Title | Lo statuto dell\'imprenditore commerciale |
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Course | Diritto commerciale |
Institution | Università degli Studi Gabriele d'Annunzio - Chieti e Pescara |
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LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Il legislatore sottopone l’imprenditore commerciale a uno Statuto speciale che detta delle norme e fissa 4 situazioni a cui attenersi: Iscrizione nel registro delle imprese (funzioni di pubblicità legale) Tenuta delle scritture contabili Soggettazione alle procedure concorsuali Rappresentanza commerciale PUBBLICITÀ LEGALE Gli imprenditori hanno la necessità di poter disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Il legislatore ha così introdotto la pubblicità legale, ossi l’obbligo di rendere pubblici atti e fatti della vita dell’impresa. Queste informazioni sulle varie imprese sono accessibili anche a terzi. Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è il registro delle imprese. Questo, oggi, è anche strumento di informazione sui dati organizzativi delle imprese; la tenuta del registro è affidata alle camere di commercio ed è pubblico, chiunque può consultarne i dati. Nel registro delle imprese gli atti e fatti dell’impresa riguardano gli elementi di individuazioni dell’imprenditore (dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale…) e la struttura e organizzazione della società. L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato o “d’ufficio” se obbligatoria; anche la cancellazione è “d’ufficio” se l’imprenditore non vi provvede. Inoltre prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve controllare che il fatto o l’atto è soggetto a iscrizione e che sia regolare. Coloro che si iscrivono nel registro delle imprese, vengono suddivisi in due sezioni in base alla categoria di imprenditore: - ORDINARIA, in cui devono essere iscritti gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; - SPECIALE, in cui vengono iscritti tutti gli imprenditori per cui la pubblicità ha la funzione di certificazione anagrafica. Nella sezione ordinaria devono essere iscritti: Imprenditori individuali che esercitano attività commerciali Società a nome collettivo, società di capitali, società in accomandita (devono essere iscritte nella sezione ordinaria anche se non esercitano attività commerciali) Società estere che hanno una sede in Italia Gruppo europeo di interesse economico Legami di gruppo Nelle sezioni speciali devono essere iscritti: Imprenditori agricoli Società semplici Piccoli imprenditori (es. artigiani) Imprese sociali (possono essere create anche da società di capitali ma devono essere iscritte tra le sezioni speciali) Società tra professionisti EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE (effetti prodotti) ART. 2193 disciplina l’efficacia dell’iscrizione in generale. Ha efficacia dichiarativa, cioè di opponibilità ai terzi degli atti, in positivo e in negativo. 1° comma (efficacia negativa): tutto ciò che non è scritto non è opponibile ai terzi e non si può pretendere che essi ne siano a conoscenza, a meno che non si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (es. tramite comunicazione scritta) 2° comma (efficacia positiva immediata): tutto ciò che è scritto è opponibile ai terzi, cioè questi ne devono essere a conoscenza. Per gli imprenditori iscritti nella sezione speciale, l’efficacia oltre ad essere dichiarativa è prevalentemente anagrafica, cioè certifica solo l’esistenza dell’impresa. EFFETTI PARTICOLARI CHE CONSEGUONO ALL’ISCRIZIONE DI: - Società di persone efficacia normativa
- Società di capitali efficacia costitutiva (assoluta o parziale) Efficacia normativa: l’iscrizione è la condizione per applicare una certa normativa. Efficacia costitutiva: si suddivide in totale, perché l’atto sia produttivo di effetti deve essere evidente fra le parti e anche ai terzi; e parziale, quando l’iscrizione consente di considerare la sua esistenza solo nei confronti dei terzi. SCRITTURE CONTABILI Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. L’obbligo di tenuta delle scritture è per tutti gli imprenditori iscritti nella sezione ordinaria del registro e vale anche per le imprese sociali e le società commerciali (ad eccezione di quella semplice) anche se non esercitano attività commerciale. I libri contabili da tenere sono: Il libro giornale, registro cronologico dove devono essere indicate quotidianamente le operazioni relative all’esercizio dell’imprese. Il libro degli inventari, registro periodico-sistematico che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Quest’ultimo ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore, e quindi contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e passività dell’imprenditore chiudendosi poi con stato patrimoniale e conto economico. Altre scritture sono: Libro mastro, dove le singole operazioni sono registrate non cronologicamente ma sistematicamente Libro di cassa, che contiene entrate e uscite di denaro Libro magazzino, che registra entrate e uscite delle merci. Secondo “l’efficacia probatoria”, i terzi possono usare le scritture contabili come mezzo di prova a sfavore dell’imprenditore. Viceversa se le scritture contabili mancano o sono tenute scorrettamente, l’imprenditore non può usarle a proprio favore come mezzo processuale di prova contro terzi. PROCEDURA CONCORSUALE La procedura concorsuale serve per risollevare l’impresa dalla crisi e per realizzare parità di trattamento tra imprese: la più frequente è il fallimento, poi c’è l’amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa. Il piccolo imprenditore è esonerato da queste procedure. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Nello svolgimento della propria attività l’imprenditore può servirsi della collaborazione di altri soggetti, interni o esterni all’organizzazione aziendale. I tipi di rappresentanti, in ordine gerarchico, sono: Institore, essere institore significa avere la rappresentanza dell’imprenditore nello svolgimento delle attività d’impresa. È tenuto all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o della sede cui è preposto. Poi in caso di fallimento dell’imprenditore le sanzioni penali saranno a carico anche all’institore. I poteri dell’institore sono: o Rappresentanza sostanziale, con cui egli, anche in assenza del mandato può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa in nome dell’imprenditore (potere decisionale) o Rappresentanza processuale, con cui l’institore può agire in giudizio al posto dell’imprenditore; I limiti che ha l’institore sono: o I limiti previsti dalla legge (non può vendere in blocco l’azienda o ipotecare o vendere immobili salvo che l’imprenditore non lo autorizzi); o I limiti previsti dall’imprenditore che riguardano tutte quelle operazioni a sua discrezione e che dipendono dalle capacità del rappresentante.
Procuratore, è un ausiliario subordinato che è preposto all’attività d’impresa dall’imprenditore ma in maniera ristretta a uno specifico settore operativo dell’impresa. Inoltre il procuratore non ha responsabilità giuridica; Commesso, è un ausiliario subordinato al quale sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi (es. commesso di negozio, commesso viaggiatore, cameriere del bar o ristorante, impiegato in banca allo sportello). Ai commessi è riconosciuto il potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di uno specifico atto; possono compiere atti che ordinariamente comportano la specie di operazioni di cui sono incaricati....