Relazione divorzio contenzioso PDF

Title Relazione divorzio contenzioso
Course Diritto Civile 
Institution Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Relazione giuridica: divorzio giudiziale Una delle questioni di maggiore interesse cui ho avuto modo di collaborare nel corso del terzo semestre di pratica, ha avuto ad aggetto il procedimento di divorzio giudiziale tra coniugi. Nell’ipotesi in cui marito e moglie non trovino un accordo sulle condizioni di divorzio o nell’ipotesi in cui una delle parti non intende concedere il divorzio all’altro, il coniuge interessato può domandare l’intervento del tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante un procedimento di divorzio giudiziale. Fino all'emanazione della "Legge sul Divorzio" (legge n. 898/1970, detta anche "Legge FortunaBaslini"), non erano previste cause di scioglimento del matrimonio diverse dalla morte di uno dei coniugi: prima dell'avvento della Legge sul Divorzio, il matrimonio era quindi considerato legalmente indissolubile. La Legge sul Divorzio prevede i casi in cui è consentito il divorzio; il caso di gran lunga prevalente è dato dalla separazione legale dei coniugi che dura senza interruzioni da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (tali termini sono stati previsti dalla c.d. Legge sul Divorzio breve, in vigore dal 26 maggio 2015, e sostituiscono il precedente termine di 3 anni). Il procedimento di divorzio può essere contenzioso o a domanda congiunta e, una volta pronunciato, ha effetti sul piano civile, patrimoniale, successorio e sull'affidamento degli eventuali figli. Anziché rivolgersi al Tribunale gli ex-coniugi possono ora divorziare mediante un accordo raggiunto al termine della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, prevista dal DL 132/2014 (così come convertito con l. 162/2014), oppure - a certe condizioni - mediante un accordo raggiunto davanti al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile. Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione e accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul Divorzio): in altre parole, prima di pronunciare il divorzio il Giudice deve sincerarsi che la frattura nei rapporti fra marito e moglie non possa essere in alcun modo ricomposta. Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge. In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti: a.

i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (tale termine decorre in ogni caso dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione); b. uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure – a prescindere dalla durata della pena - è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;

c.

uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio; d. il matrimonio non è stato consumato; e. è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi. Il procedimento cd. in contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo coniuge sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente. Nel ricorso si deve aver cura di indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. Se il coniuge richiedente è residente all’estero, è competente qualunque Tribunale. Ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio difensore. Come previsto dalla Legge sul Divorzio, alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Il Presidente emana quindi un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli nella pendenza del procedimento. Il Presidente nomina un Giudice Istruttore e fissa la data della relativa udienza innanzi a quest’ultimo. Il procedimento prosegue poi come un processo ordinario, con la fissazione di altre udienze. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.su Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto anche da entrambi i coniugi. Come nel divorzio in contenzioso, anche in questo caso i coniugi devono stare in giudizio assistiti da un difensore che, tuttavia, può essere unico per entrambi. Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del divorzio in contenzioso. In questo caso tutto si esaurisce in una sola udienza innanzi al Tribunale in camera di consiglio: l’udienza è fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver letto il ricorso. All’udienza il Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita. Quindi il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario). L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell’iter del divorzio giudiziale.su Sia che venga emessa al termine di un procedimento in contenzioso, sia che venga emessa alla fine di un procedimento “a domanda congiunta”, la sentenza di divorzio viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per

l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio. La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti: 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane, invece, il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso); la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela); fintantoché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (detto “assegno divorzile”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio (vedi scheda sulla modificazione delle condizioni di divorzio); viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà; i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (cd. “affidamento condiviso”), nel rispetto di quanto previsto anche dagli artt. da 337-bis a 337-octies cod. civ. (così come introdotti dal D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione); ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro; se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.

Nella causa seguita dal mio dominus, il cliente Tizio non riusciva ad accordarsi con la moglie oltre che sull’aspetto patrimoniale anche sulla questione riguardante l’affidamento dei figli. Infatti nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il mio avvocato aveva appunto articolato una richiesta di affidamento esclusivo stante la particolare situazione familiare. Numerevoli infatti sono stati i dubbi sulla capacità genitoriale di Caia, motivo per il quale era stato avviato anche un separato procedimento innanzi al Tribunale dei minori. L’affido esclusivo, non comporta la perdita della responsabilità genitoriale in capo al genitore che non ha ottenuto l’affidamento della prole, e può essere concesso, in deroga all’ordinario regime di affidamento condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l’incapacità dell’altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio

ruolo la quale potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori. Tale conclusione che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all’applicazione dell’art. 337 quter c.c. in combinato disposto con l’art. 337 ter c.c., individua nella centralità dell’interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di binario che serve ad orientare l’interprete nella scelta dell’una o dell’altra forma di affidamento del minore. Un interesse, per l’appunto, da intendersi riferito, come chiamato dalla Suprema Ccorte di Cassazione “ alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica” di quest’ultima....


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