Condizioni obiettive di punibilità PDF

Title Condizioni obiettive di punibilità
Course Diritto penale
Institution Università degli Studi di Milano
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analisi delle condizioni obiettive di punibilità di diritto penale...


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Capitolo XXVII — Condizioni obiettive di punibilità

La punibilità è un altro elemento strutturale del reato e attiene alla concreta opportunità o convenienza della pena. art. 44  «Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto». Innanzitutto si tratta di condizioni e non di elementi costitutivi del fatto poiché la disposizione fa riferimento al binomio evento-condizione; sono obiettive perché rilevano giudizialmente per il solo fatto di essersi verificate e non è richiesto nessun accertamento; non determinano l’illiceità ma si limitano a condizionare la punibilità di un fatto già illecito per ragioni di opportunità. Il reato in questo caso si dice condizionato perché la norma incriminatrice richiede il verificarsi di un determinato accadimento per confermare la punibilità (es: reato commesso all’estero che è punibile da legge italiana solo se l’autore si trovi nel territorio dello Stato). Il verificarsi della circostanza da cui dipende la condizione costituisce oggetto di prova ossia non può essere presunto. I pochi dati ricavabili dall’art. 44, offrono alcuni spunti per costruire la struttura del reato condizionato:  si tratta di condizioni che la legge richiede per la punibilità del reato, qualcosa di estraneo ed aggiuntivo;  il colpevole risponde anche se l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione non è da lui voluto quindi le condizioni obiettive di punibilità non rientrano nell’oggetto del dolo poiché si parla solo dell’atteggiamento psicologico e non anche di quello volitivo;  non integrando elementi del fatto che costituisce reato, non opera la disciplina dell’errore di fatto ex art. 47;  si discostano dal giudizio di colpevolezza dal momento che la norma recita “il colpevole risponde del reato” e ciò significa che per la legge l’agente è già colpevole prima che si verifichi la condizione;  non solo non è necessario che l’evento da cui dipende la condizione sia stato voluto dal reo ma neppure che sia stato da questi causato pertanto le condizioni di punibilità non devono essere collegate alla condotta nemmeno da nesso causale;  prescindono dai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva: esulano dalla sfera di competenza dell’agente (non devono essere opera sua) e quindi per le stesse ragioni, il terzo che contribuisca soltanto alla verificazione della condizione obiettiva di punibilità non concorre nel reato.

È evidente come le condizioni obiettive di punibilità rispondano ad una funzione politico-criminale restrittiva e delimitativa della punibilità rispetto a un fatto già meritevole di pena: di fronte a quest’ultimo, il legislatore subordina la sanzione al verificarsi della condizione obiettiva di punibilità. Dunque esse hanno il ruolo di filtro selettivo poiché permettono di operare una scrematura tra tutti i comportamenti astrattamente meritevoli di sanzione penale, restringendo la punibilità ad alcuni di essi. Mentre il fatto tipico determina ciò che è penalmente illecito, le condizioni obiettive di punibilità assolvono all’idea di questa tutela di interessi ulteriori, estranei all’offesa.

Condizioni obiettive di punibilità ed elementi costitutivi del fatto tipico. Le condizioni obiettive di punibilità vanno tenute distinte, concettualmente e funzionalmente, dagli elementi costitutivi del fatto tipico. Le prime assolvono ad una funzione di rendere concretamente punibile l’illecito già tipico e meritevole di pena; gli altri integrano la tipicità della fattispecie di reato, quindi di ciò di cui l’agente risponde, pertanto devono essere oggetto di dolo. In concreto non è però sempre semplice distinguere i due istituti. Tra i criteri di individuazione distinguiamo i seguenti orientamenti: 

criteri formali: sono fondati sull’analisi sintattica della fattispecie, ed in particolare sulla tecnica di formulazione, in quanto si configurano condizioni obiettive di punibilità in presenza di espressioni condizionali come “se, qualora, etc”; su indici diagnostici di tipo strutturale considerando come elementi costitutivi quelli che stanno in relazione causale o psicologica con la condotta dell’agente



criteri sostanziali: possono essere di tipo funzionale e cioè attinenti all’incidenza sugli interessi tutelati, ai sensi dei quali un elemento andrebbe qualificato alla stregua di condizioni obiettive di punibilità solo se previsto in funzione di un interesse estraneo all’offesa.

Schematizzando, si può affermare che sono elementi costitutivi del fatto illecito quelli che il legislatore prevede allo scopo di tipizzare penalmente alcune modalità di violazione di quei doveri giuridici riconosciuti dallo status; sono invece condizioni obiettive di punibilità, quegli elementi descritti legislativamente, estranei alla competenza dell’agente e che riguardano l’opportunità della punizione.

Da tempo, la migliore dottrina ha suggerito di distinguere tra condizioni obiettive di punibilità intrinseche ed estrinseche: 

condizioni intrinseche: concorrono a qualificare e attualizzare l’offesa; in quanto tali sono limitrofe agli elementi costitutivi del fatto tipico.



condizioni estrinseche: consistono in un fatto estraneo all’offesa;

Si segnala come, specie nei casi in cui il fatto da solo non appaia significativamente pregno di lesività, l’imputazione oggettiva delle condizioni intrinseche appaia in contrasto con la colpevolezza. La distinzione tra condizioni intrinseche ed elementi costitutivi del reato può risultare ardua e arbitraria. In realtà, sul piano normologico, l’elemento che costituisce condizione obiettiva di punibilità non è oggetto di uno di quei doveri giuridici che delimitano lo status di soggetto di diritto riconosciuto dall’ordinamento. In questa prospettiva la classificazione di un elemento costitutivo del reato o condizione obiettiva di punibilità può essere una variabile dipendente dal contesto storico di riferimento.

Ulteriore distinzione è quella tra condizione obiettive di punibilità e condizioni di procedibilità. Mentre le prime attengono all’opportunità e al dovere di punire, le seconde attengono al processo e al dovere di procedere (es: querela, richiesta, istanza).

Le teorie dottrinali circa la collocazione delle condizioni obiettive di punibilità sono controverse: c’è chi afferma che esse debbano essere esterne al reato e c’è invece chi sostiene il contrario. La conclusione è che esse sono elementi del reato ma esterni alla sua dimensione antigiuridica, tipica e colpevole; esulano dal divieto ma ne condizionano la concreta punibilità per ragioni di opportunità e convenienza....


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