Riassunto enti locali italiani PDF

Title Riassunto enti locali italiani
Course Diritto degli enti locali
Institution Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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riassunto lezioni enti locali italiani (professoressa Elena Poppi)...


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Lezione 1 “caratteristiche italiane”

ENTI LOCALI

Cosa sono gli Enti locali Come agiscono Quali sono le competenze A cosa servono gli Enti locali? A quali necessità rispondono? •

Nome ufficiale Repubblica Italiana



Codice paese IT



Popolazione 60, 36 milioni abitanti (2019 Istat) Var. annua -0,14

Densità 199,8 abitanti/km² •

Regioni 20 Province 107



Capitale Roma 2,873 milioni abitanti

Superficie 302.067,77 km² Comuni 7.914

Fonti del sistema legislativo degli Enti Locali 1 Costituzione italiana 2 Leggi e fonti primarie 3 Fonti secondarie (regolamenti) Fonti primarie : Diritto amministrativo Istituzioni di Diritto Pubblico Testo Unico Enti Locali TUEL Leggi regionali Fonti secondarie : Diritto amministrativo Istituzioni di Diritto Pubblico Statuti di Regioni/Province/Comuni Regolamenti di Regioni/Province/Comuni Alle fonti (atti normativi) è assegnato il compito di individuare i fini che l'attività amministrativa deve raggiungere e di disciplinare l'organizzazione amministrativa. Apparato amministrativo che consenta l'effettivo ed efficace espletamento dell'attività amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi fissati da leggi/regolamenti (come). La “cura” concreta dei singoli interessi pubblici avverrà poi tramite atti amministrativi (e in particolare provvedimenti) che normalmente vengono adottati all'esito di un procedimento disciplinato sempre da norme. (esistono atti endoprocedimentali, es. pareri, adottati in itinere)

la Costituzione italiana La Costituzione italiana e’ stata promulgata nel 1948 Contiene principi fondamentali per l’Italia ed e’ stata modificata poche volte da allora Per le modifiche occorre una maggioranza ‘’qualificata” molto importante: due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 138) Sia al Senato che alla Camera dei Deputati. Il Titolo quinto della Costituzione è cambiato il 18 ottobre del 2001. E' stata oggetto di referendum nel dicembre 2016 Titolo quinto costituzione art.114 La Repubblica e’ costituita da Comuni - Province – Città metropolitane - Regioni – Stato (prima della riforma era viceversa) Sono Enti autonomi con propri statuti e regolamenti Ruolo istituzionale principale e’ dell’Ente piu’ prossimo al cittadino cioe’ del Comune Aggiunta la citta’ metropolitana Art .117 Potestà legislativa Competenze : su alcune materie decide solo lo Stato (sono elencate) si dice : potesta’ esclusiva (esempio: politica estera,immigrazione,moneta,giustizia penale e civile, norme generali su istruzione,…) Su altre decide sia Stato che Regione (sono specificate) si dice potesta’ concorrente (esempio: trasporti, formazione professionale,valorizz beni ambientali e culturali,…) Su tutte le altre puo’ decidere Regione , si dice potesta’ residuale Art. 118 Attribuzioni amministrative Principio di sussidiarieta’ verticale : l’Ente che e’ piu’ vicino al cittadino rappresenta meglio i suoi interessi e quindi decide. Principio di sussidiarieta’ orizzontale: se un privato svolge meglio una funzione di interesse pubblico puo’ farlo con la super visione dell’Ente pubblico (decisione partecipata e controllo pubblico) Art.119 Autonomia finanziaria e fiscale Federalismo fiscale: Per svolgere le sue funzioni la Regione ha entrate proprie (tributi regionali) e entrate derivate (dallo Stato) In piu’ tariffe sui servizi (pagano i privati che usano i servizi nei comuni...ma con regole max) Anche Comuni-Province hanno risorse autonome Testo Unico Enti Locali TUEL 2000 Quindi…..Comuni e Province sono Enti a fini generali: -

Alcune competenze sono obbligatorie (poche) -

Tutte le altre possono sceglierle e farle a tutela di interessi della loro comunita’

