Riassunti corso istituzioni di diritto internazionale rif il diritto internazionale diritto per gli stati e diritto per gli individui leanza caracciolo montano PDF

Title Riassunti corso istituzioni di diritto internazionale rif il diritto internazionale diritto per gli stati e diritto per gli individui leanza caracciolo montano
Course Diritto internazionale
Institution Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
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Riassunti per l'esame di diritto internazionale...


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Dispensa Di

DIRITTO INTERNAZION ALE

Il Diritto Internazionale: Diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui. U.Leanza - I. Caracciolo

Scienze Politiche

CAPITOLO I: La Comunità Internazionale Per Comunità Internazionale s'intende quel complesso di enti, che sono caratterizzati dal fatto di non essere giuridicamente l'uno superiore all'altro. I protagonisti, dunque, delle relazioni internazionali sono gli Stati, che si definiscono, infatti, "Società di Stati". Anche la C.I. ha un proprio sistema normativo, costituito da un complesso di norme e principi, il cui compito è disciplinare i rapporti tra i consociati, coordinando l'azione comune per il conseguimento di fini comuni, o risolvendo le controversie che insorgono tra essi. Tali norme sono provviste di forza obbligatoria e organizzate in un sistema unitario, costituendo così l'ordinamento giuridico internazionale. Gli stati sono spinti a cooperare secondo un processo sempre piu intenso, che ha avuto inizio a partire dal secondo dopoguerra e che ha come scopo la garanzia del mantenimento della pace , la sicurezza internazionale, la realizzazione degli scambi e lo sviluppo economico. Caratteristiche della Comunità Internazionale a) società di Stati Premettendo che, la C.I. è composta da Stati sovrani e indipendenti, ne deriva che il primo carattere essenziale del diritto internazionale è che esso si propone di disciplinare il comportamento degli Stati e non degli individui. I soggetti della C.I. possono agire solo per mezzo di individui che esercitano attività per conto degli Stati cui appartengono e la cui condotta è imputata agli Stati (criterio sociologico). Da un punto di vista giuridico, la C.I. è la società di stati qualificabile come fenomeno d’èlite, ristretto solo ad un certo numero di enti, sia sotto il profilo quantitativo, in quanto solo a partire dagli anni ’60 si è assistito ad un importante aumento dei membri, che sotto quello qualitativo in quanto gli stati membri dono indipendenti tra loro e sovrani verso gli individui da essi governati. b) società necessaria La C.I. è una società necessaria e aperta: NECESSARIA, perché gli Stati ne fanno parte per il solo fatto di esistere, quali supreme autorità di governo entro distinte sfere spaziali, e che cessano di appartenere alla C.I. nel momento in cui perdono la loro soggettività. APERTA , perché gli Stati ne fanno parte a prescindere dal consenso degli altri consociati. c) società paritaria La seconda caratteristica della comunità internazionale è quella di essere una società paritaria: gli Stati operano come SUPERIOREM NON RECOGNOSCENTES, sia all'interno, che all'esterno della sfera spaziale da loro controllata. Da ciò discende che i suoi membri svolgono, al suo interno, un duplice ruolo: da una parte sono i destinatari delle norme internazionali che li obbligano, UTI SINGULI e dall'altra sono i gestori, UTI UNIVERSI, della comunità stessa. Però, il principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati vale solo nel loro ruolo di destinatari

