Riassunto - Il diritto dei privati nell\'esperienza romana (Vincenzo Giuffrè) PDF

Title Riassunto - Il diritto dei privati nell\'esperienza romana (Vincenzo Giuffrè)
Course Diritto processuale amministrativo
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
Pages 17
File Size 183.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 86
Total Views 133

Summary

Buon riassunto libro...


Description

Il diritto dei privati nell’esperienza romana Di Vincenzo Giuffrè

Riassunto

Prof. Settimio di Salvo VARIE DI DIRITTO Norma giuridica: Regola che disciplina la vita organizzata e rientra nell’ordinamento giuridico, che ha caratteri di generalità (si rivolge alla moltitudine), astrattezza (non disciplina il caso concreto) e coercibilità (contiene un precetto connesso a una sanzione). Fonti: Fonte è un fatto, uno scritto, una testimonianza che permette di conoscere il diritto. La fonte di produzione contribuisce alla creazione del diritto romano; la fonte di cognizione ne permette la conoscenza → la nostra primaria fonte è il corpus iuris di Giustiniano. Evoluzione: -

Mores: consuetudini Leges: provvedimenti emanati dal Re o dal Senato Foedera: patti tra i romani e altri popoli per vivere in pace e conseguire risultati economici, riguardano iniziative pubbliche, dichiarazioni di guerra, problemi tra soggetti Interpretatio: partendo dalla legge e considerando ulteriori elementi, si ricostruisce la norma Ius civile: complesso di norme che regolano i rapporti tra i cittadini romani; in origine di natura consuetudinaria, poi sancito da leges, plebiscita, senatusconsulta, responsa prudentium e constitutiones imperiali. Ius gentium: complesso di norme che regolano i rapporti tra cittadini dell’impero. Dopo la costituzione caracalliana del 212 d.C. si fonde con lo ius civile. Ius honorarium: complesso di norme che il pretore crea nel tempo per regolare casi non direttamente disciplinati dallo ius civile Ius extraordinarium: la cognitio extra ordinem interferisce con ius civile e ius honorarium in età imperiale, ma ne rimane distinto. Ius publice respondendi: esimi giuristi forniscono pareri che vincolano i giudici. Ius novum: complesso di norme volute dal principe. Bipartizione iura-leges: frammenti di opere di giuristi classici (ius vetus) / insieme delle costituzioni imperiali Codex Theodosianus: continuazione del gregoriano e dell’ermogeniano.

POSSIBILITÁ DI AGIRE Capacità d’agire: Un soggetto tende a voler modificare la propria situazione giuridica. Sono privi della capacità di agire soggetti impuberi, soggetti colpiti da infamia, addicti (debitori insolventi caduti in mano al creditore per manus iniectio), nexi (si consegnano volontariamente al creditore a garanzia del proprio debito) e redempti ab hostibus. Tali persone possono essere assistite da cura furiosi, affetti da infermità mentale, cura prodigi, affetti da prodigalità, e cura minorum, minori di 25 anni sui iuris. I soggetti sui iuris minori di 25 possono essere anche oggetto di tutela impuberis (legittima o testamentaria), per l’infante, e tutela mulierum, per le donne. Capacità giuridica: Un soggetto è titolare di diritti e doveri, e la acquista se nato vivo. Giustiniano stabilisce che la si ottiene essendo libero, cittadino romano e sui iuris. Con essa si hanno ius connubii, testamenti factio attiva, testamenti factio passiva e ius suffragii. Lo Stato come persona giuridica è detto “Populus Romanus”, poi vi sono persone giuridiche come provinciae, collegia (culto), piae causae (beneficienza) e sodalitates (assistenza ai socii). Status: In base allo status libertatis Roma distingue gli uomini in liberi e schiavi. Si è liberi per nascita - con conseguenti cittadinanza, capacità giuridica, ius connubii e ius commercii – e per manomissione, schiavo divenuto libero per volontà del padrone. In base allo status civitatis solo i cives romani godono di cittadinanza. In base allo status familiae si gode di patria potestas, ius nuptiae, adoptio, adrogatio, tutela ed emancipatio.

