Anatocismo - Ottimo riassunto chiarificatore dell\'istituto PDF

Title Anatocismo - Ottimo riassunto chiarificatore dell\'istituto
Course Diritto Civile - Modulo 1
Institution Università Commerciale Luigi Bocconi
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Ottimo riassunto chiarificatore dell'istituto...


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Che cosa è l'anatocismo L'anatocismo consiste nell'applicazione di interessi su interessi che sono già scadut ossia che sono maturati sulla somma capitale e che, a seguito della c.d.capitalizzazione, vengono presi come base di calcolo per nuovi interessi. Il codice civile all'art. 1283 pone un espresso divieto all'anatocismo laddove dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Il denaro e la produzione di interessi (art. 1282 c.c.) Il denaro è un bene produttivo che produce dei frutti civili: gli interessi. A tal proposito il codice civile italiano, quando si occupa di obbligazioni pecuniarie, pone come regola generale quella in forza della quale i credit di somme di denaro che sono liquidi (ovverosia determinati nel loro ammontare) ed esigibili (ovverosia non sottoposti a termine non ancora scaduto) producono interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.). Ad eccezione del caso in cui la legge o il titolo stabiliscano diversamente, quindi, l'obbligazione di pagare una somma di denaro comporta sempre l'obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale o secondo quello più alto convenuto dalle parti con atto scritto. Questi interessi sono detti compensativi e si differenziano da quelli moratori, ovverosia quelli dovuti dal debitore dopo che il creditore lo abbia messo in mora.

L'anatocismo bancario Il fenomeno dell'anatocismo ha assunto rilevanza, negli anni, soprattutto in ambito bancario, rivelandosi uno dei principali oggetti di contenzioso tra gli isttut di credito e i loro client. Si tratta, in sostanza, della pratica secondo la quale le banche addebitano sul conto corrente del cliente gli interessi che maturano sullo stesso con la conseguenza che, su di essi, maturano ulteriori interessi. Per approfondimenti vai alla guida: "Anatocismo bancario: guida legale con giurisprudenza"

Il DIVIETO dell'anatocismo nel codice civile Anche al fine di tutelare i debitori da possibili episodi di usura (punita come reato dall'articolo 644 del codice penale), il nostro ordinamento, all'articolo 1283 del codice civile, pone dei chiari limit alla capitalizzazione degli interessi. In particolare, si prevede che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza. È inoltre necessario che si tratti di interessi che siano dovuti almeno per sei mesi.

In sostanza si prevede che, come regola generale, non sono dovuti gli interessi compositi, così sancendosi l'impossibilità di praticare l'anatocismo, ovverosia la produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario. Del resto, dall'eventuale calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta e non semplice, deriva una crescita del debito esponenziale.

- Credit partcolari In alcuni casi, è lo stesso codice civile a porre dei limit più stringent alla produzione di interessi. Lo stesso articolo 1282 c.c., infatti, al secondo comma limita la produzione di interessi da parte dei credit per fitti e pigioni dal momento della costituzione in mora del debitore. Per quanto riguarda, invece, i credit che hanno per oggetto il rimborso delle spese fatte per cose da resttuire, il terzo comma della predetta norma esclude la decorrenza degli interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese ha goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Anatocismo e usura Si è detto che le previsioni del codice civile in materia di anatocismo perseguono anche lo scopo di tutelare i debitori da fenomeni usurari. Tuttavia, si deve prestare attenzione a non confondere i due fenomeni. Mentre l'anatocismo è un illecito civile, di per sé privo di risvolti penali e ammesso a certe condizioni, l'usura, come detto, è invece un illecito penale sanzionato pesantemente dal nostro ordinamento giuridico. Per approfondimenti vai alla guida: "Il reato di usura"