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delle norme perché, in quello di gestori del potere, si distingue fra le grandi e piccole potenze, anche se esiste il fenomeno del "bilanciamento del potere ". Un'altra differenza fra la C.I. e quella statale è che la prima è priva di quel sistema di delega del potere caratteristico, invece, di quella statale. Ma proprio la mancanza nella C.I. di una struttura accentrata di tipo verticale, ha creato in passato dubbi sulla stessa dignità giuridica del suo ordinamento: oggi però si ritiene che una forma di autorità esista, anche se non delegata, ma che si esplichi in forma anorganica. Infatti, per l'esistenza di un qualsiasi ordinamento giuridico, anche il più elementare, deve necessariamente esistere un'autorità dalla quale provengano le norme, essendo poi irrilevante se una tale autorità venga delegata ad un'organizzazione che imponga il rispetto del diritto, in genere attraverso il fenomeno maggioritario (autorità organica) o se venga esercitata dalla collettività stessa in modo diretto e immediato anche se costituisce una minoranza dotata però di un "peso specifico" che la rende autoritaria (autorità anorganica). Fondamento giuridico della comunità internazionale nella dottrina La dottrina internazionalistica ha affrontato la questione della giuridicità dell'ordinamento internazionale fin dai primi sviluppi della comunità internazionale Essa ha però attraversato tre grandi fasi storiche in cui il fenomeno del diritto è stato interpretato in maniera diversa: a) Nella fase classica (1400- 1700) la dottrina prevalente era quella del diritto naturale che considerava giuridica la norma solo se razionale o teologica (confondendo così tra religione, morale e diritto) e che fondava su tale diritto la giuridicità dell'ordinamento internazionale b) Nella fase del positivismo, la giuridicità dell'ordinamento internazionale è stata fondata diversamente dal positivismo statalista (per cui tale ordinamento esiste solo se è espressione della volontà degli Stati, anche nella teoria dell'autolimitazione dello Stato) e da quello normativo (per il quale l'ordinamento internazionale è giuridico solo se si fonda su una norma base e cioè la "grundnorm" di Kelsen, in grado di assicurare l'unità formale dell'ordinamento stesso). c) Nella fase del realismo giuridico-strutturale, la norma è giuridica se è una norma sociale per cui l'ordine giuridico internazionale è un dato di fatto, non un atto di volontà (questo è il motivo per cui non esiste delega e per cui la funzione più importante è quella coattiva). Evoluzione storica della comunità internazionale: dall'Impero Romano alla pace di Westfalia L'origine dell'attuale comunità internazionale viene fatta risalire convenzionalmente alla pace di Westfalia del 1648 (anche se ogni evento è sempre frutto di un'evoluzione che non nasce mai in un momento preciso) - Come ogni altro potere, anche quello della comunità internazionale si è orientato secondo una logica ciclica: si sono cioè alternati periodi di accentramento del potere e periodi di decentramento (teoria dei corsi e ricorsi storici). All'epoca dell'impero romano non esisteva il diritto internazionale perché l'ordinamento romano era un diritto universale che si imponeva a tutti (autarchia e isolamento dei popoli) e che gestiva le relazioni internazionali attraverso lo IUS GENTIUM. Caduto questo impero nel 476 d.c, sorsero i regni romano-barbarici, autonomi e reciprocamente indipendenti ma uniti da una comune fede religiosa e dall'ideale del "diritto comune": da questi regni, a partire dall'VIII secolo, si svilupparono le monarchie feudali che però impedirono il consolidamento di una autorità centrale effettiva, per cui nella ed. Repubblica cristiana il potere era conteso tra l'Imperatore e il Papa. - Fu Carlo Magno il primo monarca che accettò la superiorità del Papa, ricostruendo nell'800 l'Impero Romano d'occidente.

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Seguì però la riforma gregoriana che affidò al papato il potere giurisdizionale su tutti i Principi cristiani Quest'accentramento di potere però durò poco perché, dalla seconda metà del 400, durante il Rinascimento, in Europa ci furono delle importanti trasformazioni che abbatterono il sistema feudale e portarono al consolidamento di una comunità di soggetti sovrani, indipendenti e giuridicamente uguali (quindi la lotta tra Imperatore e Papa si concluse con la sconfitta di entrambi) che divennero poi le grandi monarchie nazionali. - I fattori e quindi le trasformazioni che disgregarono il sistema feudale e concorsero alla nascita delle monarchie nazionali furono: • La scoperta del mondo, che alterò il sistema di equilibri di interessi esistente • II dilagare della riforma protestante, che infranse l'unità religiosa dei Paesi cristiani e indebolì notevolmente la potenza del Papa • II mutamento della Sacro romano impero nel Sacro romano impero della nazione germanica, con conseguente perdita di ogni carattere di potestà universale Così questi nuovi centri di potere politico si proclamarono autorità supreme e sovrane entro i confini del loro territorio e cioè SUPERIOREM NON RECOGNOSCENTES. - Alla fine della guerra dei trent'anni, con la pace di Westfalia, emersero allora finalmente i caratteri fondamentali della moderna comunità internazionale grazie al trattato di Munster con la Francia e a quello di Osnabruck con la Svezia, i quali sancirono il definitivo assetto pluralistico della società internazionale, legittimarono l'esistenza di Stati fondati sul credo calvinista e soprattutto posero i primi elementi di un ed. " diritto pubblico europeo ", riscontrabili nella: • Sovranità interna ed esterna e uguaglianza degli Stati intese come principi fondamentali delle relazioni internazionali • Necessità dell'accordo degli Stati per risolvere problemi comuni • Necessità di un meccanismo di controllo per mantenere il nuovo ordine. La repressione di tentativi egemonici Dopo la pace di Westfalia la comunità internazionale è sempre riuscita a difendersi da vari tentativi egemonici volti a realizzare un dominio mondiale: • Il primo fu esperito da Napoleone • Il secondo, al contrario, lo tentarono i governi della Santa Alleanza (stipulata da alcune potenze europee nel 1815) durante la Restaurazione • Il terzo gli imperi austro-ungarico, germanico e ottomano durante la prima guerra mondiale • L'ultimo fu poi esperito dalle potenze dell'asse tripartito durante la seconda guerra mondiale. Fu con la nascita delle Nazioni Unite, alla fine della seconda guerra mondiale, che si consacrò definitivamente quel decentramento di potere che si era affermato con la pace di Westfalia. La struttura euro-centrica della comunità internazionale nel XIX secolo. Almeno fino al XIX secolo il diritto internazionale aveva un carattere sostanzialmente europeo-occidentale, dato dal fatto che inizialmente la comunità internazionale aveva avuto una specifica caratterizzazione religiosa e culturale (Repubblica cristiana) e che essa si era affermata proprio nel periodo della grande espansione d'oltremare di molti stati europei Ciononostante furono molto importanti anche i Paesi asiatici e africani perché spesso detenevano il monopolio di alcuni beni presenti nel loro territorio e assenti in quello europeo Tuttavia la rivoluzione industriale aveva creato un enorme divario tra Stati europei e non europei Fu solo nel XEX secolo che gli Stati europei iniziarono a rendersi conto che conveniva riconoscere la piena appartenenza anche di Paesi terzi (specie quelli difficilmente colonizzabili

