8. I Diritti di Libertà - Riassunto capitolo 15. - Diritto costituzionale e pubblico PDF

Title 8. I Diritti di Libertà - Riassunto capitolo 15. - Diritto costituzionale e pubblico
Author Martina Raiola
Course Istituzioni di diritto pubblico
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Riassunto capitolo 15....


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I Diritti di Liberta (dare una lettura al libro) 1. Diritti di Libert e Forma di Stato Sono considerati la parte della Costituzione che sancisce un punto di arrivo di un percorso delle libertà nei vari ordinamenti; tema ampio e che interessa tutti gli ordinamenti. Si differenziano le varie forme di stato in base a come scelgo di affrontare il nodo libertà dei cittadini; a ogni forma di stato una diversa modalità di disciplinare le libertà. Stato feudale: prima il potere come costrizione e ora come garanzia; prima potevo dirmi libero solo nella misura in cui il potente mi concedeva libertà, sulla base di accordi tra sovrano e i sottostanti; rapporti quasi privatistici, contrattazione privata. Stato assoluto: sono riconosciute delle forme di libertà sempre come concessione Stato democratico: le libertà vengono prima dello stato e prima del potere; “la repubblica riconosce”, garantisce qualcosa che già c’è, potere=garanzia. La rigidità della Costituzione garantisce autonomamente che non possa essere sovvertita, diventa una garanzia perché viene prima.

La disciplina dei diritti di libertà costituisce uno degli aspetti caratterizzanti della forma di Stato. All'evoluzione storica delle diverse forme di stato si accompagna una parallela evoluzione della disciplina, la concezione di libertà è cambiata radicalmente da quella tipica della Forma di Stato Patrimoniale a quella derivante dalle Costituzioni del II° dopo-guerra. Nella Carta Costituzionale lo svolgimento dei principi che in essa si trovano affermati è di norma riservato alla legge (Riserva di Legge) ad esclusione di ogni altra fonte, inoltre l'applicazione alle singole fattispecie concrete dei limiti cos2 definiti è, di regola, riservata al giudice (Riserva di Giurisdizione), anche in questo caso ad esclusione di ogni altra pubblica autorità. Infine, sul piano dell'arricchimento del quadro dei diritti di libertà va sottolineato l'ingresso, accanto alle Liberta Individuali, delle cd. Liberta Collettive, cioè quelle libertà la cui titolarità spetta si al singolo ma che acquistano significato solo attraverso l'esercizio di + soggetti, e dei Diritti Sociali (diritto alla salute, diritto allo studio, e cos2 via). Si tratta di una dimensione nuova, del tutto sconosciuta alla tradizione del costituzionalismo ottocentesco, con l'introduzione di questi nuovi connotati si pu6 interpretare l'estensione delle libertà in due ottiche: - Liberta Negativa (o Libert dallo Stato) ove la legge garantisce la sfera di autonomia individuale. - Liberta Positiva (o Libert nello Stato) ove la legge tutela l'effettiva partecipazione di tutti alla vita politica e sociale del paese. 2. La disciplina dei Diritti di Libert nella Costituzione Italiana: caratteri generali La tutela delle Liberta Positive è l'elemento caratterizzante dello Stato Sociale, in cui l'Italia si rispecchia, e che si trova ad anni-luce di distanza con le disposizioni in materia di libertà individuate dal decaduto Statuto Albertino (I° costituzione. Italiana) ove solo gli art. 24 e successivi erano dedicati alle sole Libertà Individuali

