Commerciale completo PDF

Title Commerciale completo
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Ferrara
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Summary

PARTE 1LA NOZIONE DI IMPRESAÉ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [CC 2082].Il diritto commerciale tuttavia non è strutturato su base soggettiva ma sul modello comportamentale posto in essere dall...


Description

PARTE 1 LA NOZIONE DI IMPRESA É imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [CC 2082]. Il diritto commerciale tuttavia non è strutturato su base soggettiva ma sul modello comportamentale posto in essere dall’imprenditore: l’impresa. L’impresa consiste in un’attività produttiva, è volta quindi a creare un’utilità prima inesistente. Tre sono i requisiti perché un’attività produttiva sia definibile come impresa: 1. Professionalità: il suo svolgimento deve avvenire in maniera abituale, stabile e reiterata, non necessariamente esclusiva o continuata, non occasionale; 2. Organizzazione: il titolare deve svolgere un’opera di organizzazione di lavoro e capitale o anche di uno solo di questi, altrimenti si ha la fattispecie del lavoro autonomo; 3. Economicità: riguarda il metodo con cui deve essere svolta l’attività. La dottrina è incerta de deve essere lucrativo o volto al pareggio tra ricavi e costi, senza l’intervento di terze autonomie. Non rientrano perciò nella fattispecie le attività di erogazione tipiche del mondo non profit, dubbia è la posizione delle attività a perdita programmata. In base a questi criteri sono qualificabili o meno come imprese quella “per conto proprio” (che non vede i suoi prodotti collocati sul mercato), “illegale” (avviata non rispettando le norme previste per l’iniziazione), “immorale o mafiosa” (che persegue una finalità illecita). L’insieme di norme riguardanti l’impresa è generalmente detto “statuto generale dell’impresa” e comprende disposizioni codicistiche e non su azienda, consorzi, concorrenza, segni distintivi e altre più specifiche. L’impresa è quindi destinataria di singole disposizioni, spesso specifiche a seconda della subfattispecie considerata, di impresa agricola o di piccola impresa. L’IMPRESA AGRICOLA L’impresa agricola consiste nell’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e di attività connesse [CC 2135]. La più recente normativa vede le attività agricole essenziali non più legate necessariamente al fondo ma alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o vegetale, altra cosa è invece l’impresa ittica. Le attività connesse utilizzano come materia prima prevalente i prodotti derivanti dall’attività agricola essenziale, anche in mancanza di una connessione soggettiva. Rileva come attività connessa anche quella di agriturismo, qualora utilizzi attrezzature e risorse dell’impresa agricola. Per quanto riguarda le disposizioni normative, nonostante l’ampliamento della fattispecie, queste sono rimaste in gran parte ancorate all’idea dell’impresa agricola del ’42, soggetta quindi a piccoli investimenti tutelati da garanzie privatistiche. Imprenditore agricolo professionale è colui che dedica almeno il 50% del suo tempo lavorativo all’impresa agricola e ne ricava almeno il 50% del suo reddito globale da lavoro. LA PICCOLA IMPRESA La piccola impresa è un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della famiglia, sia esso coltivatore diretto del fondo, artigiano o commerciante [CC20183].

