Libertà di manifestazione PDF

Title Libertà di manifestazione
Author Serena De Angelis
Course Diritto tributario
Institution Università degli Studi del Molise
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LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIRITTI FONDAMENTALI I LIMITI E IL CONTENUTO DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

La società odierna è indubbiamente una società dell’informazione e della comunicazione, caratterizzata da una nuova dimensione della realtà vitale in cui non vi sono più barriere spaziali e territoriali, ovvero il World wide web. In quest’orizzonte, allora, un problema decisivo che si pone al giurista è verificare se e in virtù di quali tecnologie il diritto riesca a fronteggiare questa nuova complessità. Pertanto, appare necessaria l’ipotesi del bilanciamento tra i diversi diritti. L’ordinamento assicura la coesistenza di valori e di principi che, dal suo punto di vista, sono tendenzialmente dotati di eguale dignità. E’ il cosiddetto criterio di “assolutezza dei principi fondamentali” Dunque, il bilanciamento appare come l’unica tecnica di risoluzione di conflitti che insorgono nella prassi, soppesando i principi rispetto alle esigenze del caso concreto. Articolo fondamentale della nostra carta costituzionale è il 21, il quale sancisce la libertà di manifestazione del pensiero: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Nei commi successivi si prevedono una serie di garanzie per il mezzo della stampa che, invero, viene sottratta a qualsiasi forma di controllo quali autorizzazioni o censure e, può essere soggetta a sequestro soltanto per effetto di un atto motivato dell’autorità giudiziaria. Deroghe a tale principio sono previste dal quarto comma dell’articolo, nel senso che la polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, può procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato richiedendo la convalida dell’autorità giudiziaria. Vi sono, infine, il quinto e il sesto comma, che prevedono rispettivamente la possibilità per la legge ordinaria di imporre la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica e l’unico limite previsto dalla norma alla libertà di manifestazione del pensiero rappresentato dal concetto di buon costume nel senso che le pubblicazioni, gli spettacoli e le altre manifestazioni di pensiero non debbono essere contrarie, appunto, al buon costume. La libera formazione della personalità dell’uomo (art 2 Cost) e l’effettiva partecipazione del cittadino alla vita democratica (art 3 comma 2 cost) si legano costitutivamente e in forme molteplici alla fenomenologia della comunicazione, per un verso, implicando la circolazione di una pluralità di idee ed opinioni tra loro differenziate e di informazioni veritiere; pere l’altro, presupponendo nell’individuo la capacità del pensiero critico, necessario per selezionarle e interpretarle. IL BILANCIAMENTO TRA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIRITTI FONDAMENTALI. LA PECULIARITÀ DELLA LESIONE DEI DIRITTI ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORKS

