Title | Mezzi straordinari di impugnazione |
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Author | Gabrio Sassi |
Course | Diritto processuale penale |
Institution | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa |
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CAPITOLO XXIII – I MEZZI STRAORDINARI DI IMPUGNAZIONE 1. Premessa. Il superamento del giudicato tra rimedi interni e ricorso alla Corte Edu. Le impugnazioni straordinarie sono strumenti che consentono di effettuare il controllo delle sentenze divenute irrevocabili. Hanno la particolarità di far venire meno gli effetti del giudicato di fronte ad esigenze di garanzia. Rientrano nelle impugnazioni straordinarie: • la revisione (artt.629 ss. c.p.p.) • il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto (art. 625 bis c.p.p.) • e il ricorso per cassazione per rescissione del giudicato (art.625 ter c.p.p.). La diffeeza he ite oe ta i divesi stueti sta ell’oggetto e elle falità: - la revisione è esperibile nei confronti di pronunce di condanna ievo a ili al fe di oeggee l’eoe giudiziario; - il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ha ad oggetto sentenze della cassazione viziati da errori grafci o percettivi da correggersi in favore del condannato; - la rescissione del giudicato si rivolge alle sentenze defnitive, di condanna o di proscioglimento rese in un po esso della ui ele azioe l’iputato o ha avuto ooseza e al uale o ha potuto incolpevolmente partecipare. Sono diversi anche gli organi competenti a decidere: ▪ la Corte d’appello è competente per la revisione, ▪ la Cassazione è competente per il giudizio sul ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e sulla rescissione del giudicato. Da non confondere con i mezzi straordinari di impugnazione previsti dal codice è il ricorso alla Corte europea dei diitti dell’uoo alla uale spetta il sidaato sulla ossevaza dei diitti della Covezioe sa pate dei giudii nazionali -> La Corte Edu Cote euopea dei diitti dell’uoo) può essere adita dal soggetto che si ritenga pregiudicato nei suoi diritti dalla sentenza resa da processo penale interno e quindi può essere esperibile dopo l’esauieto dei iedi odiai itei, io solo a seguito dell’ievoa ilità della seteza (ovvero del suo passaggio in giudicato).
Tra le modalità di riparazione alle conseguenze derivanti dalla violazione del diritto, la giurisprudenza ha ritenuto non sufficiente la riparazione pecuniaria, sostenendo che sia da privilegiare la restituitio in integrum in favore dell’iteessato a mezzo di misure idonee a ricostituire la situazione equivalente a quella che si sarebbe verifcata in assenza della violazione del diritto. La corte costituzionale ha individuato nella revisione uno strumento idoneo a riempire almeno temporalmente il vuoto oativo i attesa dell’iteveto del legislatoe, itoduedo uidi u ulteioe aso passibile di rinnovazione del processo nel quale sia integrata una violazione di un diritto della CEDU riconosciuta dalla sentenza defnitiva della Corte Edu. I rimedi straordinari interni implicano il superamento della logica della inviolabilità del giudicato. 2. La revisione. La revisione tutela le esigenze di giustizia sostanziale che devono prevalere rispetto all’a etaeto del giudi ato uado, su essivaete alla seteza ievoa ile di odaa eegao fatti he, palesado u eoe el giudizio sulla esposa ilità e uidi l’igiustizia della sentenza di condanna, ne richiedono la verifca al fne della revoca della pronuncia errata. L’at. c.p.p. dispone che è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi stabiliti dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sesi dell’at. co.2 c.p.p., o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o estinta. Oggetto della revisione sono: - le pronunce che hanno accertato la responsabilità in sede di giudizio ordinario o di giudizio nel quale sia comunque effettuato un accertamento di merito; - i decreti penali diveuti ese utivi i asseza di opposizioe o e aso di iaissi ilità si uest’ultia; - le sentenze defnitive di applicazione della pena concordata tra le parti, pur e soltanto equiparate a sentenza di condanna, il cui inserimento tra i casi passibili di revisione è avvenuto con L. 134/2003. La revisione (essendo mezzo straordinario di impugnazione) può essere esperita senza limiti temporali e anche a fote dell’estizioe della pea o della sua avveuta eseuzioe.
