Lo statuto dell\'imprenditore commerciale PDF

Title Lo statuto dell\'imprenditore commerciale
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi Gabriele d'Annunzio - Chieti e Pescara
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LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE Il legislatore sottopone l’imprenditore commerciale a uno Statuto speciale che detta delle norme e fissa 4 situazioni a cui attenersi:  Iscrizione nel registro delle imprese (funzioni di pubblicità legale)  Tenuta delle scritture contabili  Soggettazione alle procedure concorsuali  Rappresentanza commerciale PUBBLICITÀ LEGALE Gli imprenditori hanno la necessità di poter disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Il legislatore ha così introdotto la pubblicità legale, ossi l’obbligo di rendere pubblici atti e fatti della vita dell’impresa. Queste informazioni sulle varie imprese sono accessibili anche a terzi. Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è il registro delle imprese. Questo, oggi, è anche strumento di informazione sui dati organizzativi delle imprese; la tenuta del registro è affidata alle camere di commercio ed è pubblico, chiunque può consultarne i dati. Nel registro delle imprese gli atti e fatti dell’impresa riguardano gli elementi di individuazioni dell’imprenditore (dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale…) e la struttura e organizzazione della società. L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato o “d’ufficio” se obbligatoria; anche la cancellazione è “d’ufficio” se l’imprenditore non vi provvede. Inoltre prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve controllare che il fatto o l’atto è soggetto a iscrizione e che sia regolare. Coloro che si iscrivono nel registro delle imprese, vengono suddivisi in due sezioni in base alla categoria di imprenditore: - ORDINARIA, in cui devono essere iscritti gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale; - SPECIALE, in cui vengono iscritti tutti gli imprenditori per cui la pubblicità ha la funzione di certificazione anagrafica. Nella sezione ordinaria devono essere iscritti:  Imprenditori individuali che esercitano attività commerciali  Società a nome collettivo, società di capitali, società in accomandita (devono essere iscritte nella sezione ordinaria anche se non esercitano attività commerciali)  Società estere che hanno una sede in Italia  Gruppo europeo di interesse economico  Legami di gruppo Nelle sezioni speciali devono essere iscritti:  Imprenditori agricoli  Società semplici  Piccoli imprenditori (es. artigiani)  Imprese sociali (possono essere create anche da società di capitali ma devono essere iscritte tra le sezioni speciali)  Società tra professionisti EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE (effetti prodotti) ART. 2193  disciplina l’efficacia dell’iscrizione in generale. Ha efficacia dichiarativa, cioè di opponibilità ai terzi degli atti, in positivo e in negativo. 1° comma (efficacia negativa): tutto ciò che non è scritto non è opponibile ai terzi e non si può pretendere che essi ne siano a conoscenza, a meno che non si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (es. tramite comunicazione scritta) 2° comma (efficacia positiva immediata): tutto ciò che è scritto è opponibile ai terzi, cioè questi ne devono essere a conoscenza. Per gli imprenditori iscritti nella sezione speciale, l’efficacia oltre ad essere dichiarativa è prevalentemente anagrafica, cioè certifica solo l’esistenza dell’impresa. EFFETTI PARTICOLARI CHE CONSEGUONO ALL’ISCRIZIONE DI: - Società di persone  efficacia normativa

- Società di capitali  efficacia costitutiva (assoluta o parziale) Efficacia normativa: l’iscrizione è la condizione per applicare una certa normativa. Efficacia costitutiva: si suddivide in totale, perché l’atto sia produttivo di effetti deve essere evidente fra le parti e anche ai terzi; e parziale, quando l’iscrizione consente di considerare la sua esistenza solo nei confronti dei terzi. SCRITTURE CONTABILI Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. L’obbligo di tenuta delle scritture è per tutti gli imprenditori iscritti nella sezione ordinaria del registro e vale anche per le imprese sociali e le società commerciali (ad eccezione di quella semplice) anche se non esercitano attività commerciale. I libri contabili da tenere sono:  Il libro giornale, registro cronologico dove devono essere indicate quotidianamente le operazioni relative all’esercizio dell’imprese.  Il libro degli inventari, registro periodico-sistematico che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Quest’ultimo ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore, e quindi contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e passività dell’imprenditore chiudendosi poi con stato patrimoniale e conto economico. Altre scritture sono:  Libro mastro, dove le singole operazioni sono registrate non cronologicamente ma sistematicamente  Libro di cassa, che contiene entrate e uscite di denaro  Libro magazzino, che registra entrate e uscite delle merci. Secondo “l’efficacia probatoria”, i terzi possono usare le scritture contabili come mezzo di prova a sfavore dell’imprenditore. Viceversa se le scritture contabili mancano o sono tenute scorrettamente, l’imprenditore non può usarle a proprio favore come mezzo processuale di prova contro terzi. PROCEDURA CONCORSUALE La procedura concorsuale serve per risollevare l’impresa dalla crisi e per realizzare parità di trattamento tra imprese: la più frequente è il fallimento, poi c’è l’amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa. Il piccolo imprenditore è esonerato da queste procedure. RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Nello svolgimento della propria attività l’imprenditore può servirsi della collaborazione di altri soggetti, interni o esterni all’organizzazione aziendale. I tipi di rappresentanti, in ordine gerarchico, sono:  Institore, essere institore significa avere la rappresentanza dell’imprenditore nello svolgimento delle attività d’impresa. È tenuto all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o della sede cui è preposto. Poi in caso di fallimento dell’imprenditore le sanzioni penali saranno a carico anche all’institore. I poteri dell’institore sono: o Rappresentanza sostanziale, con cui egli, anche in assenza del mandato può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa in nome dell’imprenditore (potere decisionale) o Rappresentanza processuale, con cui l’institore può agire in giudizio al posto dell’imprenditore; I limiti che ha l’institore sono: o I limiti previsti dalla legge (non può vendere in blocco l’azienda o ipotecare o vendere immobili salvo che l’imprenditore non lo autorizzi); o I limiti previsti dall’imprenditore che riguardano tutte quelle operazioni a sua discrezione e che dipendono dalle capacità del rappresentante.

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Procuratore, è un ausiliario subordinato che è preposto all’attività d’impresa dall’imprenditore ma in maniera ristretta a uno specifico settore operativo dell’impresa. Inoltre il procuratore non ha responsabilità giuridica; Commesso, è un ausiliario subordinato al quale sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi (es. commesso di negozio, commesso viaggiatore, cameriere del bar o ristorante, impiegato in banca allo sportello). Ai commessi è riconosciuto il potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di uno specifico atto; possono compiere atti che ordinariamente comportano la specie di operazioni di cui sono incaricati....


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