Il fattore produttivo prevalente, ma comunque non sufficiente, pertanto è il lavoro proprio del titolare e quello dei familiari. Tale “prevalenza” rileva in senso qualitativo come fattore essenziale e imprescindibile. Rileva invece quantitativamente per la legge fallimentare che, nell’escluderle dalle procedure concorsuali di fallimento e concordato preventivo, considera “piccola” un’impresa se: -l’esposizione debitoria non superi € 500mila all’apertura della procedura; -l’attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti non abbia mai superato € 300mila (problema: si deve guardare ai valori contabili, effettivi o a tutti i beni nella disponibilità che passeranno in proprietà?); -i ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non abbiano mai superato € 200mila (problema: si considerano solo i ricavi di gestione caratteristica o tutti i componenti positivi di reddito?). Qualora ricorrano tutti questi presupposti opera una presunzione assoluta di piccolezza, in caso contrario una presunzione di grandezza. La legge-quadro per l’artigianato specifica poi la figura dell’impresa artigiana: è un’attività di produzione di beni o semilavorati o di prestazione di servizi in cui il lavoro del titolare risulta prevalente e preminente sul capitale. Siffatto lavoro è oltretutto l’occupazione principe del titolare. L’impresa artigiana può anche essere media o grande impresa laddove si serva di personale dipendente diretto personalmente dal titolare. L’IMPRESA COMMERCIALE L’impresa commerciale è un’attività di produzione di beni o servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. Una definizione letterale e storica di “industrialità” e “intermediarietà” (implicante processi automatici, di trasformazione della materia o attività di acquisto e rivendita) comporta l’esclusione dalla categoria commerciale di imprese cd. “civili” (artigiane, finanziarie, agenzie matrimoniali, imprese per pubblici spettacoli…), ciò non pare congruo per la dottrina, pertanto si preferisce considerare “industriale” come sinonimo di “non agricolo” e “intermediaria” come “di scambio”, così da includere tutti i fenomeni imprenditoriali prima esclusi. Un’impresa commerciale è quindi essenzialmente un fenomeno imprenditoriale non agricolo, che si concretizza in: -attività industriale di produzione di beni o servizi; -attività intermediaria nella circolazione dei beni; -attività di trasporto per terra, mare o acqua; -attività bancaria o assicurativa; -attività ausiliaria alle precedenti. IMPRESA PUBBLICA E’ un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato da o riconducibile ad un soggetto di diritto pubblico, l’ente pubblico. Si distinguono: -ENTE PUBBLICO ECONOMICO: persegue il suo fine istituzionale con un’attività commerciale. Recentemente il fenomeno si è ridotto a seguito di un processo di privatizzazione: molti enti si sono trasformati in società, le cui partecipazioni sociali appartengono per lo più ad un ente pubblico

(privatizzazione in senso formale) o a soggetti privati (privatizzazione sostanziale), che le hanno acquistate a seguito di o.p.v. o di trattativa privata. Nei confronti di alcune società operanti nei settori energetico, di sicurezza ecc. lo Stato può comunque esercitare poteri speciali, come il veto su certe decisioni amministrative ed assembleari; -ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO: persegue molteplici fini istituzionali con varie attività, anche d’impresa (es. un comune). A riguardo rilevano i servizi pubblici a rilevanza economica, erogati per conseguire un margine di profitto in un mercato concorrenziale da una società-organo a partecipazione interamente pubblica (società in house providing). I servizi pubblici privi di rilevanza economica non perseguono invece un profitto, sono erogabili da una società in house, da un’azienda speciale, da un’istituzione oppure possono essere esercitati in economia. Le iniziative che non sono qualificabili come servizi pubblici sono gestite a discrezione dell’ente. L’impresa pubblica può quindi presentarsi come impresa-società, impresaente (cioè l’ente pubblico economico) o impresa-organo (cioè l’ente pubblico non economico nel suo insieme). É regolata dalle stesse disposizioni sull’impresa a meno che non sia diversamente stabilito, è il caso dell’esenzione dell’impresa-organo dalla pubblicità d’impresa e dell’esclusione di tutti gli enti pubblici dalle procedure di fallimento e di concordato preventivo. L’IMPRESA PRIVATA É un fenomeno produttivo imprenditoriale che assume la forma giuridica di diritto privato come: -persona fisica; -società; -ente privato non societario: è dubbio se applicare la normativa relativa all’impresa anche a questi, in particolare ad associazioni e fondazioni che non possono fallire o aprire procedure di concordato preventivo ma comunque svolgere attività commerciali; -impresa sociale [d.lgs. 155/2006]: è un fenomeno imprenditoriale privato i cui beni e servizi prodotti sono di utilità sociale (sanità, cultura, ambiente…) o il cui fattore lavoro provenga, almeno al 30%, da lavoratori svantaggiati. Vede applicate numerose disposizioni relative alla materia d’impresa come l’obbligo di pubblicità e di redigere scritture contabili, non sono tuttavia passibili di fallimento o concordato preventivo ma di liquidazione coatta amministrativa, ciò al fine di favorire il potere di vigilanza da parte della P.A., a meno che non siano enti ecclesiastici. L’IMPRESA E LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Nonostante il legislatore del ’42 non le abbia considerate tali, le professioni intellettuali possono rientrare nella fattispecie impresa: si presentano infatti come attività produttive di servizi professionali (assistenza giuridica, cure mediche, design…). Spesso ricorrono infatti i caratteri di professionalità, laddove la professione sia svolta a tempo pieno, di organizzazione, laddove il soggetto si avvalga di e coordini vari fattori produttivi, e di economicità, dato il fine lucrativo. La professione si distingue in protetta, se regolata da una specifica disciplina in aggiunta a quella codicistica, o non protetta. La dottrina ritiene che la professione intellettuale sia assoggettabile alla disciplina d’impresa qualora l’esercizio della professione costituisca elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, quindi non se l’attività produttiva si esaurisce nella realizzazione del servizio professionale. Per individuare il cd. “professionista intellettuale” rileva il contratto d’opera intellettuale, caratterizzato da un minimum di intellettualità nello sforzo professionale e di personalità nella prestazione. IMPRESA COMUNITARIA