(e una assai ristretta Libertà di Riunione) mentre erano TOTALMENTE ignorate le Libertà di Associazione e la loro accezione in generale. Le scelte compiute dall'Assemblea Costituente possono sintetizzarsi nel modo seguente: a) Accoglimento dei diritti di Libert nelle loro concezioni Positive e Negative, come sancito dall'art. 3.2 che ha più in particolare come riferimento gli articoli sulle Liberta Sindacali e Politiche (diritto di voto art.48, libertà di associazione sindacale art.39, libertà di associazione politica art.49) e anche con riferimento all'espresso riconoscimento dei Diritti Sociali (diritto al lavoro art.4, di tutela dei lavoratori articoli da 35 a 40 e 46, diritto alla salute art.32, diritto all'istruzione art.34). b) Predeterminazione in Costituzione delle categorie di limiti cui l'esercizio dei singoli diritti di libert pu essere sottoposto. Alla solenne affermazione dei singoli diritti segue una Riserva di Legge, rigorosamente vincolata al rispetto di quanto già direttamente previsto dal testo costituzionale, è il cosiddetto Principio di Tassativita dei Limiti che si sostanzia in un divieto di introdurre altre e diverse limitazioni. c) Affermazione della regola generale in base alla quale solo il giudice ha il potere di imporre le limitazioni all'esercizio dei diritti di libert previste dalla legge, questa è una tipica Riserva di Giurisdizione. d) Rigidit della Costituzione e quindi sottoposizione al sindacato della Corte Costituzionale (CC) delle eventuali violazioni delle norme costituzionali. e) Sottrazione al procedimento di revisione costituzionale del nucleo essenziale della disciplina dei diritti di libertà contenuta nella Costituzione (es. art.2 che li definisce infatti diritti “inviolabili”) in quanto elemento fondamentale e indispensabile. f) Estensibilità della disciplina dei diritti di libertà disposta dalla Costituzione a quelle nuove e diverse posizioni soggettive che lo sviluppo dei rapporti culturali e sociali faccia emergere come meritevoli di garanzie di livello costituzionale. g) Allargamento dei destinatari dei diritti di libertà riconosciuti, in virtù dell'art. 2, non solo ai singoli, ma anche alle formazioni sociali (famiglie, partiti, sindacati, confessioni ecc.) e non solo ai cittadini ma anche agli stranieri (e agli apolidi). 3. Eguaglianza Formale ed Eguaglianza Sostanziale L'art.3 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per cogliere il rapporto tra la nostra Forma di Stato e i diritti di libertà. Accanto al principio di Eguaglianza Formale, sancito dal comma 1 dell'art.3, si aggiunge l'affermazione di un nuovo principio: quello dell'Eguaglianza Sostanziale di cui al comma 2 si esprime proprio l'impegno da parte dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza e la libert tra i cittadini. L'Eguaglianza Sostanziale è di natura Programmatica (si veda norme Programmatiche). L'Eguaglianza Formale si traduce nell'imposizione di un divieto, innanzitutto rivolto al legislatore ordinario, di adottare trattamenti Irragionevolmente Differenziati tra i cittadini, tale principio va inteso come divieto di introdurre discriminazioni illegittime. L'art. 3.1 vieta espressamente che possano essere previsti trattamenti differenziati a causa di uno dei motivi elencati dallo stesso articolo, ovvero dalla stessa disposizione costituzionale. Questo divieto si articola: - Nel divieto di discriminazione in ragione dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso, il Principio dell'Eguaglianza tra i Sessi è sancito in numerosi articoli, es. art. 29 in materia di rapporti tra coniugi, afferma al comma 2 la loro “eguaglianza morale e giuridica”, eguaglianza che pu6 incontrare limiti previsti per6 a garanzia dell'unità familiare.

