Le servitù PDF

Title Le servitù
Author Gianmarco Bianchini
Course Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Firenze
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Le servitù Nozione.

La servitù prediale (dal latino medievale: che riguarda un fondo) consiste nel peso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Ad una compressione delle facoltà del proprietario del fondo servente, corrisponde, quindi, una utilità del fondo dominante. È essenziale questa relazione tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente e riguarda sempre "il fondo" e non i singoli proprietari. L’utilità può consistere anche nell’ottenere maggior comodità o amenità per il proprietario del fondo dominante. Da ciò discende che il contenuto del diritto di servitù può essere il più vario: accanto alle c.d. servitù tipiche, (es.: Il diritto alla presa d'acqua continua) sono altresì ammesse le c.d. servitù atipiche che possono essere liberamente costituite, purché finalizzate all’utilità del fondo dominante. La legge consente esplicitamente anche le c.d. servitù industriali (art.1028 c.c.), quelle cioè strumentali agli utilizzi produttivi del fondo stesso (es.: servitù di passaggio per trasportare merci prodotte ecc.). Non costituiscono invece servitù prediali le servitù aziendali, quelle cioè strumentali all’azienda come tale, indipendentemente dal fondo sul quale la stessa viene esercitata (es.: diritto di apporre un’insegna luminosa). Nulla vieta che le servitù possano essere reciproche: poste cioè simultaneamente a favore ed a carico di due o più fondi, a reciproco vantaggio. La servitù, consistendo in una relazione tra due fondi, non può nascere come diritto reale se non quando l’edificio sia costruito. Prima della costruzione il rapporto ha natura obbligatoria ed è soggetto pertanto alla prescrizione decennale. Non costituiscono servitù prediali le c.d. servitù irregolari, in cui il servizio è prestato da un fondo a favore di una persona, (es. quella che attribuisce a una persona il diritto di passare sul fondo altrui per esercitarvi la pesca). La ragione consiste nel fatto che i diritti reali su cose altrui costituiscono un numerus clausus: [(numero chiuso) Espressione latina generalmente usata per indicare che non è ammessa la creazione di altri istituti affini, oltre quelli previsti dall'ordinamento] manca la caratteristica della predialità e inoltre non è riconosciuto alla volontà dei privati il potere di foggiare a loro arbitrio tipi di diritti reali su cose altrui che non siano previsti dalla legge. Quindi la prevalente dottrina esclude l’ammissibilità della costituzione volontaria di oneri reali. [oneri reali = consistono in una attività a carattere periodico che è dovuta da un soggetto per il fatto che si trova nel godimento di un bene (es. canoni, imposte.)] Principi Generali. 1) La servitù può imporre al proprietario del fondo servente un dovere negativo di “non facere” (es.: il proprietario del fondo servente non può elevare la costruzione esistente sul fondo per non togliermi la veduta) o di “pati” (es.: il proprietario del fondo servente deve sopportare che il proprietario del fondo dominante passi sul suo fondo), non un dovere positivo (“facere”). Questi

