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Title Tesi completa
Author Paola Napolitano
Course Diritto privato
Institution Università Telematica Pegaso
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Summary

Tesi sulla successione...


Description

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di laurea in Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18 Insegnamento di Diritto privato “Disposizioni generali e tributarie della successione mortis causa”

RELATORE:

CANDIDATO:

Ch.ma Rossella Reda

Elide Mormile

Matr. 060183936

Anno Accademico

2020/2021

Ringraziamenti

E’ indispensabile dedicare questo spazio del mio elaborato alle persone che hanno contribuito, con il loro supporto, alla realizzazione dello stesso; Vorrei ringraziare il mio relatore per la sua infinita disponibilità e tempestività ad ogni mia richiesta. Un ringraziamento speciale, di vero cuore è doveroso farlo alla mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, mio marito per avermi permesso di intraprendere questo percorso. Per aver sempre creduto in me, per il loro costante sostegno ed incoraggiamento che hanno reso questo traguardo ancora più prezioso per me. Ed infine un pensiero particolare oggi va a mia nonna Concetta che ormai non c è più, ma che sarebbe stata tanto fiera ed orgogliosa di me

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“Disposizioni generali e tributarie della successione mortis causa”

Introduzione

Capitolo 1.: La successione a titolo universale e particolare Capitolo 1.2: L’apertura della successione e le classi successibili Capitolo 1.3: Accettazione ed effetti Capitolo 1.3.1: L’accettazione con beneficio di inventario Capitolo 2.1: Gli elementi essenziali della successione testamentaria Capitolo 2.2 La natura giuridica del testamento Capitolo 2.2.1: I caratteri del testamento

Capitolo 3.: Profili fiscali della successione mortis causa: la dichiarazione di successione Capitolo 3.1: Adempimenti fiscali della successione Capitolo 3.2: Le imposte indirette inerenti alla successione

Conclusioni Bibliografia

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Introduzione Il termine successione da sempre è stato definito come il trasferimento di diritti da una persona ad un’altra, non soltanto in seguito all’evento della morte, ma anche quando vi è un trasferimento di diritti fra vivi. La successione è un istituto oggetto di una dettagliata normativa, che risale agli antichi Romani e Greci, tramandato da secoli ed arrivato oggi a noi. Così come altri istituti giuridici, la successione è un istituto radicato nella nostra società; di conseguenza anche la sua tassazione è regolata al fine di colpire la ricchezza, scaturente mortis causa o inter vivos. L’oggetto del presente lavoro è il tema della successione mortis causa. Il fenomeno successorio, in seguito all’evento della morte, ha come obiettivo la conservazione di tutte le situazioni soggettive, evitando dunque che i beni del de cuius vengano persi, facendo leva su un complesso di regole, eterogenee tra loro. L’imposta di successione trova il suo fondamento in ragioni di carattere sociale ed economico, nonché per contenere l’ evasione fiscale . Ciononostante nel nostro Paese vi è l’idea di rigettare tale imposta perché si tende a sfuggire all’imposizione piena. L’elaborato è strutturato in tre capitolo, complementari tra loro, organizzati in altrettanti sotto capitoli. Il primo capitolo si basa sulle nozioni generali inerenti la successione, facendo un excursus che va dalla definizione di successione all’apertura della successione stessa, dalla vocazione all’accettazione dell’eredità. Il secondo capitolo invece è incentrato sulla successione testamentaria, definendo il concetto di testamento e delineandone gli elementi essenziali. 4

La parte finale di questo elaborato infine, si basa sull’aspetto fiscale della successione mortis causa, descrivendo gli adempimenti fiscali e le imposte da assolvere non appena si verifica l’elemento naturale della morte.