Si è arrivati alla definitiva eliminazione della disparità di trattamento tra i generi a livello Penale (si pensi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza della CC 126/1968 dell'art.559 del Codice Penale, che puniva in modo diverso il reato di adulterio commesso dalla moglie rispetto a quanto stabilito per lo stesso reato ove commesso dal marito). - Nel divieto di discriminazione in ragione dell'appartenenza ad una o ad un'altra razza. Tale divieto, nato come garanzia volta ad evitare il ripetersi di un'esperienza analoga a quella che ebbe inizio in Italia ad opera del legislatore fascista, è divenuto di grande attualità in relazione all'accentuarsi del fenomeno dell'immigrazione. Es. l'approvazione della legge 205/1993 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa” ha introdotto una serie di norme penali volte a reprimere i comportamenti volti a diffondere l'odio razziale o al compimento di concreti atti di discriminazione. - Nel divieto di discriminazione in ragione dell'utilizzazione di una diversa lingua da quella Italiana, questo divieto si richiama l'art.6 in base al quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (oltre a quanto disposto negli statuti speciali delle Regioni Trentino AltoAdige e Valle d'Aosta). A tale obbligo lo Stato ha adempiuto con grande ritardo con la legge 482/1999 che contiene appunto “norme in materia di minoranze linguistiche storiche” dopo aver affermato all'art.1 della tal legge che l'Italiano è la lingua ufficiale della Repubblica. - Nel divieto di discriminazione in ragione della religione professata. L'eguaglianza in materia religiosa trova il suo svolgimento negli articoli 7 e 8, il primo relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (che sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani) e il secondo relativo alla disciplina de rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. A partire dal 1984 sono state numerose le intese concluse con confessioni religiose diverse da quella Cattolica: abbiamo dunque le intese con la Tavola Valdese, con L'Unione delle Comunita Ebraiche Italiane, con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, l'Unione Induista Italiana, l'Unione Buddista Italiana, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia. - Nel divieto di discriminazione in ragione delle diverse opinioni politiche, si vedano ad esempio l'art.21 relativo alla libert di pensiero, l'art. 22 relativo al divieto di privare il cittadino della propria Capacità Giuridica, della cittadinanza e del nome per “motivi politici”, l'art. 49 relativo alla libert di associazione politica. - Nel divieto di discriminazione in ragione delle diverse condizioni personali e sociali che si deve intendere come l'illegittimità di ogni atto posto dai Pubblici Poteri o dai Privati che possa ledere la dignità e l'onore personale dei singoli. 4. Le libert individuali: la Libert Personale. L'art. 13 è volto alla disciplina della Liberta Personale, ossia della tutela della libert fisica e psichica della persona (facendo un riferimento esplicito a limitazioni consistenti nella detenzione, ispezione e perquisizione personale, nonché a qualsiasi altra restrizione della libertà personale). Alla solenne affermazione dell'inviolabilità della libertà personale seguono infatti due istituti di garanzia: una Riserva di Legge (tale libertà pu6 essere limitata solo nei casi previsti dalla legge) e una Riserva di Giurisdizione (solo l'autorità giudiziaria pu6 applicare in concreto tali limitazioni). Il sistema di tutela dell'art. 13 si completa con l'affermazione di due ulteriori principi: quello che impone al legislatore l'obbligo di punire qualunque tipo di violenza, sia essa fisica o morale, esercitata nei confronti dei soggetti ( si ricollega l'art.27.3 il quale esclude che le pene possano essere contrarie al comune “senso di umanit” e che debbano tuttavia tendere alla rieducazione del condannato, rieducazione che nega quindi

