a) ASSENZA ASSOLUTA DI INFORMAZIONE consiste nella mancata comunicazione ad uno o più soci dell'avvio del procedimento decisionale e corrisponde al vizio di "mancata convocazione", di cui all'art. 2379  la genericità dell'espressione dipende solo dal fatto che, in caso di decisione non collegiale, il coinvolgimento (pur sempre necessario) dei soci non avviene per mezzo di una “convocazione", ma, per l'appunto, informandoli dell'inizio della procedura. ILLICEITÀ O IMPOSSIBILITÀ DELL'OGGETTO discendono dalla contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, o dall'impossibilità materiale o giuridica del contenuto della decisione. b) DIFETTO DI CONFORMITà A LEGGE E ALL’ATTO COSTITUTIVO Ogni altro vizio rientra nel difetto di conformità alla legge o all'atto costitutivo  ogni irregolarità procedimentale, ivi compresa la mancata verbalizzazione della delibera assembleare; il conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante per l'assunzione di una decisione potenzialmente dannosa per la società; l'abuso del diritto di voto a danno degli altri soci. Nel silenzio di legge bisogna dire che non ogni violazione inficia la decisione, ma solo quella che abbia concretamente e significativamente leso l’interesse protetto dalla norma (di legge o statutaria violata)  es: ritardo minimo nella convocazione di un socio, che non abbia condizionato in alcun modo la possibilità della sua partecipazione informata alla riunione

LEGITTIMATO ALL'IMPUGNAZIONE 



è ciascun socio che non abbia consentito alla decisione, ciascun amministratore e l'organo di controllo (se presente) nei casi sub b); chiunque vi abbia interesse, nei casi sub a).

Proprio perché la legittimazione del socio non dipende, come invece nella s.p.a., dalle dimensioni della sua partecipazione, non è qui prevista la tutela risarcitoria di cui all'art. 2377.

TERMINI DI IMPUGNATIVA   

90 GG nei casi sub b) e tre anni nei casi sub a), decorrenti dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci. impugnabile senza limiti di tempo, invece, la delibera che introduce un oggetto sociale impossibile o illecito. II procedimento di impugnazione coincide con quello previsto per le s.p.a.: sono infatti richiamati, fra l'altro, gli artt. 2377, co. 7 (effetti della declaratoria di invalidità), 8 e 9 (sostituzione della decisione invalida), 2378 (procedimento), 2379-bis (sanatoria di taluni vizi) e ter (riduzione dei termini per talune delibere).

L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ. 1. LE COMPETENZE GESTORIE. IL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE Ai sensi dell'art. 2475, "l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci" , se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

GLI AMMINISTRATORI HANNO UNA COMPETENZA GESTORIA GENERALE, NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE loro è il compito di elaborare i piani strategici imprenditoriali e di darvi attuazione; la competenza degli amministratori di s.r.l. non è esclusiva (differenza SPA). Infatti la collettività dei soci conserva una competenza legale concorrente sull'intera gestione, e che, anzi, l'atto costitutivo può sottrarre talune prerogative agli amministratori per attribuirle in via esclusiva proprio ai soci.

NOMINA La carica può essere assunta tanto dai soci, quanto, se lo consente l’AC da soggetti esterni La nomina avviene con decisione presa dai soci stessi ex art. 2479, ma anche sotto questo profilo l'autonomia negoziale può disporre diversamente. Es: può attribuire ad uno o più soci individualmente (non a terzi) il potere (diritto particolare) di designazione degli amministratori (di 1 o +; di tutti) oppure il potere di indicazione di una rosa di nomi tra cui la collettività può scegliere, o anche direttamente, la carica stessa di amministratore (unico o no) anche a tempo indeterminato. Si evidenzia pertanto il ruolo attivo che i soci possono riservarsi nell’esercizio dell’impresa e la rilevanza che può essere riconosciuta alla posizione personale dei singoli, anche a prescinde...


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