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e molto potenti) alla comunità internazionale - Ma la persistente impronta europea della comunità internazionale di questo periodo era confermata dalla qualifica delle norme internazionali quali norme di " diritto pubblico europeo " in quanto erano gli Stati preesistenti europei a riconoscere come appartenenti alla comunità internazionale Stati di nuova formazione: il riconoscimento era inteso come un negozio bilaterale con duplice effetto in quanto era sia l'atto con cui gli Stati preesistenti ammettevano un nuovo membro nella comunità internazionale, sia l'atto con cui i nuovi Stati dovevano accettare completamente il diritto vigente nella comunità stessa. II fatto che il diritto internazionale classico rispecchiava gli interessi delle potenze europee (e di quella americana) è infine testimoniata dall'indiscussa supremazia esercitata dagli Stati dell'Europa occidentale fino alla metà del XIX secolo La struttura universale della comunità internazionale contemporanea. Fu subito dopo la II guerra mondiale che la comunità internazionale assunse una struttura universale, grazie soprattutto all'importante processo di decolonizzazione avviato dall'ONU. Quindi ormai gli Stati occidentali, pur avendo ancora un ruolo importante nella vita di relazione internazionale, persero molta della loro influenza: infatti dopo il 1960 anche gli Stati del Terzo mondo iniziarono ad avere molta importanza ed anzi ad affermare la loro superiorità numerica all'interno dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tali nuovi Stati vollero una revisione delle norme di diritto consuetudinario, soprattutto quelle relative al diritto internazionale economico: ne conseguì l'instaurazione di un "nuovo ordine economico" e la crisi del principio di uguaglianza (sostituito dal principio della ed. "disuguaglianza compensatrice" per riallineare i concetti di uguaglianza sostanziale e formale). Anche se oggi quindi la comunità internazionale è più organizzata rispetto a prima, essa è tuttavia caratterizzata dalla presenza di più centri di interesse che, togliendo ad essa unitarietà ed omogeneità, tendono a far sostituire una sorta di regionalismo al posto della multilateralismo universale finora presente.

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CAPITOLO II Lo Stato Lo Stato è la forma base di organizzazione politica della convivenza umana. Ciascuno Stato esercita la sua sovranità entro un determinato ambito territoriale e la sua collettività stanziata in detto ambito. La sovranità è l’elemento centrale dello Stato, quale potere originario, ossia non derivante da alcun potere superiore di governare una determinata collettività entro un determinato territorio. Si può parlare di Stato in tre diverse accezioni: STATO COMUNITÀ : collettività umana stanziata nell’ambito di un determinato territorio e sottoposta ad una determinata autorità di governo. STATO ORDINAMENTO : sistema si norme giuridiche che disciplina la vita della collettività, poste da un medesimo potere sovrano o da quest'ultimo riconosciute obbligatorie. STATO ORDINAMENTO : insieme degli apparati che esercitano la sovranità nei confronti della comunità umana stanziata nell'ambito territoriale. La dottrina ha identificato lo Stato con la definizione di Stato comunità, cioè ente composto da tre elementi: popolo, territorio e potestà d'imperio; e quella di Stato organizzazione, in quanto insieme degli apparati sovrani di una comunità territoriale, definizione, quest'ultima, che appare la più adatta a configurare lo Stato come soggetto dell'ordinamento internazionale. Secondo il diritto internazionale. Perché si abbia uno Stato, non è sufficiente la presenza di un territorio e di una collettività umana, ma è indispensabile l'affermazione di una potestà. Lo Stato deve, quindi, essere definito come l'organizzazione sovrana di una comunità territoriale, cioè quel complesso di organi che: 1. costituiscono uno Stato persona; 2. esercitano il potere sovrano nei confronti della comunità ad esso sottoposta; 3. e rivendicano la propria sovranità e la propria indipendenza nei confronti degli altri membri della C.I. I presupposti essenziali di uno Stato sono: TERRIOTORIO : ambito spaziale dello Stato nel quale è stabilmente stanziata una determinata collettività e dove vene esercitata la potestà di governo dello Stato sovrano (Stati sovrani sono quelli che esercitano la propria sovranità entro ambiti spaziali esigui e questa può essere esercitata anche su alcuni spazi marini e su parti dello spazio aereo. POPOLAZIONE : ambito personale dell'esercizio dei poteri di governo dello Stato sovrano. Con questa espressione si può, infatti, intendere sia l'insieme di individui legati ad un determinato Stato dal vincolo della cittadinanza, sia l'insieme di persone che vivono e lavorano nel territorio di un determinato Stato. È indifferente, per il diritto internazionale, che la popolazione non sia omogenea dal punto di vista etnico, religioso o razziale, la popolazione, infatti, non deve necessariamente corrispondere con la nazione, ossia con l'insieme di individui accomunati dalla stessa razza, lingua e religione. È ugualmente indifferente l'elemento quantitativi, cioè il numero dei componenti di una determinata popolazione. ORGANI: non sono solo quelli individuati dal potere esecutivo dello Stato, ma sono anche gli organi degli altri due poteri, cioè il potere legislativo e giudiziario, così come gli organi