Il calcolo dell'anatocismo Il calcolo dell'anatocismo va fatto rielaborando contabilmente le operazioni pecuniarie compiute e valutando se l'ammontare degli interessi è stato inficiato dal computo di elementi che non avrebbero dovuto essere inseriti nella relativa base di calcolo. Si tratta di un'operazione che, nella pratca, può risultare decisamente complessa e per la quale è preferibile affidarsi a dei professionisti. Dal punto di vista teorico, tuttavia, essa è abbastanza lineare. Occorre infatti valutare se gli interessi richiest sono calcolat solo sulla somma dovuta o sulla somma dovuta maggiorata degli interessi già scadut. In quest'ultimo caso, infatti, la base di calcolo della percentuale che va a costituire il tasso di interesse cresce progressivamente in maniera indebita e si ha anatocismo.

Per fare un esempio pratco, immaginiamo il caso in cui una banca presti a un cliente 10.000 euro e a tale operazione sia applicato un tasso di interesse pari al 10%. L'importo annuale degli interessi, ove corretto, è pari a mille euro e, in presenza di capitalizzazione trimestrale, va addebitato per 250 euro ogni tre mesi. Vi è invece anatocismo se l'importo annuale è superiore a mille euro in quanto alla scadenza dei trimestri successivi al primo vengono addebitati importi superiori a 250 euro. Ciò accade, più nel dettaglio, quando alla scadenza del secondo trimestre la base di calcolo dell'importo degli interessi non è rappresentata più da soli 10.000 euro ma da 10.250 euro (ovverosia dall'importo del prestito maggiorato dell'importo della prima rata di interessi), con la conseguenza che non sono addebitati solo 250 euro ma 256,25. E così via per tutte le scadenze successive, con la conseguenza che, ogni tre mesi, l'importo degli interessi cresce sempre di più. In altre parole, nell'esempio in esame si ha anatocismo quando la base di calcolo della rata di interessi è di 10.000,00 alla prima scadenza trimestrale, di 10.250,00 alla seconda scadenza trimestrale, di 10.506,25 alla terza scadenza trimestrale e di 10.768,90 alla quarta scadenza trimestrale.

Anatocismo: cosa è cambiato nel 2016 Il 2016 è stato un anno importante per la lotta all'anatocismo, in partcolare all'anatocismo bancario. Con d.m. n. 343/2016, emanato dal Ministro dell'economia in qualità di presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, è stato infatti stabilito che gli interessi debitori maturat nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito non possono produrre interessi, ad eccezione di quelli di mora, che gli interessi debitori devono avere la stessa periodicità (almeno annuale) di quelli creditori e che entrambi quest ultmi due vanno conteggiat entro il 31 di dicembre. Il decreto del 2016, poi, ha chiarito che, con riferimento alle aperture di credito regolate in conto corrente o in conto di pagamento e agli sconfinamenti di fido, gli interessi debitori devono essere contabilizzat separatamente dal capitale e che quelli relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento divengono esigibili a partre dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui maturano. Ai clienti, inoltre, gli istituti di credito devono assicurare un periodo di almeno trenta giorni decorrenti da quello in cui abbiano avuto conoscenza effettiva dell'ammontare degli interessi prima che gli stessi divengano esigibili. Infine è oggi cristallizzata la possibilità, per banca e cliente, di pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fidoper le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento.

Giurisprudenza sull'anatocismo La giurisprudenza è chiamata spesso a pronunciarsi in materia di anatocismo, bancario e non. Ecco cosa hanno sancito alcune recent pronunce. A differenza di quanto previsto dalla precedente legge bancaria, alle modalità di calcolo degli interessi applicati ai mutui fondiari contratti nella vigenza del t.u.b. di cui d.lgs. n. 385/1993 si applica il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. (Cass. n. 11638/2016) La domanda di corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte li richieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti da quel momento produrranno: ne consegue che, qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi ogniqualvolta l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell'ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, in caso contrario incorrendo nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8156/2016 e Cass. n. 5218/2011). La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 c.c., in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni (Cass. n. 25729/2014)...


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