RAPPORTI GIURIDICI Soggetto giuridico: Due individui, spinti dall’interesse, si incontrano per un oggetto. Uno è preminente sull’altro (situazione attiva e situazione passiva). Si avanza una pretesa sull’oggetto (actio); se il soggetto passivo non intende attenersi alla sua posizione subordinata, quello attivo può fare uso della violenza o della legge. Nel rapporto assoluto l’attivo rivolge la sua pretesa a tutti i passivi, che non possono intervenire. Nel rapporto relativo l’attivo rivolge la sua pretesa ad un passivo, che deve dare/fare/non fare. Es. usufrutto (rap. ass. imp.): se l’usufruttuario (attivo) viene danneggiato da un terzo, può rivolgersi contro di lui (actio in rem) Es. locazione (rap. rel.): se il conduttore viene danneggiato da un terzo, può rivolgersi al locatore (actio in personam). Res, oggetto giuridico: Per essere oggetto di rapporti giuridici privati deve avere: - Concretezza - Utilità - Estraneità al soggetto attivo

- Limitatezza

- Disponibilità privata

Tra le res non rientrano entità immateriali che non si siano concretizzate in entità materiali, ad esempio servizi, prestazioni personali e opere dell’ingegno. Il concetto di oggetto giuridico si espande anche agli schiavi. Res mancipi (beni antichi): fondi, edifici, schiavi, animali domabili su collo o dorso, e servitù prediali, negoziabili con la mancipatio o con la iure cessio (tranne le ultime). Res nec mancipi (beni individuali): negoziabili con la traditio (consegna). Res mobilies: cose trasportabili senza che ne sia alterata la struttura. Res immobilies: cose intrasportabili. Res consumabili: utilizzabili una sola volta. Res inconsumabili: utilizzabili più di una volta. Res fruttifere: capaci di dare prodotti materiali rimanendo inalterate. Res infruttifere: incapaci di dare prodotti. Res fungibili: cose considerabili per quantità, peso, numero o misura. Res infungibili: cose considerabili per qualità. Res divisibili: cose divisibili Res indivisibili: cose indivisibili (in generale ogni res semplice) Res semplici: cose aventi unità organica autonoma (schiavo, statua…) Res composte: cose che compongo un complesso senza perdere individualità. Atto: Fatto giuridico consistente in un comportamento umano rilevante per l’ordinamento giuridico. È imputabile alla persona fisica o alla persona giuridica. Atti leciti: Meri atti giuridici e atti di autonomia: i primi sono i fatti dell’uomo per cui assume rilevanza la volontarietà della materialità dell’atto. Nei secondi si rilevano la consapevolezza del comportamento e dell’intento → effetti. Atti illeciti: Atto illecito era (ed è) ogni atto lesivo di un diritto altrui. Consta di due elementi: volontarietà dell'atto (colpa) e lesione del diritto altrui (danno). La colpa è difetto di attenzione, ma senza la malvagia volontà di nuocere. Grave (lata culpa, magna neglegentia) quando è il non intendere ciò che intendono tutti; lieve quando non si usa l’attenzione propria dell’uomo regolare, nello specifico il pater familias; in concreto quando non si usa negli affari altrui la stessa diligenza che si userebbe nei propri.