obblighi positivi servono soltanto per rendere possibile od agevole l’esercizio della servitù. Art. 1030 il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio salvo che la legge disponga altrimenti; 2) La servitù presuppone che i fondi appartengano a proprietari diversi; 3) I fondi devono trovarsi in una situazione topografica che l’uno (fondo servente) possa arrecare utilità all’altro (fondo dominante). La vicinitas non deve intendersi in senso assoluto, ma relativo al contenuto della servitù (es.: una servitù di passaggio può essere costituita anche quando tra i due fondi non vi sia contiguità fisica e la servitù debba esercitarsi attraverso un fondo intermedio, ecc.) Costituzione della servitù. Può avvenire (1031 c.c.): a) In attuazione di un obbligo di legge (servitù coattive); b) Per volontà dell’uomo (servitù volontarie); c)Per usucapione (1061 c.c.); d)Per destinazione del padre di famiglia (1062 c.c.) La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. Le servitù coattive o legali. In taluni casi la legge, in considerazione della situazione nella quale si trova un fondo, si preoccupa del pregiudizio che lo stesso arrechi alla possibilità di utilizzazione dell’immobile ed attribuisce al proprietario il diritto potestativo (alias 'attribuzione di un potere ad un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse’) di ottenere l’imposizione della servitù sul fondo altrui e così ovviare alla situazione pregiudizievole (es. servitù di passaggio sul fondo per accedere alla via pubblica). In contropartita del sacrificio che subisce, il proprietario del fondo su cui viene imposta la servitù, ha diritto ad un’indennità. Occorre chiarire in che modo si costituiscono queste servitù: se il mio fondo si trova nelle condizioni previste dalla legge, io non posso coattivamente esercitare la servitù e cominciare a passare sul fondo altrui. La legge mi attribuisce il diritto ad ottenere la servitù ma, per costituirla concretamente, occorrerà: a) Un contratto (se l’altro proprietario acconsente a riconoscere bonariamente il mio diritto) (1032 c.c.) → servitù coattiva. b) Che mi rivolga al giudice, che con una sentenza (costitutiva) farà nascere la servitù, determinando altresì l’indennità che devo pagare al proprietario del fondo servente (1032 c.c.). Finché detto pagamento non sia intervenuto, il proprietario del fondo servente non può opporsi all’esercizio della servitù, si vuol così impedire al proprietario di farsi giustizia da sé e far sì che il giudice accerti se in concreto sussistono i requisiti dalla legge previsti in astratto per l’imposizione della servitù e fissi l’indennità dovuta.

La legge prevede in talune ipotesi che l’avente diritto ad una servitù coattiva possa richiederne costituzione alla P.A. in forza di un atto amministrativo. Il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la costituzione della servitù coattiva, ne legittima la richiesta di estinzione. Le figure più importanti di servitù legali (che sono tipiche in quanto previste dalla legge) sono: a) Acquedotto coattivo (art.1033 ss. c.c.), su cui si modellano l’elettrodo coattivo ed il passaggio coattivo di linee teleferiche. Perciò il proprietario è tenuto a consentire il passaggio delle acque, sia che servano ai bisogni della vita, sia che siano destinate ad usi agrari o industriali. Il diritto all’acquedotto coattivo sussiste anche quando l’acqua non è necessaria, ma utile (es. ho acqua sufficiente a ne vorrei di più per irrigare meglio il mio fondo in modo che risulti più redditizio); b) Elettrodo coattivo (art.1056 c.c.): per l’importanza che l’energia elettrica ha assunto nella vita moderna, ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche; c) Passaggio coattivo (art.1051 ss. c.c.): l’accesso di un fondo alla via pubblica è condizione indispensabile per la sua utilizzazione; la sua mancanza legittima l’imposizione della servitù di passaggio sul fondo vicino. Il diritto alla servitù sussiste non soltanto nell’ipotesi più grave in cui il fondo non ha né può avere accesso alla via pubblica ma anche in quella in cui il proprietario non può procurarsi l’uscita senza eccessivo dispendio o disagio (Es. tra il fondo e la strada c’è un fiume e devo costruire un ponte). Come si vede, la legge tiene conto delle ragionevoli esigenze inerenti all’utilizzazione del fondo. Perciò nemmeno il fatto che il fondo abbia già un accesso alla via pubblica (fondo non intercluso) è d’ostacolo alla costituzione della servitù nelle due ipotesi seguenti: a) Vi sia bisogno, ai fini del conveniente uso del fondo, di ampliare l’accesso esistente per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica; b) Il passaggio esistente sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. Il sacrificio che con l’imposizione della servitù s’impone al fondo servente dev’essere il minore possibile. Dunque, la legge stabilisce i seguenti criteri che il giudice deve tenere presente per la determinazione del luogo del passaggio: maggiore brevità del passaggio e minor danno del fondo su cui la servitù deve essere costituita. Le servitù volontarie. Quando un fondo non si trova in quelle condizioni sfavorevoli che giustificano la costituzione di una servitù legale, il proprietario di esso può assicurarsi l’utilità che occorre per il suo migliore sfruttamento mediante la conclusione di un contratto con il proprietario del fondo su cui vorrebbe acquistare la servitù. Il contratto, riferendosi ad un diritto reale immobile, deve farsi per iscritto ed è soggetto, sia a

