Tesi reggiardo SSPL PDF

Title Tesi reggiardo SSPL
Author Lorenzo Luigi Reggiardo
Course Diritto e procedura penale
Institution Università degli Studi di Genova
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Summary

tutela della persona offesa nell'ambito archiviativo...


Description

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

DISSERTAZIONE CONCLUSIVA Archiviazione e tutela della persona offesa

RELATORE Chiar.ma Prof.ssa Michela Miraglia CANDIDATO Lorenzo Luigi Reggiardo

Anno Accademico 2018-2019

INDICE pag. Abbreviazioni…….………………………………………………………….III Introduzione.........……………………………..……………………………...1

CAPITOLO I LA PERSONA OFFESA DAL REATO: TENDENZE EVOLUTIVE 1. La nozione di persona offesa dal reato…………..………………………...…..3 2. L’evoluzione normativa: verso una maggiore tutela della vittima……….......8 3. I diritti informativi e partecipativi: la valorizzazione della persona offesa………………………………………...................................................12

CAPITOLO II IL RUOLO DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO NELLA PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE 1. La procedura di archiviazione……………………………………………….15 2. L’opposizione all’archiviazione……………………………………………..19 2.1 I termini per proporre opposizione………………..……………………..22 2.2 L’opposizione per particolare tenuità del fatto…………………………..30 2.3 Le condizioni di ammissibilità dell’opposizione………………………...41 2.4 Il rito…………...……………………………………………………...…44

CAPITOLO III I

IL NUOVO ART. 410 BIS 1. Introduzione………………………………………………………………....47 2. I casi di nullità del provvedimento di archiviazione…...……………...……...47 3. Il reclamo: la tutela del contraddittorio………………………………………50 4. Gli esiti……….……………………………………………………………...54

Conclusioni………………………………………………………………………….57 Bibliografia………….………………………………………………………………62

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Abbreviazioni

art., artt. = articolo, articoli c.p. = codice penale c.p.p. = codice di procedura penale CE = Comunità europee Cost. = Costituzione D.l. = decreto legge D.lgs. = decreto legislativo D.P.R. = Decreto del presidente della Repubblica disp. = disposizioni Disp. att. = disposizioni attuative f. = fascicolo G.I.P = Giudice per le indagini preliminari GAI = Giustizia e affari interni L. = legge n., nn. = numero, numeri p., pp. = pagina, pagine R.D. = Regio decreto Sez. = sezione ss. = seguenti TFUE = Trattato sul funzionamento dell’Unione europea UE = Unione Europea Vol. = volume

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INTRODUZIONE Nel quadro di una generale rivalutazione della persona offesa dal reato nel processo penale, in relazione alle tutele che le sono garantite e al contributo che questa può apportare, il presente lavoro si concentra sull’archiviazione. È possibile registrare una costante e progressiva valorizzazione della vittima nei sistemi penali nazionali, in particolare grazie all’impulso dell’Unione Europea e a esperienze nella giustizia penale internazionale. Il superamento del disinteresse verso questo soggetto da parte del legislatore nazionale ha il suo fulcro, a partire dagli anni cinquanta del 1900, dalla nascita e dallo sviluppo della vittimologia. Si è superata la tradizionale visione pubblica della posizione della parte offesa, che identificava lo Stato con la vittima, in base alla quale di conseguenza veniva giustificato l’intervento del diritto penale. La nozione di vittima, inoltre, si è dilatata nel tempo contestualmente al progressivo riconoscimento e ampliamento dei diritti informativi e partecipativi del soggetto passivo del reato. Tuttavia, oggi risulta particolarmente evidente l’irriducibile contrapposizione tra garantismo penale e diritti delle vittime1. Questa nuova attenzione ha portato anche conseguenze negative, tra cui il fatto che la condanna risponde, talvolta, più al sentimento di giustizia invocato dalle vittime rispetto all’effettiva responsabilità dell’imputato e, non da ultimo, la possibile incidenza sulla durata del processo. Ancora, deve essere evidenziato che la politica criminale europea, volta ad armonizzare i vari sistemi penali, e quella nazionale siano dirette verso strategie normativo penali talvolta improntate a logiche di tipo emergenziale: in particolare ove la volontà di tutela nei confronti del soggetto passivo del reato si sia spinta fino ad un, forse, eccessivo ricorso del diritto penale2. Il secondo capitolo è specificatamente dedicato al procedimento archiviativo e all’opposizione della persona offesa. In linea con le recenti tendenze legislative europee si evidenzia che il processo di stampo accusatorio, caratterizzato 1 L. CORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Vol. 4, 2013, pp. 17 61-1763. 2 V. MASARONE, Tutela della vittima e funzione della pena, in Diritto penale e processuale , Vol. 3, 2018, pp. 399-404. V. MASARONE, L’attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale “per tipo di vittima”?, in Archivio penale, Vol. 3, 2017, p. 4. Bisogna ricorda il principio di extrema ratio del diritto penale, per il quale la scelta penalizzante deve essere l’ultima tra le alternative possibili, deve cioè imporsi come necessità.