Anche a seguito del de esso della pesoa odaata, il iedio può essee pati ato da pate dell’eede o del prossimo congiunto a tutela della dignità del soggetto erroneamente giudicato colpevole; ifatti, l’eoe he si censura con la revisione è di natura fattuale, riguardando il fatto storico nelle sue componenti essenziali ed è la sua correzione che può determinare il riconoscimento della insussistenza di responsabilità del condannato. La prima condizione di ammissibilità della richiesta di revisione è costituita dalla presentazione di elementi idonei a dimostrare, se accertati, che la persona, che riassume la qualità di imputato, deve essere prosciolta per motivi di merito. I casi di evisioe ifettoo l’igiustizia i fatto della seteza, ahe se o si es lude he il posioglieto possa derivare dalla verifca di condizioni di improcedibilità o di cause estintive del reato ex art.631 c.p.p., che rinvia alle cause di proscioglimento ex artt.529 e 531 c.p.p. L’aissi ilità della evisioe ei soli asi di odaa igiusta hiaise oe il iedio o possa osideasi una deroga al principio del ne bis in idem. La rinnovazione del processo implica una reiterazione del rito non in pregiudizio del condannato, ma a suo vantaggio poiché il nuovo giudizio iato alla aduazioe della seteza di odaa, a he se l’esito del giudizio può poi non essere necessariamente quello del proscioglimento. Il nuovo caso di revisione mirato alla riapertura del processo a seguito della sentenza della Corte Edu che abbia riconosciuto la violazione di un diritto della Convenzione, non costituisce una deroga al ne bis in idem: il principio non impedisce un nuovo giudizio qualora un vizio fondamentale della procedura antecedente avrebbe potuto condizionare l’esito del caso; costituisce una deroga al divieto di duplicazione del processo in idem, invece, la revisione in peius prevista, per esempio, in procedimenti per particolari gravi reati nei confronti dei collaboratori di giustizia, quando i benefci previsti in ragione del loro status siao stati appli ati per effetto di dichiarazioni false o reticenti o uado olui he e ha usufruito commette, entro 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza,
u delitto pe il uale l’aesto i faganza è obbligatorio e dal uale si desue la permanenza del soggetto nel circuito criminale. La speciale revisione attivata dal po uatoe geeale pesso la ote d’appello e alla uale si appli ao i uato compatibili le norme ordinarie, comporta, in caso di accoglimento della richiesta, la riforma della sentenza di condanna e la determinazione della nuova misura della pena (L.82/1991).
2.1. I casi di revisione. I asi di evisioe devoo essee stailiti dalla legge, idividuati dall’at. .p.p. he deteia i fattispe ie i pesupposti idoei a ualifae l’eoeità della de isioe e la sua oseguete ingiustizia. A queste ipotesi enucleate originariamente dal legislatore, si è aggiunto un ulteriore caso a seguito della declaratoria di legittimità ex art.630 c.p.p. nella parte in cui non prevede una diversa ipotesi di revisione al fne di conseguire la riapertura del processo, quando ciò è necessario per conformarsi ex art.46 CEDU ad una sentenza defnitiva della Corte Edu che abbia accertato la violazione di un diritto della Convenzione -> la nuova fattispecie sconta le difficoltà applicative che derivano dal complesso adattamento della disciplina, pensata per ipotesi con differenti presupposti.
La revisione può essere chiesta nei seguenti casi: a) Inconciliabilità tra sentenze irrevocabili → Il rimedio è praticabile se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli contenuti in u’altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario o del giudice speciale. Tra le sentenze deve emergere una differente realtà fattuale ovvero una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le due pronunce si fondano, non essendo sufficiente il mero contrasto di principio tra le due sentenze, né la semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. È dunque ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’a etaeto opiuto i giudizio ei ofoti di u alto iputato per il quale si sia proceduto
sepaataete, a odizioe he l’ioiliailità si ifeis a ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.
b) Pregiudiziale civile o amministrativa → La revisione può essere richiesta se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una questione pregiudiziale sullo stato di famiglia, o di cittadinanza, o questioni civili o amministrative di particolare complessità. Esempio: condanna fondata sulla ritenuta insussistenza in sede civile di un vincolo di parentela che, se invece sussistente, può determinare la non punibilità del delitto contro il patrimonio ex art.649 cp. Altro esempio: condanna per bancarotta fraudolenta qualora venga revocata in via defnitiva la dichiarazione di fallimento.