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Capitolo 1.: La successione a titolo universale e particolare La successione mortis causa rappresenta il fenomeno attraverso il quale un soggetto si sostituisce ad un altro soggetto, detto de cuius, subentrando nei suoi diritti patrimoniali. Volendo definire la successione, essa può essere a titolo universale o a titolo particolare. La differenza sta nella quantità di beni oggetto della successione stessa. Nel caso della successione a titolo universale, vi si comprende l’universalità o una quota dei beni del de cuius mentre, nel caso della successione a titolo particolare, vi è un determinato bene o un complesso di beni da attribuire al successore, definito come legatario. Altra differenza sta nel fatto che mentre l’erede succede nei rapporti attivi e passivi del de cuius, il legatario succede limitatamente ad un determinato rapporto. Richiamando gli articoli del Codice Civile, si può dire che a norma dell’articolo 110, quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Il riferimento dunque è la morte o “altra causa” e ciò implica che i soggetti interessati possono essere non solo le persone fisiche, ma agli enti. Ciò significa che si applicherà l’art. 110, tranne il caso di liquidazione dell’ente cessato, in quanto al suo posto non vi sarà alcun altro ente pronto a subentrare nei sui diritti. Ciò detto è vero anche in ambito di trasformazione e fusione di società, in quanto non si verifica una successione a titolo universale, poiché l’art. 2498 c.c. in tema di trasformazione, in quanto così come sancito dall’art. 2450 bis c.c., vige il principio della continuità dei rapporti giuridici. La successione a titolo particolare, invece, è delineata nell‘ art. 111. Quello dell’art. 111 in realtà fa riferimento ad un caso particolare, ovvero quello della successione a titolo particolare nel processo.

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Succede spesso infatti che durante il processo, vi sia un trasferimento di diritti oggetto della lite giudiziaria da un soggetto ad un altro. Ciò non è impossibile, tant’è che non vi sono sanzioni per chi lo compie e vi sono solo dei procedimenti per evitare che il processo si blocchi, introducendo poi il terzo acquirente. Infatti grazie all’art. 111, il diritto viene trasferito in capo al terzo e la relativa sentenza emessa alla fine del processo avrà efficacia anche nei confronti del terzo stesso, anche se non partecipe al processo. In questo modo possibile che il processo continui a seguito del trasferimento del diritto. Se però dopo questa prima suddivisione, si volesse ripercorrere la storia dell’istituto della successione, si capirebbe benissimo che in Italia il sistema successorio è un sistema di quote fisse. Questo implica che ogni soggetto coinvolto ha diritto ad una quota fissa dell’eredità del de cuius. Le modalità di accesso a questa quota però si concretizzano in tre diverse modalità: se non vi è testamento, si concretizzerà quella che nel nostro diritto viene chiamata successione legittima, con la devoluzione dei beni ai parenti più stretti del de cuius. Se invece vi è un testamento, le quote saranno devolute privilegiando le norme previste dalla legge, ammesso che nel testamento il de cuius abbia disposto di tutti i beni. Vi è poi una terza modalità di chiamata, ovvero la successione necessaria. La successione necessaria stabilisce quali sono le quote del patrimonio che devono essere devolute necessariamente a determinati successori. La successione necessari identifica diversi destinatari, a cui spettano diverse quote. In merito alla successione necessaria, vi sono due diverse correnti di pensiero: una parte della dottrina stabilisce che oggetto della successione necessaria non può essere l’intero patrimonio del defunto.

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Un’altra parte della dottrina invece prevede che il legittimario non sia erede, ma successore a titolo particolare. La dottrina prevalente invece opta per identificare successione legittima e successione necessaria come istituti appartenenti allo stesso genere, avente il proprio denominatore comune sulla nella legge. Il fondamento giuridico di questa parte della dottrina è l’articolo 457 del codice che prevede che l’eredità si devolve per legge o per testamento. La successione ha il suo fondamento nella legge e consiste nell’attribuzione dei diritti successori da parte dell’ordinamento. Una prima distinzione viene ad esistenza tra successione legittima, come sopra specificato, e la successione testamentaria, che ha titolo nel testamento. Grazie a questo documento, il testatore può disporre dei propri beni immediatamente dopo la sua morte. In mancanza del testamento, sarà la legge a definire i criteri e quali sono i soggetti a cui tali beni devono essere devoluti.

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Capitolo 1.2: L’apertura della successione e le classi successibili Il momento di apertura della successione è di fondamentale importanza per stabilire il termine per l'accettazione dell'eredità, esercitabile da chi gode della capacità di succedere. Stabilire il momento dell’apertura della successione è fondamentale anche per valorizzare i beni del defunto e, conseguentemente, calcolare la quota disponibile. Sarà competente il Tribunale del luogo dove viene aperta la successione. A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la competenza per territorio, corrispondente al luogo di apertura della successione, individuato nel luogo nel quale il de cuius aveva il centro dei propri interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva dello stesso in un certo luogo.1 Ai fini dell'apertura della successione, la morte viene rilevata nel momento in cui avviene la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo2 , momento in cui è possibile procedere all'espianto degli organi. Si evidenzia il concetto legislativo per il quale la morte coincide con il momento della morte cerebrale. Invece di tutt’altra opinione era la legge sui trapianti 3che prevedeva che la morte poteva essere accertata con due diversi metodi: da un lato attraverso il metodo "elettroencefalografico"; dall’altro attraverso

il

metodo

detto

In ogni caso è la morte l’evento naturale dal quale scaturisce la successione.

