Divieto di immistione PDF

Title Divieto di immistione
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Bergamo
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ART. 2320 c.c.: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari (1). Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (2) e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (3) e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società (4).” Il divieto di immistione rappresenta il divieto per l’accomodante di ingerirsi nella gestione. Tuttavia, tale divieto viene precisato dallo stesso dato normativo, il quale stabilisce dei casi in cui non si verifica il superamento di tale divieto. (1) Non costituisce violazione del divieto di immistione la conclusione di un singolo affare da parte dell’accomandante in forza di una procura speciale. In questo caso, l’accomandante non esercita un potere di gestione (esclusivo degli accomandatari), ma agisce in stretta esecuzione di una procura speciale che gli è stata conferita dall’accomandatario (o dagli accomandatari). Questo perché la procura speciale è redatta nel dettaglio e minuziosamente senza lasciar margine di discrezionalità amministrativa all’accomandante. La violazione di detto divieto comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata e legittima l’esclusione facoltativa a opera degli altri soci dalla società, essendo tale violazione considerata un grave inadempimento. Ha inoltre come conseguenza l’assunzione di responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali l’inserimento del nome dell’accomandante nella ragione sociale, la quale può essere composta esclusivamente dal nome di uno o più soci accomandatari. (2) Inoltre, i soci accomandanti possono prestare lavoro subordinato e dunque prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, non comportando tale situazione la violazione del divieto di immistione. (3) L’atto costitutivo può poi attribuire all’accomandante il potere di dare autorizzazioni e pareri. Anche in questo caso, non si verifica una violazione del diritto di immistione, poiché il potere di autorizzazione è un potere di rimozione dell’ostacolo all’esercizio di un altrui potere di gestione, il quale rimane comunque in capo al soggetto autorizzato. Infatti, il potere decisorio oggetto di autorizzazione rimane in capo al socio accomandatario, ossia il soggetto autorizzato, ed è distinto da quello di autorizzazione esercitato dall’accomandante, cioè il soggetto autorizzante. Questo perché il processo decisionale rimane di competenza dell’accomandatario e, a seguito dell’autorizzazione, la decisione è comunque rimessa al soggetto autorizzato, che è libero di porla o meno in essere. (4) Infine, al socio accomandante sono attribuiti poteri di informazione annuale sulle attività della società e sulla conformità di queste ai documenti. Si tratta di un potere di consultazione, da non confondersi con quello di ispezione e controllo dei soci nella s.n.c. Se della procura speciale, del lavoro subordinato e della possibilità di dare autorizzazioni e pareri l’accomandante abusa esercitando poteri gestori, di conseguenza il divieto di immistione viene violato e ciò determinerà le conseguenze esaminate in precedenza....


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