Da un lato abbiamo la libertà di manifestazione del pensiero dall’altro il diritto di cronaca. Da qui la celebre Sentenza Decalogo della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984(n. 5259), con la quale è stato creato un vero e proprio complesso di regole che identificano i limiti di un corretto esercizio del diritto di cronaca. Il decalogo ha inoltre permesso di identificare altri diritti strettamente connessi al diritto di cronaca, quale il diritto di cronaca giudiziaria, il diritto di critica, il diritto di satira, tutti diritti che dal punto di vista civilistico si pongono come scriminanti rispetto al reato di diffamazione, sia nella tradizionale della diffamazione a mezzo stampa, sia nella recente forma della diffamazione a mezzo internet. Inoltre, il riferimento all’essenzialità dell’informazione contenuto nel Decalogo del giornalista è stato utilizzato anche dal legislatore nella legge sulla privacy al fine di giustificare lo speciale trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche. Questo che è stato uno dei dibattiti più in materia di bilanciamento di libertà e di diritti, ha assunto di recente una dimensione più ampia coinvolgendo anche altri diritti inviolabili, come il diritto all’onore, alla dignità personale, il diritto alla privacy anche con particolare riguardo al e sanzioni soggetto minore, il diritto all’oblio, il diritto alla ricerca storica e scientifica nel dibattuto tema del negazionismo che pone il problema sistematico del riconoscimento di un diritto alla memoria, come diritto a non dimenticare crimini che si sono perpetrati contro l’umanità e il cui ricordo rappresenta un momento imprescindibile dell’educazione civica dei ragazzi nel percorso scolastico. Un riferimento specifico al necessario bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti fondamentali si rinviene all’art 1 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Significativo in questo codice è il riferimento costante a diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana, che trova un rafforzamento in caso di soggetto malato, del diritto del minore, del diritto alla non discriminazione. La tematica della responsabilità del giornalista si è invece di recente accentrata su altri e diversi profili, quale quello relativo all’analisi dell’adeguatezza di alcune sanzioni. A riguardo una delle tematiche dibattute di recente sia dalla giurisprudenza interna che dalla giurisprudenza comunitaria attiene all’adeguatezza della sanzione penale in caso di responsabilità del direttore di giornale. Le ragioni dell’ampliamento dei termini di questo dibattito sono imputabili ad una serie di fattori. Uno di questi è il fatto che il diritto comunitario e in particolare il Trattato di Lisbona, all’art 6, riconoscendo i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentai dell’Ue, ha aperto una prospettiva in cui la tutela dei diritti fondamentali non è più prerogativa esclusiva delle varie costituzioni nazionali ma si ascrive in un procedimento circolare in cui diritto interno e diritto comunitario concorrono verso il medesimo obiettivo di porre al centro la persona umana

con l’esigenza di tutelarne i diritti innati. Così, al tradizionale binomio art 21 Cost(libertà di manifestazione del pensiero) e diritto di cronaca, si sono sovrapposti altri e interessanti binomi che vedono contrapporsi, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo l’art 10 sulla manifestazione del pensiero all’art 7 sul trattamento dei dati personali e all’art 8 sul diritto alla vita privata e familiare, formula all’interno della quale vengono tutelati una serie di diritti fondamentali, come il diritto alla riservatezza, il diritto all’identità, il diritto alla dignità, il diritto alla memoria dei familiari delle vittime in caso di negazionismo. Il secondo fattore attiene alla massiccia diffusione di Internet e al rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti fondamentali sul web e in particolare sui social networks. Così, Internet contiene in sé una profonda antinomia perché da un lato e con riferimento al problema dell’accesso, evoca i principi di democrazia e di uguaglianza, dall’altro stigmatizza e rende urgente il problema della tutela dei diritti fondamentali in Internet. Da qui l’esigenza della Carta dei diritti di Internet, Magna Charta Libertatum del terzo millennio. Essa all’art 1 afferma che:” siano garantiti i diritti fondamentali di ogni persona e che tali diritti debbano essere interpretati in modo da assicurarne l’effettività nella dimensione della rete”. Il principio di neutralità della rete, enunciato in termini generali anche dalla Carta dei diritti di Internet, e considerato elemento necessario al fine di garantire la capacità di generativi (art 3) porta in sostanza ad escludere la responsabilità degli hosting providers, irresponsabilità sancita dalla legge e dal decreto in tema di e-commerce. La responsabilità dei gestori, negata nella giurisprudenza interna, viene tuttavia affermata dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo che reputa il gestore responsabile di post anonimi in quanto non ha effettuato un adeguato controllo. Dunque, diviene necessario non solo individuare il soggetto responsabile del risarcimento del danno subito dalla vittima, ma anche di rettificare la notizia o di evitare che la stessa rimanga in rete. Altro punto su cui sarebbe doveroso intervenire è la tutela dei minori su Internet. DIRITTI FONDAMENTALI E CYBERSECURITY