La nozione di impresa per il diritto europeo è di matrice giurisprudenziale e vincolata alla disciplina antitrust. Rispetto alle disposizioni codicistiche italiane, il diritto europeo include nella fattispecie impresa ogni attività che abbia un impatto sul mercato con fine tendenzialmente lucrativo, quindi anche attività occasionali o fondate esclusivamente sul lavoro del titolare. Sono incluse pertanto anche le professioni intellettuali e il lavoro autonomo. L’INIZIO DELL’IMPRESA Con inizio dell’impresa si intende il momento da cui sono applicabili al fenomeno produttivo le norme relative all’impresa. Giova a riguardo il criterio di effettività: si considera quindi il momento dal quale si ha un fenomeno produttivo qualificabile come impresa, prescindendo da qualunque adempimento formale. La dottrina è incerta se includere anche la fase di organizzazione, periodo in cui si pongono i presupposti per l’impresa, tra cui i finanziamenti. Gli atti di organizzazione, per esser considerati inizio di impresa, devono essere coordinati tra loro, volti ad un’attività produttiva unitaria e con finalità non equivoche. LA FINE DELL’IMPRESA E’ il momento da cui non è più applicabile la disciplina d’impresa, in cui, secondo il criterio di effettività, viene meno il fenomeno produttivo qualificabile come impresa. Coincide con la fase di disgregazione del complesso produttivo: la liquidazione, cioè la monetizzazione dei beni aziendali e la risoluzione di debiti e crediti. La cessazione potrebbe comunque avvenire a prescindere da una formale liquidazione (questa è obbligatoria solo per le società), potrebbe infatti cessare l’impresa ma continuare la società. La cessazione oltretutto non preclude le procedure concorsuali: possono essere avviate entro l’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese, purché lo stato di insolvenza sia antecedente alla cessazione o si sia verificato nell’anno successivo. La dottrina è in conflitto sulla posizione delle imprese che abbiano omesso l’iscrizione nel registro: il termine decorre dalla conoscenza di terzi della cessazione o è del tutto precluso? IMPUTAZIONE DELL’IMPRESA L’impresa deve essere ricondotta ad una sfera giuridica soggettiva, l’imprenditore, cioè colui al quale sono imputati gli obblighi comportamentali relativi al fenomeno. Per individuare l’imprenditore si applicano due criteri: -spendita del nome: criterio formale che individua l’imprenditore in colui c he svolge l’impresa a suo nome; -interesse perseguito: criterio sostanziale che individua l’imprenditore in colui nel cui interesse l’impresa è svolta; L’imprenditore è quindi perfettamente individuato quando l’impresa è svolta in nome e per conto dello stesso soggetto. Il soggetto però può non esercitare materialmente l’impresa, può affidarne l’esercizio ad uno o più soggetti, talvolta vi è obbligato, ad es. nel caso in cui sia incapace. Nei casi di incapacità è vietata l’iniziativa imprenditoriale, è possibile solo la continuazione su autorizzazione giudiziaria laddove risulti utile per l’interessato. Nei casi di incapacità totale, l’impresa è gestita da un tutore (salvo autorizzazione giudiziale per atti oltre la normale gestione), nei casi d’incapacità parziale, l’incapace può gestire l’impresa con l’assistenza di un curatore, eventualmente coadiuvato da un institore nominato dal tribunale. L’imputazione diventa problematica se i due criteri individuano persone differenti: la dottrina preferisce il criterio della spedita del nome, analogamente al criterio previsto per l’imputazione degli atti giuridici. Ciò però pone dei problemi qualora si verifichino forme di abuso: si pensi ad un dominus che si avvalga di un