NEGOZIO GIURIDICO Manifestazione di una volontà rivolta ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante. A Roma non vi è una teoria generale del negozio ma una manifestazione atomistica. Mancipatio: Negozio solenne traslativo di ius Quiritium (più antico nucleo del diritto romano) e poi di ius civile, su persone e cose che proprio perché così scambiabili vengono definite res mancipi. Inizialmente in presenza di 5 testimoni ed un pesatore pubblico, libripens, l’acquirente, mancipio accipiens, tenendo tra le mani un pezzo di bronzo, che in epoca premonetaria si usa come corrispettivo, dichiara che la cosa gli appartiene, poi il bronzo viene pesato e dato all’alienante, mancipio dans. Successivamente diviene negozio astratto (Gaio parla di una vendita fittizia, es. mancipatio nummo uno). Sotto Giustiano scompare per lasciare spazio alla traditio. In età medievale gesti e parole sostituiscono le ormai obsolete mancipatio e stipulatio, e il negozio diviene contratto scritto. Stipulatio: Contratto verbale, concluso con domanda e risposta, in virtù del quale un soggetto si impegna a compiere una prestazione in favore di un altro. Si applica in moltissimi casi, ad esempio costituzione e/o restituzione della dote, assicurazione della presenza del convenuto a processo, sostituzione di un’obbligazione con un’altra (novazione), ecc. Inizialmente è puramente formale e orale, poi anche scritta e in epoca giustinianea perde formalità. Oltre alle stipulazioni convenzionali (accordo tra le parti) vi sono anche le legali, predisposte dal pretore (stipulazioni pretorie) come la cautio damni infecti, a tutela del proprietario per l’eventuale danno temuto. Abuso: Questi due negozi vengono usati anche per scopi illeciti, quali ingenti donazioni “forzose” come la mancipatio nummo uno (per attribuire, di fatto, gratuitamente una res mancipi poiché l’alienante chiede una sola moneta) o donazioni obbligatorie (per cui con stipulatio il donatario ha soltanto un diritto di credito verso il donante, qualsiasi sia la somma). Per frenare ciò interviene la lex Cincia de doni set muneribus, plebiscito del 204 a.C. del tribuno Cincio Alimento, che impone il divieto di compiere atti di liberalità che eccedono un certo ammontare tranne che tra parenti e affini. Non è sufficiente ed interviene il pretore che può negare l’azione ex stipulatu o paralizzarla con exceptio legis cinciae. Dunque adesso conta anche l’intenzionalità. Valore della volontà: Ius honorarium e giurisprudenza classica intervengono qualora l’autore di un negozio non manifesterebbe una certa volontà se non vi sia un intervento esterno a turbarla. Riconosciamo tre vizi: error, metus e dolus malus. Error: Ignoranza o falsa conoscenza di una circostanza che sia significativa nella formazione della volontà. Esso è essenziale (in sua mancanza, il negozio non si conclude), riconoscibile (da parte e controparte) e scusabile. • Error in persona: Tizio, volendo istituire Caio come heres, scrive il nome di Sempronio. • Error in negotio: Tizio, volendo scrivere locazione, scrive vendita. • Error in substantia: Due soggetti non concordano sulle qualità della res che vanno a contrattare. • Error in qualitate: Tizio riteneva che l’oggetto del negozio avesse una data qualità. • Error in corpore: Tizio ritiene che l’oggetto del negozio non sia quello che in effetti si contratta. Metus: Stato di oppressione psichica dato dalla forzatura ad un soggetto, volta a fargli concludere un negozio. La vis può essere assoluta o compulsiva, dunque morale: metus. I rimedi sono: • In integrum restitutio: si ripristina lo status quo ante il negozio. • Actio metus: richiesta del quadruplo della prestazione eseguita sotto minaccia o del quadruplo del danno subito. • Exceptio metus

Dolus malus: Comportamento inescusabilmente malizioso di un soggetto (deceptor) verso un altro (deceptus), indotto a compiere un’azione inconsapevole contro i suoi interessi. Dolo determinante: comporta la nullità del negozio. Dolo incidente: il leso ha diritto ad un indennizzo o alla giusta prestazione. I rimedi sono: • Actio doli: azione penale infamante che comporta intrasmissibilità passiva ed esperibilità entro un anno dal raggiro. Il pretore può anche concedere l’actio in factum non infamante sia dopo un anno che contro gli eredi del deceptor. • Exceptio doli: Dolus specialis seu praeteriti, per il dolo commesso al tempo del negozio / Dolus generalis seu praesentis, per il dolo commesso in un secondo momento. Opponibile al deceptor che chiede l’adempimento del negozio. Dolus bonus: non è vizio della volontà curare i propri interessi con piccoli accorgimenti. Forma: Modo di manifestare la volontà. A Roma, a causa dell’origine religiosa e sacrale delle obbligazioni, la forma è vincolata; ad esempio con la mancipatio il negozio non avviene se il rituale non è correttamente eseguito. Forma ab substantiam → richiesta per dare sostanza ad un atto. Forma ab probationem → se la forma non è fondamentale. Dal III sec. Roma espande i suoi commerci nel Mediterraneo e decide di non limitare dal punto di vista commerciale la forma: si nota come i mercanti stranieri si intendano tra loro anche a gesti e si abbandona la forma rituale per le obbligazioni consensu contractae come l’emptio-venditio e la locatio-conductio. Elementi accidentali e Cautio Muciana: I primi, se presenti, sono essenziali e sono: ● Termine (dies): Inizio e fine degli effetti di un negozio si fanno dipendere da un evento futuro certo. Es. “ti regalerò un’auto quando avrai compiuto la maggiore età”. ● Condizione (condicio): Inizio (cond. sosp.) e fine degli effetti di un negozio (cond. risolutiva) si fanno dipendere da un evento futuro incerto. -