espressamente l'esistenza nell'O.G. della Pena di Morte) e quello che impone al legislatore l'obbligo di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. Nuove misure limitatrici della libertà personale sono state configurate dalla legislazione sull'immigrazione (attualmente Decreto Legislativo 28671998 integrato dalla legge 189/2002); gli istituti di maggiore rilevanza sono l'Espulsione Amministrativa, il trattamento in un Centro di Permanenza Temporanea (denominazione oggi mutata in Centro di Identificazione ed Espulsione). 5. La Libert di Domicilio L'art. 14 si preoccupa di tutelare la Liberta di Domicilio. In Assemblea Costituente l'intento dei Costituenti era quello di adottare una nozione ampia di domicilio, non limitata solo alla Privata dimora e alla sede principale degli affari della persona. Secondo quanto disposto dal comma 2 di tale articolo infatti nessuna violazione del domicilio (ispezioni, perquisizioni o sequestri) è consentita se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e a seguito inoltre di un'apposita disposizione da parte del giudice. Domicilio = dove opero maggiormente; tutelato per6 nel senso esteso del termine, tutto ci6 che riguarda la mia persona. (es. la mia automobile, il mio ufficio, la camera di albergo in cui alloggio per una vacanza, ecc…) Tutelato da tutte le azioni; es. perquisizione. “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.” 6. La Libert di Circolazione e di Soggiorno L'art. 16 garantisce al cittadino la libertà di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio dello Stato nonché la libertà di uscire e di rientrare in tale territorio. La Liberta di Circolazione e di Soggiorno pu6 incontrare solo i limiti disposti dalla legge, in via generale dunque dovrebbe ritenersi illegittima ogni limitazione riferita a singoli individui o a determinati gruppi sociali, pu6 essere sospesa per motivi di Sanità o di sicurezza mentre sono escluse le limitazioni per motivi politici. Particolare in merito da segnalare: l'eccezione contenuta nella XIII Disposizione Finale della Costituzione, relativa ai discendenti maschi di Casa Savoia, è stata eliminata dalla legge 1/2002. La Liberta di Espatrio non incontra nessun limite specifico, se non quelli derivanti dall'avere adempiuto, da parte dell'interessato, a quelli che l'art. 16 definisce come “obblighi di legge”. La Liberta di Emigrazione, prevista dall'art. 35.4, cioè al diritto di recarsi all'estero per presentarvi un'attività lavorativa è riconosciuta dalla Repubblica salvo obblighi stabiliti dalla legge. 7. Libert e Segretezza della Corrispondenza A differenza dello Statuto Albertino, che NON ne faceva menzione, la Costituzione Repubblicana tutela espressamente all'art.15. La Liberta e la Segretezza della Corrispondenza. Tale articolo infatti stabilisce che la loro limitazione pu6 avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Da sottolineare l'accezione particolarmente ampia con cui il Costituente ha inteso definire l'ambito di applicazione delle garanzie previste dall'art.15: non già dunque la sola corrispondenza in senso stretto (epistolare, telegrafica o telefonica) ma anche, accanto a questa, ogni altra forma di comunicazione (e dunque anche quella telematica).

L'art. 21, espressamente dedicato alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, ha posto il problema di delineare il confine tra le “comunicazioni” ad essa riconducibili e quelle invece da ricondurre nell'ambito disposto dall'art. 15. 8. Libert di Manifestazione del Pensiero La Liberta di Manifestazione del Pensiero non è tanto il diritto di comunicare liberamente con un destinatario specifico ma ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari, garanzia disposta dall'art. 21 che comprende tutte le possibili manifestazioni del pensiero: scritte, orali e quelle espresse attraverso un “qualunque altro mezzo di comunicazione”. In Assemblea il Costituente si preoccup6 soprattutto di disciplinare nei commi successivi la Liberta di Stampa, a questo riguardo l'art. 21 propone 3 principi fondamentali: a) Il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o censure, quindi è illegittima ogni forma di controllo preventivo da parte dell'amministrazione sia della produzione degli stampati che del loro contenuto. b) Il divieto di sottoporre la stampa a sequestro, se non nel caso di commissione di un delitto a mezzo stampa ovvero nel caso di violazione delle norme stabilite dalla legge per l'indicazione dei responsabili (riserva di legge) e solo con atto motivato del giudice (riserva di giurisdizione). c) La possibilità che il legislatore imponga alle imprese editrici della stampa periodica l'obbligo di rendere noti i loro mezzi di finanziamento. L'unico limite previsto dall'art.21 per tutte le manifestazioni di pensiero è rappresentato dal Buon Costume, la legge deve stabilire meccanismi e strumenti adeguati a prevenire tali violazioni. “Contrario al Buon Costume” significa ad esempio la possibile violazione della sfera del pudore (più in particolare in vista di minori) e più in generale la violazione di principi morali comuni. Per avere un quadro, sia pur sintetico, dei principali problemi che ha posto e pone l'applicazione dei principi posti nell'art.21, conviene esaminarli con riferimento ai diversi mezzi di comunicazione: a) La Stampa: I problemi più delicati riguardano innanzitutto i limiti che il diritto di cronaca incontra ai fini della tutela del Segreto Istruttorio (per cui è vietata la pubblicazione totale o parziale di atti o documenti di un procedimento penale) e del Segreto di Stato (per cui è vietata la pubblicazione di notizie coperte dal segreto di Stato a tutela della sicurezza nazionale o dell'interesse politico dello Stato). Un altro settore di intervento legislativo in ordine alla disciplina della libertà di stampa attiene al fenomeno delle Concentrazioni della Proprieta Editoriale, a tal scopo la legge 416/1981, integrata con la successiva legge 67/1987, predispone in concreto un'apposita normativa “Anti-Trust” a tutela del pluralismo informativo. b) La Radiotelevisione: Sebbene l'art.21 non menzioni la radiotelevisione la nozione particolarmente ampia di libertà di manifestazione del pensiero da esso accolta e l'esplicito riferimento a tutti i possibili mezzi attraverso i quali essa pu6 essere esercitata escludono ogni dubbio circa l'applicabilità all'attività radiotelevisiva. In Italia è in atto una progressiva trasformazione del regime Pubblicistico della radiotelevisione (cioè di Monopolio dello Stato) in un regime Misto (in cui subentrano anche i Privati). Principio cardine affermato dalla CC è quello del Pluralismo Informativo. Di fatto per6 il pluralismo auspicato dalla CC non si è affatto realizzato si che il settore radiotelevisivo vive tutt'ora in un regime di duopolio, che vede da un lato l'emittente pubblica (RAI) e dall'altro lato un operatore privato (Mediaset). c) Il Cinema e il Teatro: Si tratta di un settore in cui da sempre le interferenze dei pubblici poteri sono state particolarmente incisive.