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dall’opposizione fra accusa e imputato, ha acquisito una singolare sfumatura triadica, data dal maggiore spazio concesso alla persona offesa. Nondimeno, bisogna ribadire che non è tecnicamente una parte del processo3. È stata posta attenzione sulla circostanza che l’archiviazione non coinvolge solo due soggetti, il pubblico ministero e l’indagato, ma riguarda anche la persona offesa, alla quale è concessa la prerogativa di dare impulso processuale e di conseguenza non può esserne esclusa. Recentemente il legislatore è intervenuto in materia e la giurisprudenza ha dovuto risolvere diverse questioni interpretative. Fra le più importanti quelle relative: alla riforma dei termini concessi alle parti, caratterizzata da una costante ricerca della tutela del contradditorio; all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, che riveste grande rilevanza per la tutela del principio di offensività e in chiave deflativa; sulle condizioni di ammissibilità dell’opposizione, per evitare istanze dilatorie e al fine di garantire il principio di completezza delle indagini. La terza ed ultima parte dello scritto è dedicata all’art. 410 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. La novella vuole garantire maggiormente la persona offesa e in particolare ha l’obiettivo di assicurare che la decisione sull’archiviazione sia presa solo dopo aver instaurato il contraddittorio con i soggetti interessati. I propositi di tutela, tuttavia, si sono dovuti scontrare con le esigenze del processo, specie con il rischio di sovraccaricare di lavoro la Corte di Cassazione. Viene superato il ricorso, di cui al comma 6 dell’art. 409 c.p.p., anzi previsto, e la disposizione assegna al tribunale in composizione monocratica il reclamo, per rispondere in primis alle esigenze di economia e velocità processuale4. Si tratta di una novità assoluta in materia di impugnazione del decreto di archiviazione, la cui ratio è assicurare che la decisione sull’archiviazione possa essere presa solo dopo aver instaurato il contraddittorio tra le parti.

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Tale dimensione è evidente nella direttiva 2012/29/UE. A. MARANDOLA, La riforma Orlando. I profili processuali: prime considerazioni , in Studium Iuris, Vol. 10, 2017, pp. 1109-1112. F. CASIBBA, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, pp. 119158 in Giuliani L., Orlandi R. (a cura di), Indagini Preliminari e giudizio di primo grado, Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, 2018, pp. 138-140. 4

