5 Gli obblighi del prestatore di lavoro PDF

Title 5 Gli obblighi del prestatore di lavoro
Author FABIANA CLEMENTE
Course Diritto del lavoro
Institution Università degli Studi Guglielmo Marconi
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5 Gli obblighi del prestatore di lavoro (lavoratore) Con la stipulazione del contratto di lavoro nascono in capo a ciascuno delle parti una serie complessa di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, collegate tra loro. Ad ogni situazione attiva del datore di lavoro, corrisponde una situazione passiva del lavoratore e viceversa. I principali obblighi del lavorastore subordinato sono: - Eseguire la prestazione lavorativa - Collaborazione - Diligenza e osservanza - Fedeltà Il I e il II degli obblighi ci rimandano all’art. 2094 Diligenza e osservanza art. 2104 Fedeltà art. 2105 Il lavoratore subordinato deve adempiere nel rispetto dei doveri di buona fede e correttezza. Come ogni debitore, deve compiere la prestazione con diligenza (art. 1176). E’ anche soggetto a doveri preparatori di adempimento. ES: per un autotrasportatore vige il divieto di assumere sostanze alcoliche. Scelte nella vita privata: chirurgo che deve effettuare un intervento non gioca a calcetto la sera prima. L’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa si rinviene nell’art. 2094. L’oggetto non è mai l’obbligo di lavorare, ma di eseguire una determinata prestazione lavorativa derivante dalla qualifica e dalle mansioni. Si traduce nell’obbligo di eseguire le mansioni. L’art. 2103 disciplina il contenuto delle mansioni (vedi slide 5). Le mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto. Può essere adibito a mansioni superiori o equivalenti, senza diminuzione della retribuzione. IUS VARIANDI: il datore di lavoro può modificare unilateralmente il contratto di lavoro (oggetto dell’obbligazione lavorativa) può assegnare una mansione diversa.

Limiti verso mansioni equivalenti (2103). Garanzia di contenuto economico senza diminuzione di retribuzione (voci fisse della retribuzione). Il lavoratore, neanche volendo può accettare mansioni inferiori. (art. 2103) ogni patto contrario è nullo. Abbiamo 3 eccezioni tassative all’inderogabilità (slide 6): 151/2001 donne in gravidanza 223/91 mobilità – è possibile stipulare contratti collettivi inferiori per evitare il licenziamento 68/99 invalidità –sopravvenuta impossibilità della prestazione per invalidità. Il patto di demanzionamento apre la possibilità di accordarsi per mansioni inferiori in caso di esigenza. E’ conveniente per il lavoratore subordinato per evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Oggi anche verso mansioni inferiori. Per ricollocare il lavoratore (obbligo di repesage), il datore di lavoro deve, in assenza di mansioni equivalenti, adibire il lavoratore a mansioni inferiori per evitare il licenziamento. Il IUS variandi in senso verticale, verso mansioni inferiori è illegittimo. E’ legittimo verso l’alto (mansioni superiori). Nel momento in cui sarà adibito a mansioni superiori dovrà percepire la retribuzione corrispondente. La seconda garanzia riguarda il tempo entro il quale il lavoratore può essere adibuto a mansioni superiori (tre mesi) poi ha diritto alla promozione. E’ prevista solo un’eccezione: sostituzione di un lavoratore durante il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il problema della promozione provaca una serie di problemi a livello interpretativo: 1) Stabilire se il lavoratore può rifiutare la promozione Secondo un primo orientamento interpretativo non potrebbe. Secondo un altro orientamento la promozione comporterebbe la modifica della vita ed un maggior carico fiscale (si può rifiutare).

Modalità di calcolo Nel contratto collettivo periodo inferiore e non superiore ai 3 mesi. Per i dirigenti è il contrario. Rispetto al computo viene fatto secondo la regola della sommatoria. Es: 2 mesi e mezzo, poi mansioni di provenienza e poi ritorno è illegittimo. Diritto o dovere di eseguire la prestazione lavotativa? Obbligo – obbligazione lavotativa (non si può configurare come diritto) Mansioni inferiori vietate (diritto ad eseguire la prestazione lavorativa). La giurisprudenza riconosce il diritto di eseguire la prestazione lavorativa. Obbligo di collaborazione (art. 2094). La dottrina tradizionale lo ha svalutato. Un altro orientamento ha riconosciuto all’obbligo di collaborazione un carattere autonomo e distinto (no comunione di scopo) assegna al contratto di lavoro subordinato una funzione organizzativa. Il risultato produttivo dell’impresa è esterno al rapporto obbligatorio. Obbligo di diligenza (art. 2104 comma 1) Diligenza richiesta dalla particolare natura della prestazione eseguita e diligenza richiesta dall’interesse dell’impresa e dall’interesse superiore della mansione (produzione nazionale). L’interesse della produzione nazionale deve ritenersi implicitamente abrogato per la caduta dell’ordinamento corporativo. Gli altri due sono attuali. Natura della prestazione Parametro in linea con l’art. 1176 diligenza richiesta dalla particolare natura dell’attività (art. 2104). Interesse dell’impresa Dottrina divisa su 2 impostazioni: - Interesse dell’impresa diverso da quello dell’imprenditore - Interesse dell’impresa uguale a quello dell’imprenditore

Parametro esterno che può solo misurare l’esattezza dell’adempimento. Ulteriore obbligo è quello di osservanza Obbligo di obbedire alle disposizioni concernenti l’esecuzione e la disciplina del lavoro da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori. Obbligo di fedeltà 2105 Due divieti specifici: - Divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro - Divieto di divulgare notizie attinenti alla produzione e all’organizzazione dell’impresa e di farne uso in modo da recare danno all’impresa Un primo problema interpretativo che pone l’art. 2105 riguarda la possibilità di ricavare un contenuto più ampio dell’obbligo di fedeltà (anche comportamenti). Questa possibilità è stata esclusa dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza. Il divieto di concorrenza finisce con la cessazione del contratto, a meno che non è stato stipulato un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125. Il patto di non concorrenza è il patto attraverso il quale il divieto di concorrenza si estende oltre la cessazione. Il patto è legittimo se vengono rispettate tre condizioni: 1) Risulta da atto scritto 2) Ristretto entro archi temporali e spaziali determinati (5anni per i dirigenti, 3 anni per gli altri) 3) Viene riconosciuto al lavoratore subordinato un giusto compenso Il lavoratore subordinato deve comunque astenersi da divulgare informazioni. Secondo l’opinione consolidata solo informazioni riservate. VEDI CONCLUSIONI...


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