Basti pensare al fatto che quello dello spettacolo è l'unico settore in cui è sopravvissuta una forma di censura preventiva, la legge 161/1962 prevede infatti che il contenuto di un'opera cinematografica venga sottoposta al controllo da parte di un'apposita commissione ministeriale prima di essere presentata al pubblico. La commissione pu6 esprimere parere negativo al rilascio del nulla-osta o pu6 condizionare la visione pubblica del film all'apposizione del divieto ai minori di 14 o 18 anni. d) I “Nuovi Media”: Problemi del tutto particolari e nuovi sono posti in relazione alle comunicazioni che si realizzano attraverso una rete telematica come Internet, una dimensione nuova e di difficile disciplina che aspetta tutt'ora chiare disposizioni in merito. e) Libert dell'Arte, della Scienza e Libert di Insegnamento: Queste libertà trovano nel disegno di tutela tracciato dal costituente una protezione rinforzata. L'art. 33.1 stabilisce uno stretto collegamento tra libertà dell'arte e della scienza e Libertà di Insegnamento. La Liberta di Insegnamento pu6 incontrare i limiti della c.d. “libert della scuola” sancita dal comma 3 art. 33 la dove si afferma che gli enti e i privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. 9. Le Libert Collettive: la Libert di Riunione Gli articoli 17 e 18, insieme agli articoli 39 e 49 (rispettivamente Liberta di Associazione Sindacale e Liberta di Associazione Politica) formano il sistema delle garanzie costituzionali di quelle libertà che possiamo definire Liberta Collettive. La Liberta di Riunione, disciplinata dall'art. 17, disciplina che tutti i cittadini sono liberi di riunirsi, purché la riunione sia Pacifica e Senz'armi, detta un regime particolare per le riunioni da tenersi in un Luogo Pubblico aventi l'obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. 10. La Libert di Associazione L'art. 18.1 afferma che gli unici imiti opponibili alla libertà dei cittadini di associarsi liberamente consistono nel perseguimento di fini che sono vietati al singolo dalla Legge Penale. La libertà di associarsi conosce 2 sole eccezioni espressamente previste dall'art. 18 con riferimento ad Associazioni Segrete e a quelle che, anche indirettamente, perseguono fini politici avvalendosi di una organizzazione di carattere...


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