Inizialmente concepito come uno spazio immateriale non soggetto ad alcuna regolamentazione, lo spazio cibernetico si trova oggi sottoposto a confliggenti iniziative regolatorie espressioni dei vari interessi coinvolti, di cui si fanno portavoce Stati, organizzazioni internazionali e organismi sovranazionali. I dati dimostrano come gli attacchi cibernetici a siti e reti informatiche siano compiuti sempre più spesso con l’aiuto inconsapevole di utenti che divengono ignari strumenti per il compimento di attività illegali che spaziano dalla sottrazione informativa alla promozione di organizzazioni criminali di stampo terroristico. L’interesse dell’Unione Europea per la materia della cybersecurity è nata all’indomani degli eventi che hanno colpito Madrid nel marzo 2004 e Londra nel luglio 2005, dove una serie di attacchi terroristici di matrice islamica vennero coordinati per colpire il sistema dei trasporti pubblici locali e gli utenti del servizio. A seguito di quei tragici eventi, l’Ue ha preso atto della necessità di rafforzare la rete della pubblica sicurezza ed ha, a tal fine, costituito un’apposita Agenzia, la “European Network Information Security Agency2 (ENISA) cui è stata affidata la delicata attività di studio e di predisposizione di una strategia di sicurezza comune ai paesi dell’UE. I lavori dell’Agenzia sono stati fatti propri dalla Commissione Europea che li ha trasmessi al Parlamento Europeo, Al Consiglio, al CESE ed al CR. La direttiva NIS (Network and Information Security), frutto della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alta Rappresentanza dell’Ue per gli Affari Esteri e le Politiche di sicurezza destinata al Parlamento e al Consiglio, costituisce il testo normativo di riferimento a livello europeo. Il decreto legislativo n. 61/2011, con il quale è stata recepita la direttiva sopra citata, e, successivamente, la legge n. 33/2001, con specifico riferimento agli aeroporti internazionali, hanno definito le modalità per l’individuazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE) situate sul territorio nazionale e costituiscono, dunque, il primo passo per delineare un quadro normativo nazionale in materia di cybersecuirity. In questo contesto con diversi decreti ministeriali del gennaio 2014 sono stati adottati il Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico ed il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. Nel Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico vengono individuate sei linee di intervento per potenziare la sicurezza cibernetica del Paese: il miglioramento delle capacità tecnologiche per l’incremento delle capacità di monitoraggio e dell’analisi preventiva, il potenziamento delle capacità di difesa mediante l’individuazione di un’Autorità nazionale cui affidare i compiti in materia di sicurezza informatica e delle reti che cooperi con le omologhe Autorità europee per la condivisione delle informazioni, l’incentivazione della collaborazione tra Autorità ed imprese, la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza cibernetica, il rafforzamento delle tecniche di contrasto dei contenuti illegali on line e l’attivazione di una rete di cooperazione con i Paesi Terzi. Nel Quadro Strategico Nazionale viene data grande importanza alle partnership Pubblico-Privato (PPP) considerate un elemento strutturale indefettibile all’interno dell’architettura nazionale preposta a garantire la sicurezza cibernetica. Tali forme di collaborazione si incentrano, secondo quanto indicato all’interno del Piano Nazionale, sul sistema di Info sharing, ossia di condivisione delle informazioni detenute, in un disegno volto ad assicurare l’interoperabilità dei dati e la condivisione degli standard di comunicazione e di valutazione delle vulnerabilità. Lo scenario che si propone risulta dunque molto complesso: da un lato la necessità di tutelare l’interesse collettivo della sicurezza pubblica, dall’altro la constatazione che le ingerenze del

regolatore potrebbero direttamente comprimere diritti degli operatori economici, fornitori di servizi della società dell’informazione.

Diritto di cronaca: la libertà di stampa è legittima quando sono soddisfatte queste tre condizioni: 1. Utilità sociale dell’informazione 2. Verità oggettiva 3. Forma “civile” dell’esposizione dei fatti Origine: una serie di articoli sulla rivista “Tribuna degli investimenti”, che riguardavano la gestione di un fondo comune di investimento immobiliare da parte di due società italo-svizzere. A seguito di queste pubblicazioni, le due società citavano in giudizio l’editore e proprietario della rivista, il redattore e la stampatrice, lamentando un carattere denigratorio delle critiche contenute negli articoli....


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