prestanome nullatenente cui sia imputata l’impresa; la giurisprudenza ha cercato di affrontare il problema con la figura della cd. “impresa fiancheggiatrice” e considerando il dominus stesso un’imprenditore, tuttavia ciò poco giova ai creditori del prestanome insolvente. La giurisprudenza più recent e, muovendo dalla teoria dell’imprenditore occulto di W. Bigiavi, considera la relazione biunivoca tra potere e rischio, preferendo quindi il criterio dell’interesse perseguito. Tale dottrina rileva nel CC laddove è sancita la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore anche per gli atti d’impresa non compiuti in suo nome. Il dominus quindi acquista la qualifica di imprenditore laddove diriga un’iniziativa imprenditoriale. La legge contempla poi anche l’ipotesi di società occulta: se dopo la dichiarazione di insolvenza del titolare di impresa individuale emerge un suo dominus o socio, a questo è estesa la responsabilità. Diversa è invece l’ipotesi del socio occulto: rileva in tal caso una società fallita e non un’impresa individuale, a costui è comunque esteso il fallimento. LA PUBBLICITÁ D’IMPRESA Le imprese sono soggette ad un obbligo pubblicitario minimo su base personale rispondente al criterio di tipicità: sono soggette a pubblicità solo le informazioni richieste dalla legge. É necessario all’imprenditore per provare la conoscenza dei terzi di tali informazioni, e ai terzi e al mercato per fruire di tali informazioni. Tale obbligo è realizzato dal registro delle imprese, registro pubblico previsto già nel ’42 ma realizzato negli anni ’90 ed organizzato con tecniche informatiche; è tenuto presso la camera di commercio di ogni provincia e gestito dal segretario generale, o da un conservatore, coadiuvato dal presidente del tribunale. E articolato in: -SEZIONE ORDINARIA: vi sono iscritte le imprese previste dal legislatore del ’42 (imprese commerciali non piccole, società commerciali, cooperative, enti pubblici economici, consorzi), i gruppi europei di interesse economico e le reti d’impresa di fondo comune. L’iscrizione deve avvenire previa domanda del titolare in cui sono contenuti gli elementi dell’assetto organizzativo strutturale (CC 2196), cioè generalità dell’imprenditore, eventuale ditta, oggetto dell’impresa, sede ed eventuali sedi secondarie, eventuali institori e procuratori, PEC. Per le società la domanda coincide con l’atto costitutivo. Successivamente sono aggiunte ulteriori informazioni nel corso dello svolgimento dell’iniziativa. L’iscrizione deve essere richiesta entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa o dal fatto o atto oggetto di pubblicità, prima tuttavia devono essere svolte le formalità del procedimento formativo come oneri fiscali e previdenza (cd. comunicazione unica d’impresa). L’iscrizione è subordinata al controllo che l’iscrizione sia prescritta dalla legge, che le formalità siano state rispettate, è oltretutto un controllo di legalità sia formale che sostanziale. Rimedio ad un’iscrizione che non rispetta le condizioni previste è la cancellazione d’ufficio, omonima è la cancellazione delle imprese che non presentano più i requisit i di permanenza. L’iscrizione ha efficacia dichiarativa: crea una presunzione assoluta di conoscenza (relativa riguardo alle società di capitali per i primi 15 giorni), in caso di omissioni opera una presunzione relativa di ignoranza. L’iscrizione ha anche efficacia normativa, è requisit o in alcuni casi per l’applicazione di certe norme. Ha efficacia costitutiva riguardo alle società di capitali e ad alcune decisioni sociali di queste. -SEZIONI SPECIALI: le sezioni speciali razionalizzano l’iscrizione di imprese per cui non era prevista la registrazione dal legislatore del ’42. Vi è una sezione che include imprese agricole, piccole imprese, società semplici e imprese artigiane (annotate). Vi sono poi cinque sezioni apposite (1. società tra avvocati, 2. società ed enti di gruppo, che esercitano o son soggetti ad altrui direzioni, 3. imprese sociali, 4. replica di atti e fatti iscritti in sez. ordinaria con traduzione ufficiale in altra lingua comunitaria, 5. imprese start-up innovative). Tali iscrizioni hanno l’effetto della pubblicità notizia, salvo efficacia dichiarativa per le imprese agricole.

