Datore DI Lavoro - Soggetti TUSL PDF

Title Datore DI Lavoro - Soggetti TUSL
Author Lucia Rossi
Course Diritto penale del lavoro
Institution Università degli Studi di Torino
Pages 2
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Summary

Soggetti TUSL...


Description

DATORE DI LAVORO

IL DIRIGENTE

IL PREPOSTO

RSPP

MEDICO COMPETENTE

Principale debitore della sicurezza. È il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Obblighi di carattere generale Art. 2087 c.c. l’imprenditore è tenuto ad adottare misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Art. 15 Tusl ‘’concerne le misure generali di tutela’’, troviamo la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; programmazione della sicurezza; eliminazione dei rischi e, ove non possibile, riduzione al minimo in base alle conoscenze acquisite. Art. 17 Tusl compiti indelegabili del datore di lavoro. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del doc. previsto dall’art.28. e designazione dell’RSPP. Art. 18 Tusl obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Obbligo di attuare le misure di sicurezza, obbligo informativo v/ i lavoratori sui rischi derivanti lo svolgimento delle loro mansioni, obbligo di richiedere l’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Quindi hanno un obbligo di informazione, formazione e addestramento del lavoratore. Obbligo di vigilanza. La persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Per quanto riguarda i suoi obblighi si tratta di obblighi originari, attribuiti dalla legge in virtù della posizione rivestita, a prescindere da una delega di funzioni. Ai sensi dell’art. 18 TUSL si evince una sostanziale equiparazione degli obblighi prevenzionistici a quelli del datore di lavoro e l’equiparazione della responsabilità penale (art. 55, co. 5) con esclusione degli obblighi esclusivi del datore di lavoro (art. 17). Rispetto ai medesimi obblighi di cui all’art. 18 che sono attribuiti anche al datore di lavoro, il loro adempimento da parte del dirigente è vincolato dai limiti delle sue attribuzioni e competenze: Il datore è un destinatario imprescindibile di quegli obblighi, mentre il dirigente è destinatario solo nei limiti della posizione effettivamente rivestita nell’azienda. Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Quindi chi è il preposto? È il soggetto che impartisce direttive agli altri lavoratori con frequenza, assunzione del ruolo di ruolo di supervisore e sovraintendenza, noto ai lavoratori e riconosciuto e accettato dagli stessi, non sia disconosciuto il suo ruolo dai vertici aziendali. Obblighi del preposto vengono definiti all’art.19, egli riveste il ruolo di esecutore materiale rispetto alle misure di prevenzione stabilite dai vertici aziendali. Pertanto, il suo principale compito è circoscritto alla sovraintendenza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e di segnalazione delle eventuali negligenze o lacune di sistema. la persona in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Funzioni: coadiuvare il datore di lavoro nella individuazione e valutazione dei rischi per i lavoratori, con specifico riferimento all’attività esercitata e individuare le misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi in questione. Responsabilità penale: egli non figura tra i garanti di sicurezza, ma è solo un consulente del datore di lavoro al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione del piano di interventi per la eliminazione o riduzione degli stessi. Non sono previste fattispecie contravvenzionali nel TUSL a suo carico, ma residua la possibilità che siano chiamati a rispondere del reato evento se cagionati da omissioni o errori nell’individuazione o valutazione dei fattori di rischio o segnalazione degli stessi al datore di lavoro. è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali designati all’art.38 che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti. Requisiti: è necessario almeno uno dei due titoli o requisiti alternativi: specializzazione in medicina del lavoro o in med. Preventiva dei lavoratori e psicotecnica, docenza nelle stesse materie o in quelle affini, autorizzazione per aver svolto l’attività di medico del lavoro per almeno 4 anni, specializzazione in igiene e medicina preventiva o legale. Funzioni: consulenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro e valutazione sulla idoneità del lavoratore alla specifica mansione lavorativa in funzione della tutela della salute del lavoratore. Obblighi art.25: si possono suddividere in tre categorie: -obblighi di tipo collaborativo-valutativo; -obblighi di tipo gestionale; -obblighi di tipo informativo-comunicativo.

LAVORATORE

RLS

Profili di responsabilità penale: il medico competente potrà rispondere per morte o lesioni colpose del lavoratore, se gli eventi lesivi sono conseguenza di sue condotte colpose. Inoltre il TUSL sanziona penalmente il medico competente che omette l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 25. Persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Egli è il principale creditore della sicurezza, ma dal 1994 è divenuto anche debitore della stessa accanto ai datori, dirigenti, preposti. Obblighi art. 20: 1°comma: obbligo di carattere generale e pregnante: prendersi cura della propria salute e sicurezza di quella di altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Non vi è una specifica sanzione penale per la violazione di questo obbligo. 2° comma: obblighi specifici, rafforzati dalla previsione della sanzione penale, concorso colposo del lavoratore. Obblighi: -Contribuire all’adempimento di obblighi sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; -Osservare le disposizioni e istruzioni impartite; -Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Funzioni: consultive, in quanto funge da accordo tra la base dei lavoratori e i vertici aziendali, tanto che in capo al datore di lavoro incombe l’obbligo di consultazione dello stesso ai fini dell’attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento. Diritti: ricevere informazioni e accedere a documenti e luoghi aziendali, ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza....


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