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CAPITOLO I LA PERSONA OFFESA DAL REATO: TENDENZE EVOLUTIVE

1. La nozione di persona offesa dal reato Ogni reato provoca una vittima, che può essere o meno palese, «tuttavia si tratta piuttosto di invisibilità che di inesistenza»5. Il legislatore moderno raramente usa tale termine, prediligendo quello di persona offesa dal reato, ovvero il soggetto titolare di un bene leso o messo in pericolo da un’azione criminosa: la figura deriva da una costruzione giuridica che ravvisa nel reato l’offesa a uno o più beni giuridici. Questa va distinta dal civilmente danneggiato, ovvero colui che, in conseguenza ad un reato, ha subito un danno, patrimoniale e o morale, risarcibile; se le figure normalmente coincidono, possono, tuttavia, essere persone diverse6. Il diritto penale tutela la società ed è l’estremo strumento di garanzia dei più importanti beni giuridici garantiti dall’ordinamento. In epoca antica, dal periodo romano al medioevo, la ragione del diritto penale era preminentemente privata con al centro la vittima, secondo la logica della vendetta privata. Quindi, è peculiare notare che questi risalenti sistemi erano molto più attenti ai diritti della vittima che i moderni ordinamenti giuridici, che diversamente sono maggiormente tesi a tutelare i diritti dell’imputato. Il codice di Hammurabi, similmente a testi giuridici indù ed ebraici e alla moderna tradizione giuridica islamica, ritagliava un ruolo decisivo della vittima nella punizione del reo. Lo stesso esercizio dell’azione penale era facoltà discrezionale della vittima7. Con il XV e XVI secolo e la formazione degli Stati moderni, inizia ad affermarsi l’esigenza di una radicale pubblicizzazione del diritto penale, il reato non è più visto come lesione ad un individuo, ma come violazione dell’ordine costituito dal Sovrano; in conseguenza del quale si avvia così l’allontanamento della vittima dalla giustizia penale. Si affermano le logiche a favore dell’idea che lo Stato sia l’unico 5

F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale , 1949, p. 166. M.G. AIMONETTO, Persona offesa dal reato, in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIII, 1983, pp. 318319. M.M. CORRERA, R. RIPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale, Un approccio criminologico, 1990, pp. 1-3. 7 M.M. CORRERA, R. RIPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale , cit., 1990, pp. 1920.

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soggetto protagonista del processo, secondo tale linea evolutiva «l’interesse concreto della vittima viene inglobato in quello astratto della generalità dei consociati, sul presupposto secondo cui la condanna e la pena - ma soprattutto l’espressione pubblica che le connota - valgano allo stesso tempo a restaurare l’ordine giuridico e con esso a riparare la lesione subita dalla persona offesa (anch’essa, evidentemente, concepita come entità astratta)»8. Inoltre, con l’affermarsi dell’illuminismo s i vogliono evitare le derive vendicative del diritto penale e tutelare il reo, escludendo gli interessi privati dalle valutazioni svolte nel processo. Questa prospettiva nel tempo ha sempre più emarginato la vittima del reato. Taluni autori ancora modernamente affermano che oltre al soggetto passivo del reato, esiste un’altra vittima, lo Stato, in quanto titolare dell’interesse alla risoluzione del conflitto sociale. Si tratta di un’impostazione di origine storica che è stata, tuttavia, duramente criticata in quanto ha un limitata importanza teoria e pratica9. Occorre precisare che «vittima» è un termine di natura criminologica e non è utilizzato in ambito penalistico e processuale penalistico. Il primo Libro del codice di procedura penale è dedicato ai soggetti, fra i quali la persona offesa dal reato, di cui all’art. 90 c.p.p., le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, art. 91 c.p.p., nonché la figura del danneggiato dal reato, ex art. 185 c.p., la quale si può costituire parte civile nel processo a norma dell’art. 74 c.p.p. Il vigente codice di procedura penale riprende l’antecedente del 1930, che configurava la persona offesa quale figura ibrida. Pur non ricomprendendola nel novero delle parti private (capo II, titolo III, libro I c.p.p. 1930), infatti non lo era in senso tecnico, le conferiva taluni diritti, in primis quello di querela nonché alcune facoltà di sollecitazione istruttoria, quali la presentazione di memorie, l’indicazione di elementi di prova, la predisposizione di indagini per l’accertamento della verità, a norma dell’art. 306 dell’antecedente codice di procedura penale10. Inoltre, l’art. 304 c.p.p. del 1930 stabiliva l’obbligo, sin dal primo atto istruttorio, in capo al pubblico ministero, al pretore o al giudice istruttore di dare avviso alla persona offesa mediante 8