Come? Liberta’ di : regolamenti, organizzazione, finanze

Pero’ sempre dentro un quadro complessivo Statale Differenze italiane Ogni territorio , che sia nazionale /regionale/locale ha le proprie caratteristiche e su queste occorre adeguare l’organizzazione e le politiche quattro caratteristiche italiane: Aree geografiche Stranieri/immigrazione Debito pubblico Occupazione – giovani …. esercizio: le Imprese Le aree geografiche italiane sono il Nord, il Centro ed il Mezzogiorno. Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto). Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria. Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861. Stranieri in Italia Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2016 sono 5.026.153 e rappresentano l'8,3% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,3%) e dal Marocco (8,7%), Polonia 97.986 (1,86%) Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2016 sono 533.479 e rappresentano il 12,0% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 sono ca 5.000.000 e rappresentano l'8,5% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (8,6%) e dal Marocco (8,1%). Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2017 sono 531.028 e rappresentano il 11,9% della popolazione residente. Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2019 sono ca 5.306.000 e rappresentano l'8,8% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (8,3%) e dal Marocco (8,1%). Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2018 sono 536.000 e rappresentano il 12,3% della popolazione residente. Spesa pubblica italiana la spesa pubblica italiana con il 48,4% è tra le più elevate d’Europa, anche se non la più elevata in assoluto. Ci sono ben sette paesi che hanno una quota maggiore, con la Francia che raggiunge il 56% . Avere un’alta percentuale di spesa pubblica non è di per sé negativo o positivo; indica semplicemente paesi nei quali lo Stato è molto presente, con il settore pubblico che gioca un ruolo importante nell’economia del paese. Ricordiamo che la spesa pubblica è una delle componenti che contribuisce alla formazione del PIL. Se un paese utilizza la spesa pubblica con efficienza e tenendo i conti in ordine (garantendo adeguate entrate), allora avere un’elevata percentuale sul PIL può essere una condizione virtuosa, in grado di incrementare il benessere del paese. Non a caso tra i primi posti in classifica ci sono diversi stati che sono noti per offrire elevati standard di vita ai propri cittadini (vedi alcuni paesi nordici). Al contrario, se per questioni organizzative e direi

anche culturali, il settore pubblico viene utilizzato male, allora rischia di diventare un peso e un freno al benessere dei cittadini e sarebbe preferibile ridurne la presenza. La Spesa Pubblica al netto per interessi nel 2012 e’ stata pari al 45,6% del PIL , ma vi sono rilevanti differenze tra Nord (38,2%), Centro (45,1%) e Mezzogiorno (63,7%). I valori di Spesa minori in rapporto al PIL si registrano in Lombardia col 34,6%, valori tra i piu’ bassi d’Europa, ed a seguire Veneto (35,9%) ed Emilia Romagna (37,2%). Nel Mezzogiorno la Spesa Pubblica in relazione al PIL ha valori superiori a quella registrata in qualsiasi nazione mondiale.

Lezione 2 “I tre Enti” REGIONI Ordinarie e Autonome Di cui 5 sono autonome: Sicilia,Sardegna,Valle d’Aosta,Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 

Funzione legislativa

Esclusiva Concorrente Residuale  

Funzioni coordinamento Funzioni delegate

Ecco perche’ possono esistere funzioni diverse a seconda della Regione in cui siamo. PROVINCE Le Province sono 107 In Emilia-Romagna 9 -

In fase di riforma/abolizione dal 2014

-

Da Ente a rappresentanza diretta elettiva a Ente “di secondo grado” (il Presidente della Provincia non e più eletto dai cittadini ma e’ uno dei Sindaci )

-

Come distribuire le sue attuali competenze?

- Referendum del 4 dicembre 2016 •

La provincia svolge il coordinamento territoriale



Si occupa anche di viabilità (le strade “provinciali”) e di formazione



Centri per l’impiego (ex uffici di collocamento)



Sviluppo agricolo



Turismo e ambiente



Altre...(es: alcuni tipi di concessioni)

...e ora come? COMUNI

In totale 7.914 Comuni Divisi in classi per popolazione 118 sono capoluogo di Provincia (come Reggio Emilia) 134 hanno meno di 150 abitanti (gestione associata sotto 5.000 ab obbligatoria •

In Regione Emilia-Romagna sono 340 Comuni



Da 384.000 abitanti (Bologna) a 83 abitanti (Zerba)



Nella Provincia di Reggio Emilia sono 44



Negli enti pubblici due organizzazioni parallele Organizzazione politica . Elettiva e di nomina ogni 5 anni. Una organizzazione tecnica. (assunzioni con concorso pubblico)

Dal 1992 (legge 142 ora tuel) divisione di competenze e di responsabilita’ tra politica e tecnici. Chi fa cosa. E' così in altri Stati? Quali differenze? Esempi da altri Stati. Ungheria - la dirigenza tecnica è nominata dal politico - Il politico territoriale (ns Sindaco) è indicato dal governo statale Quindi è una scelta Scelta dalla lex Negli enti pubblici atti diversi per competenze diverse Per ogni decisione e’ obbligatorio un ATTO pubblico (a seconda delle competenze è diverso) Determina del dirigente Delibera di Giunta regionale/provinciale/comunale Delibera di Consiglio regionale/provinciale/comunale Organizzazione politica EL Sindaco/presidente regione/ presidente provincia Consiglio regionale/prov/comunale Giunta regionale/prov/comunale funzioni e competenze nel TUEL Negli atti distribuiti rispondere a queste domande. Chi lo delibera/determina? Chi lo firma? Dove è il dispositivo? Dove sono le premesse? Dove sono le motivazioni? Sono indicate risorse finanziarie? Funzioni e competenze del Consiglio Comunale Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune. Le materie di competenza del Consiglio sono definite dal'Art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 (sono 22, esempi...). I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco (Artt. 37, 39 e 42, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi: 1) Deliberare gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione; 2) Approvare i regolamenti comunali; 3) Determinare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 4) Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche; 5) Approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari. 6) Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni; 7) Approvare il conto consuntivo; 8) Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi (Piani Particolareggiati e di recupero), i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi. 9) Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; 10) Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO-2 11) Determinare l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi; 12) Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali; 13) Affidare attività o servizi, mediante convenzione; 14) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico; 15) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 16) Approvare le delibere relative alla contrattazione di mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari; 17) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli anni successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

18) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Sindaco, o del Segretario e di altri funzionari dirigenti; 19) Istituire, a norma dell'art. 19 della L. 25/03/1993, n° 81 commissioni di indagine sull'attività amministrativa. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare; 20) Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge; 21) Definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nomina al di fuori dei casi di cui sopra, i rappresentanti del Consiglio Enti, Aziende ed Istituzioni la cui nomina è ad esso riservato dalla legge; 22) Istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze. Funzioni e competenze della Giunta Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio (Art. 48, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). ART. 27 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA 2) Spetta in particolare: a) Dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio ed adottare i provvedimenti di gestione conseguenti dagli atti programmatici; b) Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio; c) Adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati; d) Adottare la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale ed i provvedimenti di assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale in applicazione della disciplina giuridica e degli accordi di lavoro e con riferimento alle qualifiche formali rivestite e previste nella pianta organica e, per quanto concerne le assunzioni temporanee e straordinarie, nel rispetto degli eventuali limiti di legge; e) Provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere, già compresi in programmi e progetti preliminari di opere pubbliche approvate dal Consiglio Comunale; f) Deliberare in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento, già prevista in altro atto fondamentale del Consiglio.

g) Deliberare, nei casi di urgenza, e previo parere favorevole della commissione competente, ove esiste, da esprimere entro cinque giorni dalla richiesta e da considerare favorevole qualora non espresso nei termini, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall'art.42 c.4 del D.Lgs. 267/2000; Organizzazione del personale Enti pubblici •

Contratto nazionale dipendenti , comparto enti locali

Livello da A/B (il piu basso esempio portieri, cuoche..) Livello C (diploma es. Maestre asilo, geometri,vigile semplice..) livello D (funzionario il piu alto: laurea. esempio pedagogiste, avvocato, responsabile di un ufficio). •

Contratto nazionale dirigenti

Laurea piu’ almeno cinque anni di anzianita’ come funzionario (concorso diverso dal precedente)

Lezione 3 organizzazione comune Esempio organizzazione Settore/servizio

welfare

Un assessore (politico nominato da Sindaco, cambia ogni 5 anni)„assessore alle politiche assistenziali” fa parte della Giunta con gli altri assessori e partecipa al Consiglo comunale. Da gli obiettivi. Uno o più dirigenti (tecnico esperto, fisso assunto con concorso pubblico). Ha un budget e gestisce il personale. Deve conseguire gli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione PEG, dalla Giunta. Un dirigente ad „anziani-disabili”. Ha un funzionario e XX dipendenti - Un dirigente a „immigrati e rapporti con azienda sanitaria”. Ha X funzionari e XX dipendenti Che cosa fa il Comune? •

Organizzazione funzionale. Decisione in autonomia, cioe’ con statuto e regolamenti ogni Comune puo’ decidere diversamente come organizzarsi.

le funzioni fondamentali dall'art.19 D.L. 95/2012 sono 10, ma possono aggiungersi altre (alcune sono generiche). (es. anagrafe,polizia municipale, servizi pubblici, protezione civile..) p.s. sempre nell’ambito della Costituzione delle leggi della Stato funzioni fondamentali per i Comuni? Le funzioni fondamentali nel D.L. 95/2012 non sono più solo quelle “destinate al soddisfacimento dei bisogni primari delle collettività amministrate”, ma ricomprendono anche in parte le funzioni “proprie”, cioè quelle storicamente esercitate (come l’organizzazione dei servizi pubblici locali) o quelle che il legislatore statale intendeva da tempo stabilizzare nella competenza comunale (come il catasto).E’ un elenco ampio e quasi omnicomprensivo delle funzioni di cui già oggi ogni comune si occupa. È quanto mai opportuno e necessario individuare, in campo nazionale, un criterio omogeneo per l’interpretazione delle funzioni fondamentali e non fondamentali. Il ricorso suppletivo alle articolazioni del bilancio degli enti locali disciplinato dal D.P.R. n. 194/96 non può più essere utile allo scopo, ma può essere una traccia.

Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle f...


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