H. L. A. Hart - Appunti I parte Filosofia del diritto della Prof. ZANICHELLI Maria PDF

Title H. L. A. Hart - Appunti I parte Filosofia del diritto della Prof. ZANICHELLI Maria
Course Filosofia del Diritto
Institution Università degli Studi di Parma
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Appunti I parte Filosofia del diritto della Prof. ZANICHELLI Maria...


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Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) : Filosfo giuspositivista Libro : "Concept of low" (concetto di legge 1961) Libro : "P.s. concept of low" pubblicato da dei suoi studenti (Joseph Raz) nel 1988 contenente un appendice. Il diritto va considerato come pratica sociale Concetti fondamentali per Hart : MOLTEPLICITA’ DELLE NORME : Hart si dissocia dal dire che le norme siano solamente di un tipo, anzi le suddidivide in 2 categorie quelle che : 1. Conferiscono poteri : cioè norme che disciplinano i rapporti tra privati come nel caso di : contratti, testamenti e matrimoni 2. Impongono doveri : e si suddividono in 2 categorie di norme : Primarie : cioè comandi ed ordini che vengono applicate direttamente ai cittadini (norme tradizionali) Secondarie : cioè quelle norme che disciplinano la produzione di altre norme, e si suddividono in 3 categorie : 1. Norme di MUTAMENTO, norme che individuano norme obsolete e successivamente rimoddernizzate, al passa con l’evoluzione della società 2. Norme di GIUDIZIO, norme che disciplinano le situazioni che si creano quando la norma primaria viene violata (es. codice penale) 3. Norme di RICONOSCIMENTO, sono dei criteri e degli standard rivolti ai funzionari che disciplinano la validità di una norma nel sistema giuridico. Questa norma rappresenta la caratteristica fondamentale del giuspositivismo, perchè fa in modo che: avendo dei criteri convenzionali per giudicare una norma valida o invalida si crei una separazione tra l’identificazione del diritto e la sua valutazione morale. Se non scritta può essere ricavata a posteriori PUNTO DI VISTA INTERNO : Per Hart il diritto non può essere studiato in modo oggettivo, come una scienza matematica, di fatto per Hart il diritto è una pratica sociale. Qundi per capire il diritto, per Hart, bisogna far parte e vivere l’ordinamento giuridico per capirne le logiche e le dinamiche, [ Concetto di partecipante = bisogna studiare il comportamento del diritto vivendolo in prima persona ] e non studiandolo e vivendolo in secconda persona. Vivendolo dall’interno (in 1^ persona) si riesce a distinguere se un comportamento è dato da un abitudine o da una norma legislativa. (se. cinema e semaforo rosso). STRUTTUTA/TRAMA APERTA : Quando il diritto si mostra incapace di regolare determinate situazioni Hart introduce l’dea di "struttura aperta", dato che tutte le norme generali si compongono di : Nocciolo certo o "core" : cioè il caso centrale in cui l’applcazione della norma risulta essere chiara (evidente)

Zona di penombra : casi in cui l’applicazione della regola risulta incerta e si ha : 1. L’obbiettivo del legislatore che risulta incompleto o impreciso : perchè il legislatore non considera tutte le possibili situzioni e quindi tutte le possibili applicazioni della norma 2. Linguaggio impreciso : perchè ci è incerto capire se un termine generale (es. veicolo) vada applicato su un oggetto particolare (es. pattini) Hart desume quindi : che i giudici debbano usare la loro discrezionalità per creare un nuovo diritto nei casi in cui le norme giuridiche presentino una "struttura aperta". Con questo pensiero Hart si contrappone al pensiero realista che afferma l’inesistenza di norme giuridiche perchè in ralta sono i giudici che valutano il comporatmento (giusto o sbagliato) di un individuo. HART E IL DIRITTO NATURALE : Hart non esclude, se pur giuspositivista, un rapporto tra diritto e morale detto : Giuspositivismo inteliggente o illuminato, dato che : gli uomini sono tutti uguali, egoisti, vulnerabili e le risorse sono limitate (caratteristiche della natura umana) si avrà sempre un nucleo fisso di norme naturali nell’ordinamento giuridico. CONCETTO DI DIRITTO : Per Hart il diritto si scinde in 2 correnti : 1. Hard (esclusiva) : è quella corrente che ribadisce la separazione tra diritto e morale perchè esclude ogni infiltrazione (contaminazione) della morale al diritto 2. Soft (inclusiva) : è quella corrente che ammette occasionalmete l’avvalersi della morale come criterio di validità per alcuni sistemi giuridici (es. sistemi costituzionali) ricordando però che il gispositivismo non ammette come "dogma" l’unione (contaminazione) della morale al diritto...


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