La pubblicità si realizza anche col deposito: tecnica con cui si rende conoscibile nei confronti dei terzi un’informazione, ad es. il bilancio d’esercizio nelle società di capitali. La pubblicità oltretutto si completa con il dovere di indicare negli atti e nella corrispondenza il registro delle imprese in cui è presa iscrizione e il numero d’iscrizione, questi per le società di capitali devono essere indicati anche nella PEC. DOCUMENTAZIONE DI IMPRESA L’imprenditore è obbligato a dare rappresentanza scritta dei diversi accadimenti relativi allo svolgimento dell’attività d’impresa attraverso scritture contabili. Queste hanno lo scopo di creare una conduzione razionale dell’impresa, secondo un criterio di buona gestione, e accrescere il livello di tutela dei terzi: per costoro costituiscono infatti mezzo di prova contro l’imprenditore, esibendole o comunicandole in giudizio; possono essere mezzi di prova a favore dell’imprenditore solo in via eccezionale, altrimenti costituiscono mero indizio. Le scritture contabili obbligatorie variano da impresa a impresa, secondo la natura e la dimensione di questa. Sono invece sempre obbligatorie [CC 2214]: -il libro giornale: vi sono indicate cronologicamente, giorno per giorno, tutte le operazioni relative all’esercizio d’impresa, cioè i fatti di gestione nel loro profilo patrimoniale e reddituale con l’impatto che hanno sul patrimonio e sul risultato d’esercizio; -il libro degli inventari: vi sono indicate e valutate, secondo un criterio sistematico, le attività e le passività relative all’impresa ed estranee ad essa, cioè eventuali altre attività svolte dall’imprenditore. Rilevano quindi il patrimonio e tutto ciò che si presta ad esser valutato. L’inventario è realizzato ad inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale, quest’ultimo e concluso col bilancio d’esercizio, cioè il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. Il BILANCIO D’ESERCIZIO è composto di tre documenti: -lo stato patrimoniale, contenete attività e passività suscettibili di valutazione economica, non quindi l’intero patrimonio; -il conto economico, contenete i componenti attivi e negativi di reddito, cioè ricavi e costi, dalla cui somma algebrica si calcola il reddito d’esercizio; -la nota integrativa, documento descrittivo dei due precedenti. Manca una disciplina generale sul bilancio d’esercizio, salvo che per le società per azioni, disciplina in alcuni casi estesa a altre società di capitali e cooperative e, per quanto riguarda le valutazioni, a tutte le imprese. Nonostante il processo di informatizzazione, le scritture devono rispondere a certe formalità, alcune intrinseche (cioè grafiche), alcune estrinseche (...


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