l’opponibilità ai terzi, (ovvero che costituisce prova anche nei confronti di soggetti che sono estranei al contratto) sia a trascrizione (La trascrizione è lo strumento con il quale si da pubblicità legale agli atti riguardanti diritti reali: si trascrivono le compravendite, le divisioni, le domande giudiziali). La servitù può essere costituita anche per testamento. L’accettazione di eredità che importi l’acquisto di una servitù è soggetta a trascrizione (art. 2648 cod. civ.). - Servitù apparenti → sono quelle al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti, obiettivamente e strumentalmente destinate all'esercizio della servitù, costituenti il mezzo necessario affinché la servitù sia esercitata e tali da rendere evidente l'esistenza di un peso. Le servitù apparenti si possono costituire anche mediate usucapione (ventennale) o destinazione del padre di famiglia. Si pensi ad un ponte, una passerella, una strada: queste opere possono manifestare l'esistenza di una servitù di passaggio e palesare l'intenzione di esercitare la servitù. Ai fini dell'usucapibilità della servitù, devono essere visibili in tutto o in parte, dal fondo servente: ciò è logicamente connesso con la considerazione in base alla quale il proprietario del fondo servente deve essere in grado di rendersi conto della potenziale insorgenza del diritto reale. - Servitù non apparenti → sono quelle ove non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Non sono apparenti servitù come quelle di pascolo e tutte le servitù negative (consistono in un obbligo di non fare del proprietario del fondo servente es. non edificare non sopraelevare). Non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, solo per contratto o testamento precisando al secondo comma che siano non apparenti. Per quanto riguarda la destinazione del padre di famiglia (La destinazione del padre di famiglia è un modo di acquisto a titolo originario, proprio delle servitù apparenti; è il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti allo stesso proprietario. Ad esempio: su uno dei due fondi, c'e' una sorgente d'acqua, e il loro proprietario ha costruito un acquedotto per portare l'acqua all'altro fondo) occorre tener presente che, non può sorgere alcuna servitù perché non si può costituire servitù sulla cosa propria. Ma se il fondo cessa di appartenere allo stesso proprietario allora è opportuno che lo stato di fatto che consentiva ad una parte del fondo di trarre utilità e vantaggi dalle opere costruite sull’altra parte del fondo possa continuare legittimamente: a tal fine il c.c. prevede che si costituisca ex lege (alias in esecuzione diretta di una norma) una servitù corrispondente allo stato di fatto preesistente; non occorre dunque alcuna manifestazione di volontà negoziale per la costituzione della servitù, il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Esercizio della servitù. L’esercizio delle servitù è regolato dal titolo (contratto, testamento, sentenza); e, in mancanza di esso dalla legge (art. 1063 c.c.). Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne: cioè sono incluse anche le facoltà accessorie, se indispensabili per l’esercizio della servitù (es.: il diritto di attingere acqua comprende il diritto di passaggio sul fondo in cui la fonte si trova).