L. CORNACCHIA, Vittime e giustizia criminale , in Rivista italiana di diritto e procedura penale , 2013, Vol. 4, p. 1763. M.M. CORRERA, R. R IPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale , cit., 1990, pp. 24-26. 9 M.M. CORRERA, R. RIPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale , cit., 1990, pp. 3-4. 10 Detto codice venne pubblicato con R.D. il 19 ottobre 1930, congiuntamente al Codice penale del 1930, ed è entrato in vigore il 1° luglio 1931.

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la «comunicazione giudiziaria». Successivamente, il legislatore è intervenuto diverse volte in materia modificando il testo del Codice, ritagliando all’offeso un maggiore ruolo e contribuendo a definirlo con maggiore chiarezza. Un intervento legislativo del 1955 ha conferito il potere al giudice di autorizzare l’assistenza non solo dell’imputato ma anche dell’offeso, in relazione ad atti per i quali in precedenza vigeva il segreto istruttorio interno. Inoltre, la legge n. 932 del 5 dicembre 1969 ha introdotto l’avviso del procedimento, successivamente modificato e rinominato, dalla legge n. 773 del 15 dicembre 197211. Nel tempo si sono, tuttavia, viste ampliare le prerogative di tale soggetto con diversi interventi novellistici di sempre maggiore respiro con, come minimo comune denominatore, il complessivo rafforzamento del suo ruolo12. Deve essere evidenziato che tale rafforzamento, diversamente dalla scelta di altri ordinamenti giuridici che propendono per forme extra procedimentali di partecipazione del soggetto offeso dal reato, si è sviluppato mediante la previsione di un più ampio ruolo alla “vittima” nel processo. Il sistema penale italiano mediante diversi istituti giuridici ha voluto dare poteri e facoltà al soggetto “danneggiato dal reato”13. Il codice di procedura penale del 1988 ha tenuto ferma la distinzione già presente nell’abrogato codice del 1930 fra persona offesa dal reato e parte civile; invece, il concetto di vittima, termine di natura criminologica, maggiormente usato in ambito comunitario è pressoché sconosciuto al diritto processuale interno, anche se recentemente è stato recepito in testi normativi attuativi di provvedimenti comunitari: in particolare, solo l’art. 498, comma 4 ter, c.p.p. utilizza la parola “vittima”, indicando il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma penale14. Sebbene sia evidente la migliore formulazione della disciplina attuale rispetto alla sopracitata disciplina del codice di rito del 1930, è nondimeno necessario ribadire che ancora oggi alla persona offesa non è riservato un ruolo incisivo nel processo15. Si

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M.G. AIMONETTO, La persona offesa dal reato, cit., 1983, pp. 318-322. M.M. CORRERA, R. RIPONTI, La vittima nel sistema italiano della giustizia penale, cit., 1990, pp. 45-51. 12 A. G IARDA, La persona offesa dal reato: appunti alla ricerca di un ruolo processuale , in Studi in onore di Mario Pisani, Vol. 1, 2010, pp. 413 - 421. 13 D. FONDAROLI, Diritto penale, vittimizzazione e "protagonismo" della vittima , in Rivista criminologica. Vittimologia e Sicurezza, Vol. VIII – n.1, 2014, pp. 74 -79. 14 M. BARGIS, Compendio di procedura penale, IX edizione, 2018, p. 125. V. MASARONE, Tutela della vittima e funzione della pena , in Diritto penale e processuale, 2018, V. 3, pp. 398 - 401. 15 M. BARGIS, Compendio di procedura penale, cit., 2018, p. 125