c) Nuove prove → Il caso si integra se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve essee posiolto a oa dell’at.6 (art.630 c.p.p.). Per prove nuove rilevanti ex art.630 c.p.p. devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza defnitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite ma non valutate nemmeno implicitamente, purché non si tratta di prove dichiarate inammissibili o ritenute superfue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’oessa ooseza da pate di uest’ultio sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. La richiesta di revisione è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura. L’itepetazioe di novum probatorio è circoscritta alle ipotesi di revisione relative a sentenze di condanna pronunciate nel giudizio di merito. È es lusa l’aissiilità di pove già valutate dal giudie el pe edete giudizio o he soo state implicitamente oggetto di pregressa valutazione; non sono passabili di emenda in sede valutativa né l’eoe di fatto l’eoe valutativo he a ia avuto u’ifueza deisiva sulla pouia di odaa. È es lusa l’aissi ilità di ihiesta di evisioe, priva di allegazione di elementi probatori nuovi
specifcamente indicati, he si sostazia ella doada di poedee all’esae dei testioi sulla ase dell’ipoteti a possi ilità he la loo es ussioe el giudizio di evisioe odua a dihiaazioi favoevoli al condannato (dovendo se mai queste ultime essere preesistenti alla presentazione della richiesta). L’avveto della uova pova s ietif a deteia i apo alla ote d’appello di sta ilie se il uovo etodo può produrre effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto alla condanna già pronunciata. d) Condanna pronunciata in conseguenza di un fatto costitutivo di reato → La quarta ipotesi di revisione si fonda sulla dimostrazione che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. La sentenza che accerta la falsità (es. falsa testimonianza) o il fatto costituente reato (es. calunnia, abuso d’uffi io, fode po essuale deve essere irrevocabile e porsi come presupposto causale della condanna di cui si richiede la revisione.
e) Sentenza defnitiva della Corte Edu che accerta la violazione di un diritto della CEDU → L’oasioe della creazione della revisione europea quale strumento per conseguire la riapertura del processo al fne di conformarsi alla sentenza della Corte Edu è stata offerta dal procedimento Dorigo nel quale si era i oos iuta la violazioe dell’at.6 CEDU in relazione alla condanna pronunciata sulla base di dichiarazioni di coimputati che poi si erano avvalsi in dibattimento del diritto al silenzio. La nuova fattispecie di revisione è applicabile soltanto nel caso in cui sia intervenuta una sentenza defnitiva della corte Edu sulla medesima vicenda oggetto del processo alla quale sia necessario conformarsi. È condizione imprescindibile che il condannato abbia esperito il ricorso alla Corte Edu e che abbia ottenuto una sentenza nella quale si accerti la violazione del diritto di cui la Convenzione. La decisione della corte Edu deve essere stata emessa in un giudizio in cui il soggetto che chiede la revisione abbia investito la qualità di parte. Limite intrinseco nello strumento straordinario, che è impraticabile nei casi identici o corrispondenti nei quali si sia comunque accertata la stessa violazione, ma in relazione ai quali non sia stato esperito o non sia più esperibile ricorso alla Corte Europea -> si confgura quindi un problema di applicabilità diretta delle norme convenzionali e della stessa interpretazione offerta dalla giurisprudenza europea, sul quale la Corte Costituzionale ha ribadito la sostanziale primazia delle oe itee e l’autooia itepetativa del
giudice nazionale, salvo il aso di u diritto consolidato o di una sentenza pilota a fronte dei quali il giudice nazionale dovrà recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto alla legge interna. Le peculiarità che distinguono tale revisione dagli altri casi comportano un adattamento delle disposizioni previste per le ipotesi ordinarie. La Corte costituzionale ha fornito delle indicazioni in base alle quali, in pio luogo, la ote d’appello dovà procedere ad un vaglio di compatibilità tra la nuova fattispecie e le oe del odie, esludedo l’appli a ilità di uelle i o ilia ili o l’o iettivo peseguito, che consiste nel consentire al condannato di riappropriarsi delle condizioni nelle quali si sarebbe trovato se nel suo processo la violazione del diritto non si fosse verifcata. Le differenze rilevano sia sul piano della possibilità so una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, sia con riguardo alla rilevabilità dei vizi processuali per i quali verrebbe la sanatoria del giudicato. La revisione può essere richiesta anche al di là della rigida alternativa tra proscioglimento e conferma della condanna, essendo prioritario e prevalente il fne della restitutio in integrum rispetto alla condizione di inammissibilità della prognosi assolutoria ex art.631 c.p.p.