1 Sentenza numero 18560/2013 2 L. 29 dicembre 1993, n. 578 3 L. 02.12.1975, n. 644

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"elettrocardiografico"

Con quest’operazione viene definito il momento in cui si determina il trasferimento dei diritti ereditari e viene sancito il momento dal quale decorrono i termini per effettuare le diverse formalità previste dalla legge. L’apertura della successione si verifica nel luogo corrispondente all’ultimo domicilio del defunto. Questo stesso luogo è fondamentale ai fini dell’individuazione degli uffici competenti per i vari adempimenti. Con la morte della persona dunque la successione è aperta. La morte presunta è equiparata alla morte naturale; si differenzia da essa solo per le modalità di accertamento. È di fondamentale importanza determinare con esattezza il momento della dipartita, per comprendere bene chi è in vita al momento della morte del de cuius. Se non è possibile stabilire con certezza la data di morte, essa si fa risalire alla data iscritta nei registri di Stato Civile, oppure, in caso di morte presunta, il momento viene definito sulla base della sentenza. All'apertura della successione, i soggetti coinvolti nella successione sono definiti chiamati. Si verifica dunque la vocazione, che consiste nella definizione dei soggetti successibili. La chiamata effettiva all’eredità prende il nome delazione. in questa fase dunque si concretizza il diritto di essere successibile e di ricevere il patrimonio. Spesso accade che la delazione non è contestuale all’apertura della successione. In questo caso si ritiene che l’accettazione coincida con ha con l’apertura della successione. Tra i chiamati si distinguono i vocati e i delati. Si parla di vocato quando il soggetto è designato per legge o per testamento alla successione, ma non ha ancora maturato la facoltà di accettare o rinunziare. Questa circostanza si verifica quando ad

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esempio vi è un erede sotto condizione sospensiva. In questo caso specifico verrà nominato un curatore che provvederà a tutelare il soggetto e i relativi beni. Si parla di delato per indicare un soggetto che ha il potere di acquistare o rinunziare ai beni mediante accettazione o rinunzia dell’eredità.4 La delazione è regolata dalle norme legislative, in quanto il de cuius può solo intervenire solo sui successori e sulla quota da attribuire. Inoltre è bene considerare che non tutti i rapporti giuridici patrimoniali possono essere trasmessi; ne resta escluso ad esempio la posizione di socio illimitatamente responsabile di società personale oppure tutti i rapporti di natura personale ed i diritti della personalità. Indagando invece sui soggetti che possono essere chiamati all’eredità, l’art. 462 c.c. stabilisce che, tra le persone fisiche, sono capaci di succedere: •

coloro che sono nati al tempo dell’apertura della successione;



i nascituri concepiti;



i figli non concepiti di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore.

Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, essi possono succedere solo per testamento, salvo il caso dello Stato a cui viene devoluta l’eredità in mancanza di altri successibili. In merito alle diverse categorie di soggetti successibili, dunque è bene riepilogare ed andare a definire i soggetti individuati sulla base dei vincoli di parentela esistono con il de cuius. L’articolo che si occupa di definire questi soggetti è l’art. 565 c.c., nel quale si definisce che successibili sono il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, che sono equiparati e cui vanno aggiunti gli

adottivi,

gli

ascendenti

legittimi,

i

collaterali,

altri

parenti

fino

allo

Stato.

Un’altra categoria di successibili è rappresentata dai legittimari , ovvero coloro che hanno un legame

4 Art 460 C.C.

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di sangue o di coniugio con il de cuius e per questo motivo non possono essere estromessi dalla successione e , pertanto, hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario. Questo tipo di successione, detta successione dei legittimari, è detta anche necessaria. I legittimi sono rappresentati dal coniuge, figli legittimi e relativi discendenti, cui sono equiparati i legittimati

e

gli

adottivi,

figli

naturali

e

5 Art. 536 C.C.

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relativi

discendenti,

ascendenti

legittimi.5

Capitolo 1.3: Accettazione ed effetti In seguito all’apertura della successione, per poter accettare l’eredità è possibile perseguire tre differenti strade: -

sì succede con vocazione dell’erede, in seguito alla designazione dello stesso per testamento o per legge;

-

sì succede con delazione dell’erede, grazie all’offerta della quota di asse ereditario al successibile;

-

sì succede con l’accettazione, grazie alla quale si acquista l’eredità.

