Diritto del web - Partiti politici online PDF

Title Diritto del web - Partiti politici online
Author Nicole Cosentino
Course Scienze delle finanze
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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Diritto del web - Partiti politici online...


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Partiti politici online ! Nell’ambito web una delle affermazioni più ricorrenti che vengono fatte è che è aumentato il livello di democrazia e di partecipazione dei cittadini, si afferma che negli ultimi 10 anni l’e-democracy ha consentito un innalzamento della democrazia partecipativa. Quest’ultima fa riferimento ad esperienze che nascono nell’800. ! Democrazia partecipativa →distinguiamo tre modelli: capire come la democrazia è cambiata con l’era digitale. ! 1) Rappresentativa! 2) Deliberativa! 3) Partecipativa ! C’è anche chi individua una quarta forma di democrazia; democrazia diretta. Quali sono le differenze? !

Democrazia rappresentativa: modello di delega della rappresentanza politica, il sistema attraverso il quale c’è minor coinvolgimento dei cittadino, in quanto delega attraverso il voto ai rappresentanti il compito di scegliere per se. ! Democrazia Deliberativa: è partecipazione e deliberazione insieme ai cittadini. Alcuni le mettono insieme noi le distinguiamo. ! Democrazia partecipativa: riguarda forme consolidate di partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. ! La democrazia diretta è alternativa, se la intendiamo come distinta dalla rappresentativa è del tutto estranea se la intendiamo come forma che può intervenirne può convivere. Sistema attraverso il quale non ci sono filtri attraverso il cittadino e il rappresentante. ! Quando i 5 Stelle parlano della democrazia diretta dicono che per adesso sono cittadini portavoce, teorizzavano una

destrutturazione totale degli istituti di rappresentanza e di una democrazia organizzata solamente attraverso la rete. ! Democrazie partecipative si sono viste spesso in sud America, sono sempre rappresentative però almeno sulla carta ci sono forti segni di partecipazione. La riforma del titolo quinto voleva avvicinare la cosa pubblica al cittadino (piu simile alla democrazia partecipativa). ! Oggi con il web si può parlare di cambio da democrazia partecipativa a democrazia diretta? Alcuni dicono di si! Noi diciamo che è impossibile, in quanto ci sono ragioni intrinseche ed estrinseche alla rete e altre intrinseche alla struttura della rappresentanza politica attuale. La ragione intrinseca alla rete è che la rete ragiona non secondo logiche di formazione della decisione sulla base di un dibattito democratico ma con logiche antidemocratiche. La rete non governata non assume decisioni, le assume solo se c’è una struttura che le guida (es. 5 stelle stanno

sempre dietro alla piattaforma Rousseau) ci sono delle regole e se queste non ci fossero non si arriverebbe ad una decisione ma ci sarebbe il caos, perché la rete tende verso il caos, verso la polarizzazione. Tende verso la divaricazione delle posizioni. Chi entra con una idea nella rete, invece di metterla in discussione la rafforza. La rete tende a polarizzate = estremizzazione. Gli opposti della democrazia sono due, anarchia, dittatura. ! ANARCHIA  DEMOCRAZIA DITTATURA ! Il problema esterno alla rete è tipico della politica. La sentenza del tribunale di Genova sottolinea che i 5 Stelle danno tutti i poteri al capo politico, ma la democrazia diretta vorrebbe che non ci fosse alcuno strumento di intermediazione, nel caso di Genova invece erano state indette le sindacarie, aveva vinto una non gradita da Grillo e lui ha voluto rifare le elezioni, lei quindi porta in tribunale il fatto. E vince! !

Il tribunale di Genova, infatti, con la sua sentenza ha sospeso l’efficacia “della decisione assunta il 14 marzo 2017 da Grillo di escludere la lista Cassimatis dal percorso selettivo interno e dal procedimento elettorale relativo al rinnovo del Consiglio comunale ed all’elezione del sindaco del Comune di Genova” e “della deliberazione/ votazione del 17 marzo 2017 con cui l’assemblea in rete degli iscritti certificati ha deciso la presentazione del signor Luca Pirondini come candidato sindaco e la presentazione della lista dei nominativi ad esso collegata, per i candidati consiglieri comunali”. ! Diritto all’oblio collegato al tema del trattamento dei dati, di privacy. Due accezioni principali: ! • 1) #diritto dell’utente di non risultare visibile agli altri utenti, diritto alla rimozione di un contenuto che lo riguardi dalla rete. $

• 2) #senso improprio, diritto a che i propri dati sulla rete vengano aggiornati.$ -Diritto alla rimozione $ -Diritto all’aggiornamento $ La prima è stata riconosciuta con Sentenza Google Spain, fino ad allora la corte di giustizia aveva sostenuto che il diritto alla privacy andava bilanciato con gli altri diritti. Fino ad allora non era stata espressa una preferenza tra questi diritti, anzi il diritto alla privacy soccombeva spesso di fronte ad altri diritti; con questa sentenza cambia tutto, la corte afferma tra le righe che la privacy ha una superiorità rispetto ad altri diritti. E in forza di questo si afferma il diritto all’oblio dell’utente, della deindicizzazione del fatto. Prevalendo la privacy, Google deve cancellare (de indicizzare) tutti i link che si riferiscono a una notizia non più inerente alla mia persona(servono certe condizioni, quindi notizia non più di interesse pubblico e deve essere passato un certo tempo, ecc). Il diritto però c’è da sempre, fin dalla direttiva

della privacy del 1995 si dice che l’eliminazione e il trattamento deve essere relazionato. Google nella sentenza ha responsabilità, e se non deindicizza (NB non deve sorvegliare, riguarda il cliente che richiede di cancellare) è in torto. Le condizioni sono collegate alla norma per cui il trattamento deve essere necessario, pertinente, ecc. se è passato del tempo ad esempio il trattamento non è più importante. Questo è il punto. Se il personaggio è pubblico ad esempio bisogna capire se quel trattamento si può fare. In Italia si è affrontato anche il fatto di dover aggiornare i dati, (es. Corriere della sera non aveva aggiornato una notizia che dava un soggetto come condannato mentre era stato assolto; perciò la cassazione ha sentenziato contro il Corriere). Il dato va aggiornato quando la notizia cambia.! l diritto all’oblio – già previsto dalla legge sulla privacy – ha trovato una nuova vita grazie ad una nota sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Google Spain,

rafforzando il principio che consente a chiunque ne abbia diritto di richiedere ai motori di ricerca online di effettuare una procedura di de-indicizzazione e dissociazione del proprio nome o dati personali da contenuti, pagine internet e siti di natura diffamatoria, inesatta, inaccurata, offensiva o riportanti informazioni errate e non aggiornate. ! La svolta è far diventare i grossi social o motori di ricerca titolari del trattamento, ma questo riguarda anche gli stessi giornali. ! ↪ Affermare che i social siano titolari del trattamento però aumenta troppo la loro responsabilità ! Il diritto all’oblio è rimozione di dati non falsi e non manipolati se no emergono altri diritti; qui si parla di notizie vere. !...


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