2.2. Il procedimento. Il giudizio di revisione, avviato su iniziativa del condannato, eredi, prossimo congiunto o erede in caso di morte o da parte del procuratore generale pesso la ote d’appello ella ui ios izioe fu pouiata la condanna, si svolge davanti alla corte di appello individuata secondi i criteri ex art.11 c.p.p. e quindi afferente a un distretto diverso da quello in cui si è svolto il giudizio irrevocabile. C’ ua pia fase di deli eazioe dell’aissiilità della ihiesta, pe eduta da u paee del pouatoe generale, fnalizzata a verifcare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi relativi al provvedimento impugnato e allo specifco caso richiamato, alla legittimazione, alla forma della richiesta e alla presenza degli elementi che, se accertati, siano tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto (ex artt.529, 530, 531 c.p.p.). L’iaissi ilità idividuata ella aifesta ifodatezza della richiesta, che può essere dichiarata anche
successivamente. Se no viee di hiaata o odiaza l’inammissibilità (art.634 c.p.p.), inizia la fase introduttiva del giudizio di revisione taite l’eissioe da pate del pesidete della ote d’appello di u de eto he dispoe la itazioe delle parti seguendo le disposizioni previste in sede di appello, anche se il rito è sottoposto poi alle disposizioni del giudizio di primo grado, in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta. La corte può disporre in qualunque momento la sospesioe dell’eseuzioe della pea o della isua di siuezza e applicare, se necessario, una misura coercitiva. Nel giudizio di revisione, vista la applicabilità delle disposizioni del rito di primo grado in quanto compatibili, è es lusa l’opeatività delle oe i puto di odifa dell’iputazioe o di otestazioe suppletiva; la fase istruttoria si avvarrà delle regole di assunzione previste per il rito ordinario o in punto di lettura di atti divenuti irripetibili. Se il giudizio si fonda su nuove prove, il giudice deve accertare se quegli elementi nuovi possano portare a una diversa valutazione delle prove già precedentemente esaminate. Il giudi e deve veifae l’attitudie diostativa delle pove poste a fodaeto della i hiesta ogiutaete alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato fnale del proscioglimento. La pronuncia della sentenza fnale è sottoposta alle regole del giudizio ordinario. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, la corte revoca la sentenza di condanna, di patteggiamento o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Alla sentenza seguono i provvedimenti per la restitutio in integrum anche sul piano pecuniario e patrimoniale. Questa sentenza può essere è passibile di ricorso per cassazione; il giudice di legittimità può solo annullare con ivio la seteza ed ivestie del giudizio la ote di appello opetete i ase all’at. .p.p.
2.3. La ipaazioe dell’eoe giudiziaio. L’eoe i oso el giudizio di eito e ioos iuto i sede di evisioe
comporta il diritto a favore del prosciolto ad una riparazione, sancita sul piano costituzionale ex art.24.4 Cost. Al requisito della risoluzione del giudicato ingiusto, deve esserci anche la insussistenza di dolo o colpa grave del soggetto ell’ave dato ausa all’eoe -> il che esige una condotta ineludibile ed esclusiva sul piano causale. L’azioe ipaatoia di atua ivile e può essee espeita dai soggetti legittiati eto ai dalla pouia di proscioglimento davanti alla corte di appello che l’ha emessa, con procedimento camerale. Al prosciolto ( he ha diitto ad ua ipaazioe oisuata alla duata dell’evetuale espiazioe della pea o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna) può essere riconosciuta una somma di denaro o, tenuto conto delle condizioni del soggetto e della natura del danno, una rendita vitalizia o un ricovero in un istituto a spese dello Stato. In caso in cui la revisione sia stata ammessa perché la condanna era stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di commissione di un reato, lo Stato, se è stata corrisposta la riparazione, si surroga nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile fno alla concorrenza della somma pagata (art.647 c.p.p.). 3. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. Si tratta di un mezzo speciale volto alla correzione degli errori materiali o fattuali commessi dal giudice del diritto. Promosso dalla Consulta, il ricorso straordinario si pone nel solco del rimedio evoatoio pevisto dall’at. bis c.p.c. per le sentenze pronunciate dalla cassazione nel giudizio civile.
3.1. La distinzione tra errore materiale e errore di fatto. La suddivisione tra i casi di errore materiale e i casi di errore...