I presupposti del processo e le condizioni dell\'azione PDF

Title I presupposti del processo e le condizioni dell\'azione
Author Giulia Leto
Course Diritto processuale civile
Institution Università degli Studi di Genova
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Summary

Analisi dei presuppoosti processuali e delle condizioni dell'azione...


Description

Finalmente arriviamo a parlare del processo ed in particolare dei presupposti processuali. Abbiamo più volte citato i presupposti processuali, ovvero in merito alla giurisdizione e alla competenza. Definizione: per presupposto si intende un requisito che deve sussistere prima di un determinato atto affinché da questo atto possano discendere determinate conseguenze. Vi sono 2 tipologie di presupposti processuali: 



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Presupposti di esistenza del processo: si tratta dei requisiti che devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché un processo possa instaurarsi, venire in essere. I presupposti di esistenza del processo si sostanziano nell’esistenza di un giudice a cui viene rivolta la domanda, ovvero di un organo investito del potere giurisdizionale in senso ampio(≠ prefetto). Presupposti di validità o procedibilità del processo: si tratta dei requisiti che devono sussistere affinché un processo possa, anziché arrestarsi subito con una pronuncia sul processo (rito), addivenire ad una pronuncia sul merito. La pronuncia sul merito è l’obiettivo di tutti i processi e nel nostro sistema dovrebbero essere attivati dei sistemi per rimuovere tutti ostacoli che si interpongono alla pronuncia sul merito (es. nullità processuale). Tra questi ritroviamo: Giurisdizione Competenza Se uno di questi manca, il Legittimazione processuale processo in essere si arresta Mediazione civile e commerciale (decreto legislativo 28/2010) con una pronuncia sul rito Domanda frequente all’esame: Qual è la differenza tra i presupposti processuali e le condizioni dell’azione? Anche in caso di carenza delle condizioni dell’azione ha luogo una pronuncia sul processo (sul rito), ma le condizioni dell’azione costituiscono dei requisiti intrinseci della domanda e non estranei ad essa, che condizionano la sua ipotetica accoglibilità nel merito. In altre parole, essi riguardano il contenuto della domanda, sotto il profilo sostanziale. Se vi fosse carenza di tali condizioni, non avrebbe senso, per il giudice, iniziare a svolgere quell’attività che lo conduce alla pronuncia sul merito attraverso un esame di quanto affermato nella domanda stessa. Le condizioni dell’azione sono 3:

 Possibilità giuridica: esistenza di una norma che preveda in astratto il diritto che si vuol far valere in giudizio (es. legge sul divorzio entrata in vigore solo nel 1970).  Interesse ad agire: esso viene enunciato dall’articolo 100 cpc. Articolo 100 cpc: “Per proporre una domanda o per contraddire la stessa è necessario avervi interesse.” In generale, si tratta dell’interesse, inteso come vantaggio o concreta utilità, ad ottenere una tutela giurisdizionale e si delinea a seconda del tipo di azione che viene esercitato (es. azione di mero accertamento positivo: il vantaggio è dato dalla rimozione dell’incertezza dovuta alla contestazione da parte di un altro soggetto relativamente ad un proprio diritto, vedi appunti cartacei).  Legittimazione ad agire: essa si distingue dalla legittimazione processuale. Per comprendere la legittimazione ad agire occorre prendere in considerazione l’articolo 81 cpc. Articolo 81 cpc: “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.”1 1 E’ invece possibile far valere in nome altrui un diritto altrui: è il caso della rappresentanza

processuale.

La domanda non è accoglibile se il diritto affermato nella stessa non è affermato come diritto di colui che propone la domanda (legittimazione ad agire attiva) e contro colui nei cui confronti è proposta la domanda (legittimazione passiva). Vi sono 2 tipi di legittimazione ad agire: 1. Legittimazione ad agire attiva: coincidenza tra chi popone la domanda e chi è affermato come titolare del diritto. Esempio: Articolo 1689 cc: “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.” Il soggetto titolato ad agire contro il vettore, in caso di danneggiamento della merce durante il trasporto è il destinatario se questa è già arrivata a destinazione e se ne richiede la consegna, altrimenti prima è il mittente. 2. Legittimazione ad agire passiva: coincidenza tra colui contro il quale è proposta la domanda e il soggetto che viene affermato come soggetto passivo o comunque violatore del diritto. Esempio: Articolo 1737 cc ≠ articolo 1693 cc. Articolo 1737 cc: “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di adempiere le operazioni accessorie.”  Lo spedizioniere puro non è un vettore, ma un mandatario, pertanto non risponde come il vettore degli ipotetici danni causati dal danneggiamento della merce in sede di trasporto. In altre parole, questi non ha legittimazione passiva. Articolo 1693 cc: “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnateli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario [...]” Alla legittimazione ad agire attiva si lega il contenuto dell’articolo 24 della Costituzione, che sancisce il principio della disponibilità esclusiva dei diritti del singolo e della conseguente disponibilità esclusiva della loro tutela: Articolo 24 Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.” Ne consegue che un soggetto può agire in giudizio per far valere un proprio diritto, altrimenti si ricade nelle ipotesi di sostituzione processuale (eccezione) o rappresentanza processuale. Articolo 81 cpc: “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.”  legittimazione straordinaria o sostituzione processuale Le ipotesi di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale sono:  Articolo 69 cpc: Il Pubblico Ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.” Il PM non opera come rappresentante (né legale né volontario) ma come sostituto processuale, ovvero attraverso un’azione che costituisce una deroga all’articolo 81 cpc. Egli fa valere in nome proprio diritti altrui. L’impulso della sua azione civile coincide con l’interesse pubblico.  Articolo 2900 cc: “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che [...] non possono essere esercitati se non dal loro titolare.”  azione surrogatoria dal lato attivo

 Azione diretta contro l’assicuratore della Responsabilità Civile ex articolo 18 legge 990/1969 (ora articolo 144 Codice assicurazioni private)  sostituzione dal lato passivo Tra assicurato e compagnia di assicurazione vi è un rapporto di garanzia: quest’ultima, infatti, garantisce il patrimonio dell’assicurato in caso questi dovesse adempiere a risarcimento danni. In linea teorica, il soggetto danneggiato dovrebbe intraprendere un’azione contro il soggetto danneggiante, il quale a sua volta chiama in causa la propria assicurazione. Nei casi di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede la possibilità che il danneggiato possa rivolgersi direttamente nei confronti dell’assicuratore. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di non poter ottenere alcun risarcimento a causa dell’insolvenza del danneggiante. Un altro esempio di azione diretta prevista dal Codice civile è rappresentato dall’articolo 1595, che riguarda i rapporti tra locatore e subconduttore  Interessi collettivi o diffusi: es. articolo 28 Statuto dei lavoratori che prevede la possibilità per le associazioni sindacali di far valere diritti dei lavoratori associati oppure articolo 37 Codice del Consumo che permette alle associazioni rappresentative dei consumatori di richiedere la tutela contro le clausole vessatorie o abusive nei contratti anche nell’interesse del singolo consumatore, class actions, possibilità per gli elettori di far valere in giudizio azioni o ricorsi che spetterebbero al Comune o alla Provincia....


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