Positiva: l’evento dipende dall’accadimento dell’evento futuro e incerto. Negativa: l’evento dipende dal non accadimento dell’evento futuro e incerto. Potestativa: l’evento dipende dalla volontà di una singola parte. Casuale: l’evento dipende da un accadimento casuale non voluto dalle parti. Mista: l’evento dipende o dalla volontà delle parti o da un accadimento casuale.

In caso di condizione sospensiva il negozio è congelato fino all’accadimento di un evento. Es. “ti regalerò un’auto quando avrai conseguito la laurea” Oppure “ti regalerò un auto se non (cond. neg.) conseguirai la carriera politica (cond. sosp.)” lega il legatario per tutta la vita. Dunque Quinto Mucio Scevola introduce la cautio muciana, per cui il legatario acquista sin da subito ma promette all’erede di restituire nel caso non si verifichi la condizione. Così la condizione sospensiva diviene condizione risolutiva. I romani aggirano questo sistema combinando l’atto giuridico con la stipulatio: se un tale vuole fittare la sua casa prima fa un contratto di locatio-conductio con l’inquilino senza specificarne il termine (quindi valido fino alla morte di questo) poi una stipulatio con cui questo si impegna a lasciare la casa all’accadere di un evento. La stipulatio rende sospensiva la condizione risolutiva. ● Modo (modus): Opposto a negozi a titolo gratuito. Non si dà luogo ad un’obbligazione a suo carico e il beneficiario pone in essere una certa attività, che non comporti una controprestazione.

Astrazione: Talvolta l’effetto di un negozio si produce astraendosi dalla causa. Tre forme: Forma assorbente: una parte prima adempie al negozio, poi può pretendere che la situazione venga ristabilita → negozio formalmente astratto. Forma dominante: non si adempie al negozio, ma chi è raggirato deve dimostrare il vizio di volontà o di causa → negozio processualmente astratto. Forma concorrente: la forma collabora con volontà e causa. Negozio valido e invalido: Un negozio valido è atto giuridicamente rilevante; l’invalido non lo è. La nullità, o invalidità assoluta, prevede che un atto non produca gli effetti per cui è stato stipulato. L’annullabilità, o invalidità relativa, prevede che un atto non produca effetti giuridici finchè non sia riconosciuto come valido dall’ordinamento. Negozio non ullus: Che non riesce a concretizzarsi in una forma stabilita di obbligazione. Negozio quasi nullus: Anche se può essere paralizzato da exceptio, continua a produrre effetti. Patto: Mero accordo convenzionale tra due soggetti che regola una situazione di comune interesse. Per lo ius civile i patti che producono solo conseguenze dettate dal costume sociale sono irrilevanti. Rilevanti sono il pactum adiectum (clausola accessoria apposta ai negozi) ed il pactum legitimum (che produce conseguenze giuridice in base ad una lex; es. nella legge delle XII tavole in caso di membrum ruptum, lesione che comporta ad esempio un’emorragia, la vendetta privata, taglione, può essere evitata con un pactum) Lo ius honorarium valorizza i patti con una clausola dell’edictum, pacta conventa servabo. Con ciò il pretore valorizza i patti modificativi di obligationes e pacta de non petendo sia totali (per cui non si chiedono parte della prestazione o intera prestazione) che parziali (non si chiede prestazione in taluni casi). Dopo questo intervento si distinguono: Nuda pacta, privi di valore giuridico Pacta praetoria, che danno azioni/eccezioni pretorie e quindi obligationes honorariae. Contratti innominati: Privi di nomen iuris ma diffusi nella pratica, sono ad esempio: do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. L’obbligazione sorge indipendentemente dal consenso, per la prestazione anche di una sola parte. La prestazione sorge in vista di una controprestazione. Le obbligazioni delle parti sono interdipendenti. Vengono inquadrati nello ius civile con Giustiniano. In età post-classica ne sono esempi: permutatio, aestimatum, transactio, precarium, datio ad experiendum, inspiciendum e vendendum.