Si chiama “modo” d’esercizio della servitù, l’elemento che determina come la servitù deve essere esercitata (a piedi, con carro, con camion etc). Vi è la regola secondo cui le servitù debbono essere esercitate soddisfacendo il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (principio del minimo mezzo), conseguenza di tale principio è il divieto al proprietario del fondo dominante di aggravare ed a quello del fondo servente di diminuire l’esercizio della servitù. Le spese necessarie per l’uso e la conservazione della servitù sono a carico, di regola, del proprietario del fondo dominante. Estinzione della servitù. a) Per rinuncia da parte del titolare, fatta per iscritto (art.1350, n.5, cod. civ.). b) Per scadenza del termine, se la servitù è a tempo. c) Per confusione, quando il proprietario del fondo dominante acquista la proprietà del fondo servente o viceversa (art.1072 cod. civ.). d) Per prescrizione estintiva ventennale (c.d. non uso) In quest’ultimo caso bisogna distinguere, a seconda della natura della servitù, da quale momento comincia a decorrere il termine per la prescrizione estintiva. La risposta dipende dalla natura delle servitù: a) Servitù “negative”, quando attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di vietare al proprietario del fondo servente di fare qualche cosa, di svolgere un’attività sul proprio fondo; a tale potere corrisponde un obbligo di non facere da parte del proprietario del fondo servente; b) Servitù “affermative”, quando attribuiscono al proprietario del fondo dominante il potere di fare qualche cosa, di svolgere un’attività del fondo servente (es. passare pascolare ecc). Esse si distinguono a loro volta in: -Continue, quando l’attività dell’uomo è antecedente all’esercizio della servitù (es. costruisco l’acquedotto a poi l’acqua scorre naturalmente in base a legge fisica); -Discontinue, quando invece il fatto dell’uomo deve essere concomitante con l’esercizio della servitù (es. esercito la servitù di passaggio perché passo sul fondo altrui). Dunque, se la servitù è negativa, il proprietario del fondo dominante nulla deve fare per esercitare la servitù (posto il divieto, altro non gli rimane che vigilare affinché l’altro non lo violi): la prescrizione non comincia quindi a decorrere se non quando il proprietario del fondo servente ha violato il divieto (es.: ha innalzato la sua costruzione); se la servitù affermativa è continua, si riproduce la stessa situazione (costruito l’acquedotto il proprietario non deve far nulla per ritrarre dalla servitù l’utilità voluta): perciò anche in questo caso la prescrizione non comincia a decorrere se non quando si è verificato un fatto contrario all’esercizio della servitù (es.: allorquando l’acquedotto è stato ostruito); se la servitù è affermativa discontinua la prescrizione estintiva comincia a decorrere dall’ultimo atto di esercizio (es.: dall’ultima volta che sono passato sul fondo servente).

L’impossibilità di fatto di utilizzare la servitù, così come la cessazione della sua utilità comportano la sospensione della servitù: ma non l’estinzione, essa si verifica quando sia decorso il termine (ventennale) per la prescrizione. Questo perché lo stato dei luoghi potrebbe mutare ad es. si inaridisce la sorgente che poi si irriga nuovamente. Il modo di una servitù non è soggetto a prescrizione estintiva (estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio il termine prescrizione viene talvolta usato per indicare il fenomeno inverso (nel qual caso si parla di prescrizione acquisitiva, o usucapione): la servitù si conserva per intero, ciò perché per non uso si può estinguere solo il diritto, non il modo, che non ha un valore autonomo (non muore ciò che non ha vita propria). Tutela della servitù. A tutela della servitù è preordinata l’“azione confessoria”, in forza della quale (di fronte ad una contestazione dell’esistenza o consistenza della servitù) chi se ne afferma titolare chiede una pronuncia giudiziale di accertamento del suo diritto e, nell’ipotesi in cui detta contestazione sia tradotta in impedimenti o turbative all’esercizio della servitù stessa, anche di una pronuncia di condanna alla loro cessazione ed alla remissione delle cose in pristino, oltre che al risarcimento del danno. Legittimato attivamente è colui che si afferma titolare della servitù; legittimato passivamente il soggetto che, avendo un rapporto attuale con il fondo servente, contesta l’esercizio della servitù o che, comunque, ne turba o impedisce l’esercizio. L’attore durante l’azione confessoria della servitù deve fornire la prova rigorosa dell’esistenza della servitù. A tutela della servitù possono esprimersi le azioni di reintegrazione e di manutenzione...


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