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centrali e quelli locali o periferici dell'apparato statale. La soggettività internazionale Per soggetti del diritto s'intende gli enti cui fanno capo i diritti e gli obblighi discendenti dall'ordinamento giuridico, s'intende, quindi, anche la capacità giuridica di un soggetto di essere titolare di diritti e di obblighi. Proprio perché la base sociale della C.I è costituita dagli Stati, la teoria della soggettività è costituita a partire dagli Stati. Grazie alla soggettività, lo Stato è destinatario diretto ed immediato delle norme giuridiche dell'ordinamento internazionale ed è dotato della capacità di porre in essere comportamenti giuridicamente rilevanti e necessari all'esercizio di diritti e di obblighi internazionalmente sanciti. Essendo, la soggettività, una situazione a portata generale ed indicante l'astratta capacità di poter essere destinatario delle norme internazionali, la stessa deve essere tenuta distinta da quelle situazioni giuridiche soggettive, ricorrenti, in cui possono trovarsi alcuni Stati e tali da limitare o qualificare la portata specifica della loro soggettività internazionale (la neutralità, la neutralizzazione, il protettorato). Requisiti pregiuridici della soggettività: effettività e indipendenza Le caratteristiche proprie degli Stati, intesi come organizzazioni sovrane di altrettante comunità territoriali, sono l' effettività dei poteri di governo (sovranità interna) e l'indipendenza nei rapporti con gli altri soggetti ( sovranità esterna ). Effettività e indipendenza sono requisiti pregiuridici della soggettività degli Stati: essi presentano un carattere di generalità e rappresentano l'aspetto interno tra lo Stato e la propria base sociale, lo Stato deve esercitare effettivamente la propria sovranità nei confronti della comunità umana che ad esso è sottoposta. In riferimento ai rapporti esterni, invece, lo Stato deve presentarsi come ente indipendente. L'accertamento della sussistenza degli elementi dell'effettività e dell'indipendenza non è agevole: trattandosi,infatti, di elementi di carattere relativo e non assoluto essi presentano margini di discrezionalità. Infatti, se l'effettività ha lo scopo di esercitare le funzioni statali tipiche, tra cui il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza interna e ha l'obbligo di eseguire obblighi internazionali, è anche vero che l'esercizio di tali poteri possono avere diversa incisività nel contesto del territorio statale. Ciò non vuol dire che lo Stato non esercita effettivamente il proprio potere su tutto il suo territorio: vi possono essere parti del territorio, infatti, in cui il potere è estremamente rarefatto a causa, ad es. della natura del territorio stesso. Le stesse considerazioni valgono per il requisito dell'indipendenza, che è strettamente collegato al principio di uguaglianza sovrana tra gli Stati. Anche l'indipendenza deve essere accertata tenendo conto della sua portata relativa. Infatti, poiché gli Stati intrattengono tra essi numerose relazioni bilaterali e multilaterali, sia a livello politico che economico, nessuno Stato potrebbe essere assolutamente indipendente. Il riconoscimento I requisiti di effettività ed indipendenza sono, dunque, sufficienti per accettare l'esistenza del soggetto internazionale. Ciò significa che nessun altro elemento proveniente dall'ordinamento internazionale o della C.I. è necessario per venire ad esistenza di un soggetto internazionale. Tale precisazione ha rilievo in considerazione del fatto che per molto tempo si è subordinata la soggettività internazionale ad un atto o ad una serie di atti di riconosciment...


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