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA Subingresso a titolo derivativo che una parte, avente causa, fa nei rapporti giuridici di un’altra, dante causa, con l’eredità che la prima acquisisce a titolo universale, o con i legati che acquisisce a titolo particolare. Comprensione di questo periodo: Atto giuridico a titolo derivativo è atto con cui una parte consegue un diritto trovando fonte in altra situazione. Titolo universale è successione con cui una parte acquista totalità di rapporti attivi e passivi di un’altra. Eredità è complesso di rapporti trasmessi dal dante causa all’avente causa. Titolo particolare è successione con cui una parte, avente causa, subentra nei singoli rapporti del dante causa. Legato è oggetto dell’acquisto da parte dell’avente causa. Successione: A Roma vi è contitolarità dei rapporti tra pater e sui filii in potestate e luxor in manu. I suii sono comproprietari delle res familiares e, morto il pater, espandono i loro poteri senza subingresso nell’eredità. Se il padre muore senza successori, gli adgnati (collaterali in linea maschile) e i membri della gens occupano meramente i beni senza subentrare nei rapporti. In età repubblicana a Tiberio Coruncanio e Mucio Scevola si devono, rispettivamente, i principi del sacra cum pecunia e dell’heres caput et fundamentum totius testamenti, in tutela di successione dei rapporti. Chi usucapisce per un anno dell’eredità, eredita anche debiti e culti. Nella mancipatio si indica l’erede universale. Testamentum per aes et libram: Forma testamentaria del II sec. creata dalla giurisprudenza pontificia. L’atto di nomina dell’erede può non avere le formalità di adrogatio e solennità comiziali e può essere inserito in un negozio stipulato con la mancipatio familiae per la quale ill testatore consegna al familiae emptor il testamento, redatto con 5 testimoni e il libripens; ma spesso il testatore dispone dapprima tutto su tavolette che poi vengono sigillate dai 7. Forma: Un testamento, seppure invalido, va conservato poiché atto negoziale ormai non ripetibile. È accessibile solo ai cives, è personale – per cui la volontà non si manifesta tramite intermediari -, è unilaterale, è mortis causa, è revocabile ed è atto formale. A proposito della forma, è costituito da: heredis istitutio, substitutiones (l’erede può essere sostituito se morto o prigioniero di guerra), cretio (l’erede dichiara di accettare l’eredità: perfecta se vi è ipotesi di mancata accettazione e dunque sostituzione; imperfecta se manca clausola di sostituzione), exhereditationes e legata - per vindicationem, proposta trasferita direttamente - per praeceptionem, un erede può avere una cosa prima delle divisione tra eredi - per damnationem, l’erede riceve a carico un’obbligazione in favore del legatario e il primo dà al secondo tramite mancipatio - sinendi modo: il legatario può prendere una cosa del testatore alla morte del de cuius Fidecommesso: Il fidecommesso ereditario è un particolare fidecommesso che prevede la preghiera rivolta all’erede di trasferire l’eredità, in tutto o in parte, ad un terzo. Non è un negozio puro poiché non si possono apporre condizioni o termine. Diviene cessionario per l’heres fiduciarius e riceve modifiche con due senatusconsulta: 1. Senatusconsultum Trebellanium: il fidecommissario è come un erede e può esperire ogni azione ereditaria senza ricorrere all’erede. 2. Senatusconsultum Pegasianum: in tema di legati, all’erede spetta ¼ dell’eredità.

Bonorum possessio: Vi si esprime la missio in possessionem, immissione nel possesso di beni, decisa dal pretore ed ottenibile da chi ne faccia richiesta e che abbia qualità sancite dall’editto dei beni oltre alla posizione di erede indipendentemente dalla titolarità. - Contra tabulas (contro il testamento): concessa dal pretore contro la volontà del de cuius. - Secundum tabulas: concess...


Similar Free PDFs