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possono individuare difetti genetici del codice di procedura penale del 1988, quest’ultimo infatti pur volendo attuare un processo di parti, non ne contiene alcuna definizione, né vi dedica alcuna disciplina. Il primo Libro del codice è intitolato «Soggetti», questo disciplina le parti pubbliche e private, delineando quindi una categoria generica. La persona offesa è uno dei soggetti che ha maggiormente sofferto tale ampia formulazione; detta tecnica legislativa ha prodotto diverse incertezze, di conseguenza la dottrina e la giurisprudenza hanno, sin da subito, tentato di definire maggiormente il suo ruolo. È d’altra parte evidente il preminente ruolo della persona offesa del reato nella ricostruzione del fatto, pertanto la conseguenza ovvia dovrebbe essere, fra l’altro, il riconoscimento di un suo decisivo ruolo nel processo. Ciò nonostante, le sono stati attribuiti poteri limitati rispetto al pubblico ministero e all’indagato, e la Corte Costituzionale ha sottolineato che la stessa «conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte»16. La tendenza evolutiva garantistica della vittima è passata, in primo luogo, mediante l’estensione della relativa nozione; la direttiva 2012/29/UE la definisce «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato»17. Si tratta di una definizione di natura criminologica e a derivazione internazionalistica, nella quale viene esaltata la dimensione individuale. Tuttavia, è importante ribadire che la definizione europea si discosta da quella del legislatore italiano che, anche se ha recepito i contenuti della direttiva europea, ha mantenuto il tradizionale dualismo di persona offesa e parte civile; si tratta di una scelta lessicale che abbraccia una visione squisitamente tecnica dell’offeso, al fine di rendere impermeabile il processo alle emozioni. Nonostante ciò, viene superato il processo di de-vittimizzazione che poneva al centro del diritto penale e processuale penale la sola tutela del reo, la sua sottrazione alla vendetta privata e l’attribuzione del potere sanzionatorio in via diretta ed esclusiva allo Stato. Si è assunta la consapevolezza che il giusto processo passa necessariamente

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Corte Costituzionale, ordinanza n. 339 del 2008. Art. 2 della direttiva 2012/29/UE. La Direttiva è stata adottata il 25 ottobre 2012, andando a sostituire la precedente decisione quadro 2001/220/GAI, ha ricevuto attuazione dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. 17

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anche dalla tutela della vittima, senza che tale profilo infici sulle esigenze del colpevole e della società18. Lo Stato sociale ricomprende fra gli scopi del diritto penale la tutela della persona offesa dal reato, attività rivolta a di vantaggio un soggetto debole che necessita assistenza; in tale visione viene riconosciuto un importante ruolo alla dignità umana, alla pace sociale e alla tutela dei dritti della personalità. Nonostante gli incontestabili pregi, il superamento del tradizionale e generale disinteresse nei confronti della persona offesa nel processo ha portato ulteriori significative conseguenze, non tutte positive. In primo luogo, specialmente nelle ipotesi nelle quali si costituiscono innumerevoli danneggiati, vi è una forte incidenza sulla durata del processo; inoltre, talvolta, la condanna risponde più al sentimento di giustizia invocato dalle vittime che alla effettiva responsabilità dell’imputato19. Ancora, è stato segnalato che il decadimento del moderno Stato sociale ha spinto a concentrare le aspettative in relazione alla composizione dei conflitti sociali. In questo periodo storico si assiste all’esposizione della vittima e all’esercizio del potere punitivo quale strumenti di controllo e stabilizzazione del consenso politico. La vittima diventa simbolo del pericolo comune in una società nella quale ognuno è vittima potenziale. Tale fenomeno è anche spinto dalle fonti internazionali ed europee che se da una parte individuano un sempre maggiore ruolo alle vittime, riconoscendone i diritti; dall’altra spinge ad armonizzare i vari sistemi penali verso politiche normativo penali talvolta improntate a logiche di tipo emergenziale: in particolare ove la volontà di tutela si è spinta fino ad un, forse, eccessivo ricorso del diritto penale 20. Infine, è necessario superare la tradizionale dicotomia che vede ai due lati opposti dello schieramento la vittima e il criminale, in quanto tale prospettiva si basa su presupposti teorici sbagliati. È opportuno, di conseguenza, affrontare in modo nuovo i rapporti fra i due sogge...


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