Accettare l’eredità significa esprimere la propria volontà al momento dell’apertura della successione6 (art.459 c.c.), ovvero quando si verifica l’evento naturale della morte del testatore7. Si parla di erede dunque quando il chiamato all’eredità decide di acquistare l’eredità stessa. Accettare l’eredità significa esercitare un diritto e lo stesso può essere conseguito. in modo puro oppure il beneficio dell’inventario. Da un lato dunque accettare in modo puro e semplice significa generare una confusione tra il proprio patrimonio e quello del de cuius; accettare con beneficio di inventario significa invece non confondere il proprio patrimonio con quello del testatore. L’accettazione,

essendo

una

manifestazione

di

volontà

può

assumere

la

forma

espressa, tacita e presunta o legale. Essa si definisce espressa quando è definita con un atto pubblico o una scrittura privata.8 Grazie a questa forma, l’accettante esprime il suo consenso e assume la qualifica di erede.

6 Art. 489 C.C. 7 Art. 456 C.C. 8 Art. 475 C.C.

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Si verifica un’accettazione tacita quando invece il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede9 . Per garantire la trasparenza nel comportamento del chiamato, viene valutato in modo chiaro la volontà di accettare. Ciò significa che il chiamato deve assumere atteggiamenti non compatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Inoltre il chiamato deve essere informato che il patrimonio del defunto è disponibile. È poi necessario godere della capacità naturale, in quanto in presenza di atti posti in essere in condizione di incapacità di intendere e di volere on risultano essere espressione di accettazione tacita; ne deriva la nullità dell’atto eventualmente posto in essere. Un caso emblematico è rappresentato dall’accettazione dell’eredità da parte dei minori. Così come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 2276/1995, è stato stabilito che minori interdetti posso accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario. In ogni caso è di fondamentale importanza che il chiamato esprima la sua volontà di compiere l’atto di accettazione. Tuttavia vi sono casi tipici di accettazione tacita dell’eredità: 10 essi sono la donazione e la rinunzia che porta accettazione. In particolare accanto alla donazione, si pongono tutti i negozi nei quali non può esservi una volontà diversa da quella di accettare l’eredità.

9 Art. 476 C.C. 10 Art.477 e 478 C.C.

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Quando invece si parla di rinunzia ai diritti successori, si distingue tra rinunzia verso corrispettivo e rinunzia a titolo gratuito. In merito alla natura dell’accettazione, vi sono diverse correnti di pensiero. Una parte della dottrina ritiene che l’accettazione tacita faccia parte di un negozio giuridico, in quanto essa ha bisogno della volontà mediante fatti concludenti. Un’altra parte della dottrina, invece, ritiene che l’accettazione tacita non sia un atto negoziale. È necessario, secondo questa corrente di pensiero, che la volontà sia espressa con atti che presuppongano la volontà di accettare e che non potrebbero essere eseguiti se non in qualità di erede. In merito invece all’annullamento dell’accettazione, si ricordano i casi di violenza, dolo11 ed errore 12. L’accettazione è trascritta da un notaio. Inoltre così come stabilito dall’articolo 2648 del codice civile al terzo comma “Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. L’accettazione poi può essere presunta quando il chiamato si comporta e pone in essere atti di accettazione implicita; ciò accade ad esempio nella donazione o nella vendita.

11 Art.482 C.C. 12 Art.483 C.C.

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Capitolo 1.3.1: L’accettazione con beneficio di inventario

Per aversi accettazione con beneficio di inventario, bisogna utilizzare una forma di una accettazione espressa a subsanniamo. A riguardo l’art. 484 c.c. definisce che la dichiarazione può anche essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione. È necessario poi che la dichiarazione di accettazione venga iscritta nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale e venga poi trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. In questo modo, grazie a questo regime pubblicitario, avviene quella che viene definita pubblicità notizia. È poi necessario che quest’operazione venga seguita o preceduta dall’inventario, ovvero un atto ulteriore, senza il quale viene meno il beneficio di inventario....


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